Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2388 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22359/2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta

e difende in virtù di mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

responsabile pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, G.

MARCONI 152, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPASSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA CIRILLO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa l’8/07/2015 e depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 21 luglio 2015 la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto dell’opposizione proposta – ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 – da C.R. avverso l’ordinanza che aveva respinto il ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, con il quale il predetto aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dal Banco di Napoli s.p.a. in data 6 novembre 2013.

La Corte territoriale, all’esito di una accurata disamina delle contestazioni mosse al C. nella relazione del 3.10.2013 a firma del responsabile della Rete Audit Italia Sud, rilevava che le plurime irregolarità riscontrate in sede ispettiva non erano affatto frutto di meri errori e/o disattenzioni, come sostenuto nell’atto di appello, ed erano di gravità tale da far venir meno il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro oltre che a generare discredito presso l’intera clientela sull’operato della banca, senza che potesse assumere alcuna valenza decisiva l’assenza di nocumento (o di serio pericolo di nocumento) della sfera patrimoniale del datore di lavoro.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il C. affidato a due motivi.

Il Banco di Napoli s.p.a. resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18, L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, nonchè degli artt. 44, 47 del CCNL del 19 gennaio 2012 e del Codice Disciplinare (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte di appello non aveva valutato: che il C. aveva posto in essere le presunte operazioni non autorizzate e, quindi, irregolari, senza dolo alcuno come dimostrato dalla circostanza che, nella maggior parte dei casi, una volta accortosi dell’errore le aveva corrette ben prima dell’ispezione; che la condotta del dipendente, ad una complessiva rivisitazione della vicenda, non era tale da comportare il venir meno del vincolo fiduciario, anche in considerazione dell’insussistenza di un danno patrimoniale per la società; che la sanzione del licenziamento era del tutto sproporzionata alla entità degli addebiti anche alla luce della assenza di precedenti provvedimenti disciplinari.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 345 c.p.c., nonchè art. 24 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere il giudice del gravame ammesso la prova testimoniale articolata dal C., prova indispensabile per dimostrare che le sue condizioni di salute nel periodo in cui si collocavano le infrazioni contestate erano tali da influire in modo determinante sulla sua capacità di concentrazione nonchè la esistenza di un sovraccarico di lavoro nella filiale in alcuni momenti a causa del malfunzionamento degli strumenti tecnici.

Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto nonostante il formale richiamo a violazione di norme di legge in essi contenuto nelle rispettive intestazioni, articolano censure che si risolvono nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede.

Invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Peraltro, il giudice del gravame ha motivato la mancata ammissione della prova testimoniale (ritenuta irrilevante alla luce delle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dal C. in sede ispettiva e nella fase cautelare e della documentazione acquisita agli atti) sicchè la contestazione di cui secondo motivo finisce con il risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

Per mera completezza, con riferimento alla valutazione della proporzionalità della sanzione, non può non rilevarsi che la Corte di appello ha applicato correttamente i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui nel settore bancario il rapporto fiduciario è più intenso e può venir leso irrimediabilmente da quei comportamenti che, pur non generando un danno patrimoniale alla banca, siano tali inficiare l’affidamento dell’istituto e del pubblico sul futuro corretto adempimento delle mansioni affidate al funzionario ed sulla sua lealtà e correttezza (e plurimis, Cass. n. 9802 del 13/05/2015, Cass. n. 6498 del 26/04/2012; Cass. 30 novembre 2010 n. 24209).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si ribadiscono le argomentazioni di cui al ricorso che, ad avviso del Collegio, non scalfiscono il contenuto della sopra riportata relazione, pienamente condivisa in quanto conforme ai precedenti di questa Corte.

Alla luce di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate in favore della Banco di Napoli s.p.a. nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA