Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2388 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2388 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 12992-2011 proposto da:
EQUITALIA CERIT SPA 05141390483, quale Agente della
Riscossione, in persona del suo rappresentante delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio
dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CUCCHI BRUNO giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
PRITCHARD JANIS;

– intimata avverso la sentenza n. 199/1/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 25/10/2010,
depositata il 18/11/2010;

Data pubblicazione: 04/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito l’Avvocato Giuseppe Lo Monaco (delega Giovanni Puoti)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

– Ric. 2011 n. 12992 -ez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12992/11

Ricorrente: società Equitalia Cerit Spa.
Intimata: Janis Pritchard

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Equitalia Cerit Spa. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 199/01/10, depositata il 18 novembre 2010, con la quale, rigettato l’appello della
medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione
di Janis Pritchard, inerente all’avviso di fermo amministrativo
della sua autovettura, riguardante diverse cartelle di pagamento
notificate tra il 2001 e il 2006, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che la notifica di tali atti
esecutivi non era stata regolare, poiché essi andavano depositati
presso la casa comunale dopo che fossero state espletate le ricerche dell’interessata, le quali tuttavia erano mancate nella specie, e indi l’affissione all’albo dell’ente territoriale ex art.
143 cpc. non doveva essere effettuata, dovendo invece essere lasciato l’avviso alla porta; il tutto seguito da quello da trasmettere con raccomandata. La cartella poi n. …0111072/07 era stata
notificata il 10.4.2007 in via Barna n. 6 a Firenze, cioè quando
già la destinataria aveva trasferito la residenza in via Mariotto
Albertelli n. 9 della stessa città. Pritchard non ha svolto alcuna
difesa.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, giacché la CTR non considerava
che l’interessata, giusta anche le ricerche anagrafiche, risultava
risiedere a Firenze in via Barna n. 6 per tutto il periodo in cui
le varie cartelle di pagamento erano state notificate, tanto che

Oggetto: opposizione avviso di fermo amministrativo,

2

una di esse era stata consegnata direttamente al marito convivente
Stefano Bargagni, e soltanto in seguito ella si era trasferita in
via Mariotto Albertelli. Sicchè il procedimento seguito ex art.
140 cpc. e 26 Dpr. n. 602/73, mediante il deposito degli atti
presso la casa comunale e l’avviso affisso all’albo, comportava la

si intendevano notificate dopo otto giorni dal compimento delle
)
relative formalità.
Il motivo è fondato. Invero in tema di notificazione deJ i atti tributari, ne è legittima l’effettuazione, da parte del messo
notificatore, ai sensi dell’art. 60 comma l, lett. e) del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 nel caso in cui i mutamenti anagrafici
siano intervenuti successivamente alla notifica medesima, in quanto l’ignoranza del nuovo indirizzo del contribuente non può addebitarsi all’amministrazione notificante, alla quale non può essere
richiesta un’opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici (nella specie, i registri anagrafici
comunali), avendo, peraltro, il legislatore posto a carico del
contribuente l’onere di provvedere tempestivamente alle predette
variazioni (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 15919 del 20/07/2011, n.
1206 del 2011). Del resto la notificazione degli avvisi e degli
altri atti tributari impositivi, prevista dall’art.60 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata, ai sensi
dell’art. 140 cod. proc. civ., mediante deposito dell’atto nella
casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del
comune, solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso
l’indirizzo risultante dall’anagrafe di quello di domicilio fiscale, e non è sufficiente che il messo comunale attesti che il contribuente, pur avendo il medesimo nel comune, non risulta reperibile né avere alcuna abitazione, ma è necessario che indichi il
luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di
aver verificato l’irreperibilità del destinatario, come peraltro
risultava nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 13317 del
07/06/2006, n.14475 del 2003).
2

regolarità della notificazione, con la conseguenza che le cartelle

3

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suin-

4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Toscana, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 23 gennaio 2014.

dicato principio di diritto.

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