Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23881 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 15/11/2011), n.23881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4562/2009 proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA

MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato ZINGONI Cesare, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 108/09 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA,

depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – M.D. impugna l’ordinanza del giudice di pace di Pistoia del 12 gennaio 2009, che dichiarava inammissibile il suo ricorso in opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse durante il percorso autostradale (OMISSIS), violazioni accertate con sistema di controllo della velocità “server-tutor”, che rileva l’andamento medio di velocità in un tratto di strada di 15/20 chilometri.

Precisava di avere adito il giudice di pace di Pistoia, essendo la propria residenza in un Comune rientrante nella competenza territoriale di tale giudice in base all’art. 9 c.p.p., comma 2, e/o degli artt. 63 e 79 del codice di consumo.

2. – Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso così motivando “ritenuto il rimedio previsto dall’art. 204 bis C.d.S., debba essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato altresì che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito”.

3. – Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso deducendone l’inammissibilità per violazione all’art. 366 bis c.p.c..

4. – Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso deduce “nullità del procedimento per violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23”, osservando che il giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, sostanzialmente effettuando una statuizione sulla competenza senza instaurare preventivamente il contraddittorio e quindi in violazione dell’art. 23 di detta legge.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. Il ricorso è fondato. In effetti il giudice di pace col suo provvedimento d’inammissibilità ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perchè commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista invece dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, soltanto per l’ipotesi di tardività della impugnazione.

Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.

7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Pistoia), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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