Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23882 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23882 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 07/05/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Roberto Leone, elettivamente domiciliato in Roma, via
Galileo Galilei 45, presso lo studio dell’avv. Pietro
Litta (fax 06/704952789) rappresentato e difeso
dall’avv. Silvana Quaranta, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

contro
Ministero della Giustizia;
– intimato –

(1,5eA
2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza
emesso il 9 dicembre 2010 e depositato il 23 dicembre
,.4, 4g O LL o
2010, R:iN„( n. 634/2010;

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la

Rilevato che:
1. Con ricorso del 16 settembre 2010, Roberto Leone
ha chiesto alla Corte di appello di Potenza la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subìto
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio del lavoro svoltosi in primo grado
davanti al Tribunale di Taranto dal 14 maggio
1998 al 17 marzo 2009.
2. La Corte di appello di Potenza respinto il
ricorso rilevando la mancanza di prova circa la
sua tempestività.
3.

Ricorre per cassazione Roberto Leone affidandosi
ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce
la violazione e falsa applicazione dell’art. 4
della legge n. 89/2001 contestando che fosse a
suo carico la prova del passaggio in giudicato
nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.
della sentenza n.9887/09 del Tribunale di Taranto
depositata il 17 marzo 2009, conclusiva del
giudizio presupposto, e affermando di aver
comunque fornito tale prova con la produzione

2

motivazione semplificata della decisione;

della copia di tale sentenza dalla quale poteva
evincersi che il passaggio in giudicato era
intervenuto solo a seguito del decorso del
termine annuale.
4. Non svolge difese il Ministero della Giustizia
cui il ricorso è stato rinotificato presso

ordinanza emessa all’udienza del 19 settembre
2012.
Ritenuto che
L Secondo consolidato orientamento di questa Corte
(cfr. da ultima

Cass. civ. sezione VI-1 n. 841

del 15 gennaio 2013), in tema di equa riparazione
per violazione del termine ragionevole di durata
del processo, per definitività della decisione
che conclude il procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata, la quale segna
il

dies

a

quo del termine di decadenza di sei

mesi per la proponibilità della domanda,
s’intende, in relazione al giudizio di
cognizione, il passaggio in giudicato della
sentenza che lo definisce, con la conseguenza che
spetta all’amministrazione convenuta comprovare
la tardività della domanda in relazione
all’acquisito carattere di definitività del
provvedimento conclusivo del giudizio nel quale
si è verificata la violazione del termine
ragionevole di durata, a seguito dello spirare,
in conseguenza della notificazione, del termine

3

l’Avvocatura Generale dello Stato a seguito di

di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (cfr. le
sentenze di questa Corte nn. 3826 del 2006 e
15939 del 2009).
2. In particolare, con la sentenza n. 13014 del 2010
– pronunciata in fattispecie analoga alla
presente -, questa Corte ha ribadito che, “ai

domanda di equa riparazione, prevista dalla L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 4, sussiste la pendenza
del procedimento, nel cui ambito la violazione
del termine di durata ragionevole si assume
verificata, allorché sia stata emessa la relativa
sentenza di primo grado e non sia ancora decorso
il

termine

lungo

per

la

proposizione

dell’impugnazione (Cass. 2003/11231), spettando
comunque all’amministrazione convenuta comprovare
la tardività della domanda in relazione
all’acquisito carattere di definitività del
provvedimento conclusivo del giudizio nel quale
si è verificata la violazione del termine
ragionevole di durata, a seguito dello spirare,
in conseguenza della notificazione, del termine
di cui all’art. 325 c.p.c., (Cass. 2006/3826)”;
3.

quibus

Nella specie, i Giudici a

hanno, in

palese violazione dei qui ribaditi principi,
dichiarato

inammissibile

il

ricorso,

per

intempestività della sua proposizione, onerando
il ricorrente della prova della tempestività del

4

fini della condizione di proponibilità della

ricorso in riferimento al termine breve di
impugnazione;
4. Il decreto impugnato deve pertanto essere
cassato con conseguente rinvio della causa alla
stessa Corte d’Appello di Potenza, in diversa
composizione, la quale si uniformerà a tali

regolare le spese del presente grado del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa

il decreto

impugnato e rinvia alla Corte di appello di Potenza che
deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.

principi, provvedendo a decidere la causa ed a

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