Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23880 del 15/11/2011
Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 15/11/2011), n.23880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16995/2008 proposto da:
COMUNE DI TRAPPETO (Prov. di PA) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LOMBARDO AGOSTINO, giusta Delib.
G.M. 9 giugno 2008, n. 36 e giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MARSILII LUISA SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 35/2008 del TRIBUNALE di PALERMO – Sezione
Distaccata di PARTINICO del 14.3.08, depositata il 25/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il Comune di Trappeto impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Partinico che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (territorio del Comune di Trappeto).
2. Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva tra l’altro dedotto l’inattendibilità della strumentazione d’accertamento. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione sia perchè “la mera attestazione dell’omologazione dell’apparecchio misuratore … non può automaticamente costituire prova sufficiente ad escludere il corretto funzionamento dell’apparecchiatura”, sia per la mancata taratura dello strumento negli appositi Centri.
3. In appello il Comune deduceva (1) la erronea applicazione della normativa in materia di impiego e manutenzione dei misuratori, nonchè (2) l’idoneità tecnica ai fini della prova delle apparecchiature utilizzate in conformità alla disciplina dettata dal Codice della Strada ed al relativo regolamento.
Il Tribunale respingeva l’appello, ritenendo che le apparecchiature in questione in tanto possono costituire mezzo di prova in quanto regolarmente omologate, che la prova della omologazione incombeva al Comune utilizzatore dello strumento (prova non fornita) e che risultava applicabile la L. n. 273 del 1991 in materia di strumenti di misurazione.
4. L’amministrazione ricorre articolando tre motivi. Col primo denuncia “nullità della sentenza per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23”. Il rito da seguire per l’appello doveva essere quello speciale previsto per l’opposizione alle sanzioni amministrative con conseguente pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo in udienza. Col secondo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice pronunciato circa la mancata prova dell’omologazione senza che al riguardo vi fosse specifica contestazione dell’opponente. Col terzo lamenta la violazione e erronea applicazione del D.M. 29 ottobre 1997, art. 4, dell’art. 142 C.d.S. e art. 345 reg. esec. C.d.S., per aver ritenuto applicabile la “taratura periodica” di cui alla L. n. 273 del 1991, anche agli apparecchi misuratori della velocità.
5. Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.
6. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
7. Il ricorso è manifestamente fondato quanto al secondo ed al terzo motivo alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato: (1) la non necessità della omologazione dello strumento in concreto utilizzato, ma soltanto del relativo modello (Cass. 2004 n. 5889, Cass. 2006 n. 8649) e (2) la non applicabilità della normativa in materia di taratura periodica degli strumenti di misurazione agli apparecchi rilevatori di velocità (vedi per un’ampia motivazione Cass. n. 29333 del 2008). Occorre anche rilevare, quanto al secondo motivo, che sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non risultando che la relativa questione sia stata oggetto di specifico motivo di opposizione.
Non è invece fondato il primo motivo di ricorso, in ordine al rito applicabile in appello in materia di sanzioni amministrative, avendo questa Corte affermato a Sezioni Unite (Sezioni Unite n. 23285 del 2010), indirizzo che si condivide, che il rito applicabile è quello ordinario di cui all’art. 339 c.p.c., e segg., applicato dal giudice del gravame.
8. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Palermo), che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011