Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2388 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GASPARINI ALESSANDRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CAVE DI SENAGJ SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 10735 PIERLUIGI DA PALESTRINA

47, presso lo studio dell’avvocato GEREMIA RINALDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARINI DANIELE, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1046/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

22/10/08, depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 20.10.2008, ha respinto l’appello proposto da J.A. ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta, che aveva respinto la domanda del.

lavoratore, intesa ad ottenere la condanna della s.r.l. Cave di Senagj al pagamento del lavoro straordinario prestato dal settembre 1992 al giugno 2007 e differenze retributive.

Avverso detta sentenza J.A. ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo con il quale ha denunciato violazione dell’art. 421 c.p.c., per non avere il giudice di appello esercitato i suoi poteri d’ufficio al fine “di far chiarezza sui punti non ritenuti esaustivi e precisi” della domanda, e vizi di motivazione, per non avere il giudice di appello ammesso la prova testimoniale articolata dal ricorrente senza motivare tale decisione.

La s.r.l. Cave di Senagj ha resistito con controricorso. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

Il ricorso per Cassazione risulta privo della formulazione del quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis c.p.c. e’ stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47 ma senza effetto retroattivo, motivo per cui e’ rimasto in vigore per i ricorsi per Cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).

Va in ogni caso osservato che l’invocato art. 421 c.p.c. consente al giudice del lavoro di colmare una carenza di prova, con riferimento a fatti allegati dalle parti o comunque acquisiti al processo (vedi Sez. Un. 11353/2004), ma non certo di sostituirsi alla parte integrando o specificando la domanda.

Per quanto concerne poi la mancata ammissione della prova testimoniale, la censura e’ parimenti inammissibile perche’ il ricorrente non ha trascritto in ricorso i capitoli della prova non ammessa, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (cfr. tra le tante Cass. n. 11501/2006), di modo che la Corte non e’ in condizione di valutare la fondatezza e la decisivita’ della doglianza.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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