Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23881 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23881 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 07/05/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Giuseppe Russo,

elettivamente domiciliato in Roma,

iimacbcA-42viale IV Venti 57, presso lo studio dell’av-v.(Filippo
obt. Cizi,c~
rappresentanto e difeso dall’avv. Filippo
Rampulla, per mandato a margine del ricorso;

ricorrente

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
– intimati –

4030
2013

avverso il decreto della Corte d’appello di
Caltanissetta emesso il 1 marzo 2010 e depositato 1’8
marzo 2010, R.G. n. 351/2008;

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la

Rilevato che:
1. Giuseppe Russo ha chiesto alla Corte di appello
di Caltanissetta la condanna del Ministero della
Giustizia al risarcimento del danno ex legge
n.89/2001 subito per la durata eccessiva e non
ragionevole del giudizio svoltosi davanti alla
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della
Sicilia, dal 5 ottobre 1993 al 19 ottobre 2006.
2. Si è costituito il Ministero della Giustizia
eccependo il difetto di legittimazione passiva ex
art. 3 comma 3 della legge n. 89/2001 nel testo
novellato dall’art. l, comma 1224, della legge n.
29/2006 che ha previsto per i giudizi relativi al
risarcimento del danno da irragionevole durata
dei processi svoltisi davanti alla Corte dei
Conti la legittimazione passiva esclusiva del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. All’udienza camerale del 7 maggio 2009 il
ricorrente ha chiesto disporsi l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e la Corte di
appello ha concesso un termine per la notifica.

2

motivazione semplificata della decisione;

4. La Corte di appello di Caltanissetta, con il
decreto impugnato, ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto nei confronti del Ministero
della Giustizia per erronea individuazione
dell’amministrazione legittimata passivamente e
ha altresì dichiarato inammissibile quello
confronti

nei

Ministero

del

dell’Economia e delle Finanze per intervenuta
decadenza ex art. 4 della legge n. 89/2001
dall’azione di equa riparazione.
5. Ricorre per cassazione Giuseppe Russo affidandosi
ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce
la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001
e chiede che la Corte affermi che la domanda
giudiziale proposta il 3 giugno 2008 nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri abbia comunque avuto l’effetto di
escludere la decadenza di cui all’art. 4.
6. Non svolgono difese le amministrazioni intimate.
Ritenuto che
7. Il

ricorso

è

fondato

alla

luce della

giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa
Corte (n.

8516 del 29 maggio 2012)

che ha

ricondotto a sintesi sistematicamente coerente il
contrasto

riscontrabile,

all’interno

della

giurisprudenza di questa Corte, tra
l’orientamento (Cass. 10010/2011, 6917/2005) che
reputa l’operatività della L. n. 260 del 1958,
art. 4 circoscritta agli errori di

3

proposto

identificazione, per così dire, interni alle
singole soggettività (che incidano, cioè,
sull’organo in concreto munito di legittimazione
processuale nell’ambito del medesimo soggetto di
diritto pubblico), e quello che ritiene la norma
applicabile anche agli errori di identificazione

diverse Amministrazioni dello Stato e
addirittura enti diversi, quali Stato e Regione
(Cass. 1405/2003, 8697/2001, 10806/2000,
10890/1996, Cass. 3709/2011, 11473/2003).
8. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’art. 4
della legge 25 marzo 1958 n. 260 deve ritenersi
applicabile

anche

quando

l’errore

d’identificazione riguardi distinte ed autonome
soggettività di diritto pubblico ammesse al
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in forza
dell’ineludibile principio dell’effettività del
contraddittorio, e che la sua operatività è
circoscritta al profilo della rimessione in
termini, con esclusione, dunque, di ogni
possibilità di stabilizzazione nei confronti del
reale destinatario, in funzione della comune
difesa, degli effetti di atto giudiziario
notificato ad altro soggetto e del conseguente
giudizio.
9. In conseguenza dell’adesione delle Sezioni Unite
all’interpretazione estensiva dell’art. 4 della
legge n. 260 del 1958 deve quindi ritenersi che,

4

incidenti su soggettività distinte e quindi su

in

tema

di

amministrazioni

citazione
dello

in
Stato,

giudizio

di

l’errata

identificazione dell’organo legittimato a
resistere determina non la mancata instaurazione
del rapporto processuale, bensì una mera
irregolarità, sanabile, ex art. 4 della legge 25

dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal
giudice

(Cass. civ. sezione I n. 12557 del 22

maggio 2013).
10.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente
cassazione del decreto impugnato e rimessione
alla Corte di appello di Caltanissetta che
applicherà la richiamata giurisprudenza e
deciderà anche sulle

spese

del giudizio di

cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa
alla Corte di appello di Caltanissetta che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.

marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione

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