Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23881 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27471-2014 proposto da:

C.A., in proprio e nella qualità di socio accomandatario

di (OMISSIS) s.a.s, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CASSIANI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

WIND TECOMUNICAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza SANTIAGO del

CILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.B.; FALLIMENTO della (OMISSIS) SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 779/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 16/04/2013 e depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore, d.ssa. MAGDA CRISTIANO;

Udito l’avv. Paolo Battaglia (per delega dell’avv. Marco Battaglia),

per la controricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) C.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) s.a.s., impugna con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 12.11.013 che ha rigettato l’appello da lui proposto contro la sentenza del tribunale di Pesaro che aveva, a sua volta, respinto l’opposizione alla sentenza 20.6.06, dichiarativa del fallimento della società e del suo fallimento personale.

Resiste con controricorso la creditrice istante Wind Telecomunicazioni s.p.a, mentre la signora M.B., altra creditrice istante, e il curatore del Fallimento intimato non svolgono attività difensiva.

2) Il ricorrente, con il primo motivo, sostiene che la sentenza impugnata si fonda su una motivazione meramente apparente, che non esplicita le ragioni per le quali è stata condivisa la pronuncia di primo grado che, dal suo canto, traeva spunto da una sentenza dichiarativa caratterizzata da un inemendabile vizio di omessa motivazione.

2.1.) Col secondo motivo lamenta la mancata ammissione delle prove orali dedotte per contestare la sussistenza dei crediti vantati dalle due creditrici istanti, non accertati in sede giurisdizionale, nonchè il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie formulate in sede di opposizione.

2.3) Con il terzo motivo sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la (OMISSIS) s.a.s. fosse un’ impresa commerciale assoggettabile a fallimento.

2.4) Con il quarto motivo contesta la sussistenza dello stato di insolvenza, rilevando, altresì, che l’accertamento della corte del merito si è fondato sulla relazione L. Fall., ex art. 33 del curatore e dunque su fatti sopravvenuti rispetto alla data della sentenza dichiarativa.

2.5) Con il quinto, denunciando violazione della L. Fall., art. 10, si duole che il giudice d’appello non abbia tenuto conto che l’attività di impresa della s.a.s. era cessata da più di un anno, ancorchè la società non si fosse cancellata dal R.I.

2.6) Con il sesto lamenta di non essere stato nuovamente convocato in sede di istruttoria prefallimentare dopo il deposito dell’istanza della Wind Telecomunicazioni, giunta dopo circa un anno dalla presentazione del ricorso di M.B., il cui credito era stato soddisfatto, e di non essere pertanto stato posto in grado di contraddire in ordine all’esistenza ed all’ammontare del credito della società.

3) Tutti i motivi appaiono inammissibili o manifestamente infondati. 3.1) Il primo, che non tiene conto che, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., i motivi di nullità della sentenza di primo grado si convertono in motivi di impugnazione, denuncia un insussistente vizio di nullità della sentenza d’appello, che, lungi dall’essere fondata su una motivazione apparente, ha compiutamente esaminato tutte le censure dedotte dall’odierno ricorrente ed ha ampiamente dato conto delle ragioni per le quali le ha ritenute infondate.

3.2) Il secondo contravviene al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 in quanto: non richiama integralmente i capitoli di prova orale dichiarati inammissibili nè ne chiarisce la decisività; non specifica se, ed in quale esatta sede processuale, siano state articolate ulteriori istanze istruttorie non accolte; non indica le ragioni per le quali la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato i documenti probatori versati in atti.

3.3) Il terzo, analogamente, difetta dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 cit., atteso che non indica il fatto decisivo e controverso, ignorato dalla corte territoriale, che smentirebbe l’accertamento dalla stessa compiuto in ordine all’ assoggettabilità a fallimento della (OMISSIS), stante la natura tipicamente commerciale dell’attività esercitata dalla società e la sua qualità di impresa non piccola, desumibile dall’ammontare degli investimenti eseguiti, dal giro d’affari tenuto e dell’ entità dei debiti contratti.

3.2) Quanto alle questioni di diritto sollevate con il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, appare sufficiente rilevare che la corte del merito, nel respingere i corrispondenti motivi d’appello, le ha decise in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ovviamente riferita al regime, cui il giudizio è soggetto ratione temporis, anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, nel quale il fallimento poteva anche essere dichiarato d’ufficio) e che l’esame dei motivi non offre elementi per mutare gli orientamenti già espressi in ordine a ciascuno dei temi in contestazione.

In conclusione, si propone di respingere il ricorso con decisione da assumere in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dal ricorrente nella memoria depositata.

La memoria, nella sua prima parte, è infatti meramente ripetitiva di censure inammissibilmente rivolte alla sentenza di primo grado, anzichè a quella impugnata, c/o prive dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6. Nella sua seconda parte, dedicata agli ultimi tre motivi del ricorso, svolge invece argomentazioni in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: a) nel procedimento di opposizione al fallimento, la prova dello stato di insolvenza ben può essere desunta da circostanze che, ancorchè emerse in data successiva alla sentenza dichiarativa, erano anteriormente esistenti, quali quelle ricavabili dalle risultanze dello stato passivo e dagli atti del fascicolo fallimentare, ivi compresa la relazione L. Fall., ex art. 33 del curatore (fra molte, Cass. nn. 9760/011, 19141/06); b) il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, prescritto ai fini della dichiarazione di fallimento dalla L. Fall., art. 10, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal D.Lgs. n. 5 del 2006, decorre, tanto per gli imprenditori individuali che per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perchè solo da tale momento la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi (fra molte, Cass. un. 4409/016, 12338/014); c) nel procedimento per la dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti. (fra molte, Cass. nn. 24968/013, 19141/06).

Il ricorso deve, in conclusione, essere integralmente respinto.

Le spese del giudizio in favore di Wind Telecomunicazioni s.p.a. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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