Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23880 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 03/09/2021), n.23880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8101-2016 proposto da:

S.G., F.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI LIBURNI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

BIZ, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

BIZ;

– ricorrenti –

contro

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GALELLA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1377/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.T., poi alla morte sostituita da F.G. e S.G., quale titolare di predio sito in (OMISSIS), ebbe ad avviare lite avanti il Tribunale di Roma nei confronti di C.E. e D.P., titolari del fondo confinante, deducendo che questi avevano scavato un cunicolo nel sottosuolo del loro terreno ed eretto costruzioni, nonché realizzato veduta a distanza illegale dal confine.

Resistettero i consorti C.- D., contestando la pretesa attorea ed il Tribunale di Roma accolse la domanda afferente il cunicolo, rigettando il resto delle pretese attoree.

Proposero gravame i consorti F.- S., quali eredi della G., e resistettero i coniugi C.- D..

La Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello, osservando come il muro era di contenimento di scarpata naturale e come le costruzioni al di sotto del piano naturale di campagna non erano soggette alla disciplina sulle distanze.

Osservava ancora la Corte capitolina come dalla sommità del muro di contenimento non poteva esser esercitata alcuna veduta, stante l’assenza di manufatti atti a render agevole e sicuro l’esercizio di tale condotta.

I consorti S.- F. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte capitolina articolato su tre motivi, anche illustrato con nota difensiva.

La sola D.P. ha resistito con controricorso, anche illustrato con memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai consorti S.- F. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Va in limine disattesa l’eccezione afferente l’irregolare costituzione del contraddittorio in questa sede, avanzata dalla D. in quanto il coniuge C. deceduto prima della pubblicazione della sentenza d’appello.

L’eccezione citata appare priva di pregio giuridico posto che la questione risulta risolta dall’arresto di questa Suprema Corte a sezioni unite n. 15295/14 – poi ribadito da Cass., sez. L n 24845/18 – secondo il quale quando la parte è costituita con difensore, in difetto di comunicazione in udienza ovvero notificazione dell’atto portante la comunicazione dell’evento alla controparte, in dipendenza del principio dell’ultrattività del mandato professionale la notifica fatta al difensore costituito è valida.

Nella specie, parte resistente non segnala d’aver, mediante apposto atto, reso noto alla controparte del decesso del C., che risultava regolarmente costituito in causa con difensore, sicché la notifica dell’atto d’appello avvenuta presso detto difensore, anche in relazione a tale soggetto, è pienamente valida. Con il primo mezzo d’impugnazione svolto i ricorrenti denunziano violazione della norma ex art. 22 delle N. T.A. del Piano regolatore generale del Comune di (OMISSIS) in relazione all’osservazione che tutte le costruzioni erette dai resistenti si collocavano al di sotto del piano di campagna, mentre è insegnamento di legittimità consolidato che la disciplina in tema di distanze legali va osservata anche quando i fondi sono a dislivello.

Di conseguenza, osservano i ricorrenti, la sentenza impugnata va, bensì, cassata ma senza rinvio, poiché questa Corte dispone di tutti gli elementi per decidere la lite, applicando correttamente la norma regolamentare.

La censura svolta appare priva di pregio giuridico posto che l’insegnamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti afferisce a manufatti qualificati costruzioni poste su terreni a dislivello, mentre nella specie il Collegio romano, richiamando specifici arresti di legittimità, ha ritenuto che i manufatti realizzati non potevano essere qualificati costruzioni, poiché collocati al disotto del livello medio di campagna.

E tale accertamento della Corte romana non risulta specificatamente attinto da apposita censura, limitandosi il ragionamento critico, svolto nel motivo di ricorso, all’astratto rilievo che la disciplina sulle distanze risulta applicabile anche in relazione a costruzioni allogate su fondi a dislivello.

Nello specifico la Corte capitolina ha accertato, invece, che i manufatti realizzati nel fondo avversario non possono esser qualificati siccome costruzione.

Con la seconda doglianza i ricorrenti deducono omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il Collegio romano ebbe erroneamente a qualificare muro di sostegno di scarpata naturale quello eretto sul fondo dei consorti D.- C., poiché in effetti la scarpata venne originata dall’attività di escavazione compiuta dai resistenti, come pacifico in causa e desumibile dalle stesse difese esposte dai coniugi C., non esistendo originariamente alcun dislivello naturale tra i rispettivi fondi in proprietà.

La doglianza appare priva di fondamento per molteplici e concorrenti ragioni. Anzitutto viene denunziato vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre in realtà l’argomentazione critica svolta si sostanzia nella critica portata alla valutazione del manufatto, siccome operata dalla Corte territoriale, che l’ha ritenuto muro di contenimento di scarpata naturale.

All’evidenza il fatto storico circa l’esistenza del muro, oggetto di contestazione, e la sua funzione appare puntualmente valutato.

Quindi parte ricorrente non precisa come e quando ebbe a sottoporre la questione, oggi agitata nella censura de qua, alla Corte d’Appello, posto che al riguardo in sentenza non v’e’ specifico cenno alla stessa al fine d’individuare la natura di costruzione o no del citato muro con conseguente difetto di autosufficienza della ragione di censura.

Ancora la Corte capitolina ha accertato, sulla scorta dei dati fattuali in atti – specie la consulenza tecnica – che il muro in questione ha funzione di sostegno di scarpata naturale ed un tanto configura accertamento di fatto e la valutazione della prova al riguardo – Cass. sez. 2 n. 26274/18 – è questione che non può esser inquadrata nel vizio disciplinato dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Infine – Cass. sez. 2 n. 11388/13 – costituisce costruzione il muro al quale viene artificialmente addossato del terreno per realizzare un terrapieno ovvero per artificialmente accentuare il dislivello naturale; nella specie invece le opere di escavazione descritte dai ricorrenti appaiono aver tolto del terreno.

Con la terza ragione di doglianza i consorti S.- F. lamentano violazione degli artt. 872,873,875,876 e 877 c.c., per aver la Corte capitolina ritenuto non rilevante che il muro di contenimento sia stato eretto integralmente all’interno del fondo dei resistenti.

La censura sconta la qualificazione da parte dei ricorrenti di detto muro di contenimento come costruzione ossia esattamente quando negato dalla Corte capitolina motivatamente.

Di conseguenza una volta impinto che il muro in questione non è costruzione – come correttamente rilevato dal Collegio romano – la questione agitata nel motivo di censura rimane irrilevante, non controvertendosi circa la comunanza del muro.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna solidale dei consorti S.- F. alla rifusione in favore della resistente delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo.

Al rigetto dell’impugnazione segue l’obbligo dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove originariamente dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna, in solido fra loro, i ricorrenti alla rifusione in favore della resistente D. delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA