Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23880 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25013-2014 proposto da:

MINTACA IMMOBIILARE s.r.l., P.IVA. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via

VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato GIANNI

MASSIGNANI, rappresentata e difesa dall’avvocato MANOLA DI

PASQUALI’, (manoladipasquale-pec-avvocatiteramo.it), giusta procura

notarile allegata agli atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MONTORIO Al VOMANO, in persona del Sindaco p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO SCARPANTONI

(avv.scarpantoni-pec.it), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2014 della Corte d’appello di L’Aquila,

emessa il 07/01/2014 e depositata il 18/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore, d.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Mintaca Immobiliare s.r.l. impugna con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila pronunciata il 18.1.2014 fra l’appellante Comune di Montorio al Vomano e l’appellata Fer Art Shoes s.r.l. (società rimasta contumace nel grado, che si sarebbe cancellata dal R.I. nelle more del giudizio).

Il Comune resiste con controricorso.

2) Il ricorso appare inammissibile in quanto la ricorrente, che non ha partecipato al giudizio di merito, si limita a dichiarare di essere “avente causa di Per Art Shoes”, ma non produce alcun documento al riguardo nè chiarisce attraverso quali atti sia succeduta all’originaria attrice/appellata, divenendo titolare del diritto controverso e, in quanto tale, legittimata all’impugnazione.

Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio rileva che, dopo il deposito della relazione, la ricorrente ha prodotto una serie di documenti che dovrebbero provare la sua legittimazione all’impugnazione, quale successore di Per Art Shoes s.r.l., e ne ha notificato l’elenco alla controparte ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Le conclusioni della relazione vanno, tuttavia, mantenute ferme.

Infatti, secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. nn. 15136/014) il ricorrente per cassazione che non abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito è tenuto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, non solo a depositare in cancelleria, ai sensi dell’art. 372 cit. (eventualmente anche oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., purchè notifichi il relativo elenco alle controparti) i documenti diretti a provare la sua legittimazione, ma anche ad indicare specificamente detti documenti nel ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), così da realizzare l’assoluta, precisa delimitazione del thema decidendum.

Il ricorso, che non fa alcuna menzione dei documenti atti a provare la successione di Mintaca nella titolarità del diritto controverso, e che, per il vero, non contiene neppure l’allegazione della sopravvenuta legitimatio ad causam della ricorrente (allegazione richiesta anche nel regime anteriore alla riforma processuale del 2006: Cass. n. 1468/02), va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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