Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23880 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23880 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 07/05/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vincenzo Costa,

elettivamente domiciliato in Roma,

viale IV Venti 57, presso lo studio dell’avv. Andrea de
Cadilhac, rappresentanto e difeso dall’avv . Filippo
Rampulla, per mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
– intimati avverso il decreto della Corte d’appello di

(J.C2

2013

Caltanissetta emesso e depositato il l marzo 2010,
R.G. n. 383/2008;

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la

Rilevato che:
1. Vincenzo Costa ha chiesto alla Corte di appello
di Caltanissetta la condanna della Presidenza del
Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno
ex legge n.89/2001 subito per la durata eccessiva
e non ragionevole del giudizio svoltosi davanti
alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
della Sicilia, dal 18 settembre 1999 al 7
dicembre 2006.
2. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri eccependo il difetto di legittimazione
passiva ex art. 3 comma 3 della legge n. 89/2001
nel testo novellato dall’art. l, comma 1224,
della legge n. 29/2006 che ha previsto per i
giudizi relativi al risarcimento del danno da
irragionevole durata dei processi svoltisi
davanti alla Corte dei Conti la legittimazione
passiva esclusiva del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
3. All’udienza camerale del 7 maggio 2009 il
ricorrente ha chiesto disporsi l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del Ministero

2

motivazione semplificata della decisione;

dell’Economia e delle Finanze e la Corte di
appello ha concesso un termine per la notifica.
4. La Corte di appello di Caltanissetta, con il
decreto impugnato, ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto nei confronti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per erronea

passivamente

e

ha

altresì

dichiarato

inammissibile quello proposto nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per
intervenuta decadenza ex art. 4 della legge n.
89/2001 dall’azione di equa riparazione.
5. Ricorre per cassazione Vincenzo Costa affidandosi
ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce
la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001
e chiede che la Corte affermi che la domanda
giudiziale proposta il 3 giugno 2008 nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri abbia comunque avuto l’effetto di
escludere la decadenza di cui all’art. 4.
6. Non svolgono difese le amministrazioni intimate.
Ritenuto che
7. Il

ricorso è fondato

alla

luce della

giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa
Corte

(n. 8516 del 29 maggio 2012) che

ha

ricondotto a sintesi sistematicamente coerente il
contrasto

riscontrabile,

giurisprudenza

all’interno

questa

di

Corte,

della
tra

l’orientamento (Cass. 10010/2011, 6917/2005) che

3

individuazione dell’amministrazione legittimata

reputa l’operatività della L. n. 260 del 1958,
art. 4 circoscritta agli errori di
identificazione, per così dire, interni alle
singole soggettività (che incidano, cioè,
sull’organo in concreto munito di legittimazione
processuale nell’ambito del medesimo soggetto di

applicabile anche agli errori di identificazione
incidenti su soggettività distinte e quindi su
diverse Amministrazioni dello Stato e
addirittura enti diversi, quali Stato e Regione
(Cass. 1405/2003, 8697/2001, 10806/2000,
10890/1996, Cass. 3709/2011, 11473/2003).
8. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’art. 4
della legge 25 marzo 1958 n. 260 deve ritenersi
applicabile

anche

quando

l’errore

d’identificazione riguardi distinte ed autonome
soggettività di diritto pubblico ammesse al
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in forza
dell’ineludibile principio dell’effettività del
contraddittorio, e che la sua operatività è
circoscritta al profilo della rimessione in
termini, con esclusione, dunque, di ogni
possibilità di stabilizzazione nei confronti del
reale destinatario, in funzione della comune
difesa, degli effetti di atto giudiziario
notificato ad altro soggetto e del conseguente
giudizio.
9. In conseguenza dell’adesione delle Sezioni Unite

4

diritto pubblico), e quello che ritiene la norma

all’interpretazione estensiva dell’art. 4 della
legge n. 260 del 1958 deve quindi ritenersi che,
in tema di citazione in giudizio di
amministrazioni

dello

Stato,

l’errata

identificazione dell’organo legittimato a
resistere determina non la mancata instaurazione

irregolarità, sanabile, ex art. 4 della legge 25
marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione
dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal
giudice

(Cass. civ. sezione I n. 12557 del 22

maggio 2013).
10.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente
cassazione del decreto impugnato e rimessione
alla Corte di appello di Caltanissetta che
applicherà la richiamata giurisprudenza e
deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa
alla Corte di appello di Caltanissetta che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.

del rapporto processuale, bensì una mera

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