Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23879 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15441/2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, al CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentata e

difesa dall’avvocato IACOPO SFORZELLINI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS), in persona del curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla via DEGLI SCIPIONI 110,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCISCO GAVIRAGHI, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di FIRENZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 181/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 21/01/2014 e depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore Dott.ssa. Magda Cristiano;

udito l’Avvocato Francesco Gaviraghi, per la parte controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 21.1.014, ha respinto l’appello proposto da G.G., titolare della (OMISSIS), avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 2, della sentenza con la quale il medesimo tribunale, preso atto che la domanda di concordato preventivo da lei depositata non era stata approvata dalla maggioranza dei creditori, aveva dichiarato il suo fallimento.

l,a corte territoriale – premesso in fatto che la domanda di revocazione si fondava sull’assunto che la proposta di concordato fosse stata respinta per il voto negativo e determinante di due creditori (Comifin s.p.a. ed Asset Banca s.p.a.) ammessi alla votazione in base a fideiussioni che, come accertato in sede di giudizio L. Fall., ex art. 98, recavano la falsa sottoscrizione della G. – ha ritenuto di condividere l’assunto del primo giudice, secondo cui l’impugnazione ex art. 395 c.p.c., n. 2, era inammissibile in quanto l’impugnante non aveva dedotto, nè tantomeno provato, di aver scoperto la falsità della propria firma solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di fallimento; il giudice ha puntualizzato al riguardo che non solo era impensabile che la G. potesse ignorare tale circostanza, atteso l’importo assai ingente dei crediti, ma risultava che la stessa avesse in precedenza disconosciuto le proprie sottoscrizioni, con la conseguenza che la questione avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa.

La sentenza è stata impugnata da G.G. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento della (OMISSIS) di G.G. ha resistito con controricorso.

2) Con il primo motivo la ricorrente sostiene che, non avendo ella rivestito la qualità di parte nel giudizio nel quale è stata accertata la falsità delle sue apparenti sottoscrizioni, la sua eventuale, pregressa conoscenza di tale circostanza risulterebbe del tutto irrilevante ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione.

2.1) Col secondo deduce che l’assunto della corte del merito, secondo cui detta circostanza doveva necessariamente esserle nota, si baserebbe su mere illazioni.

3) I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente infondati, se non inammissibili.

La corte del merito ha infatti accertato che l’affermazione della G., di aver scoperto la falsità delle firme apparentemente da lei apposte sui contratti solo a seguito del rigetto delle opposizioni allo stato passivo proposte dalle due creditrici, risultava smentita dalla stessa impugnante, che aveva dichiarato in citazione di aver già in precedenza disconosciuto le proprie sottoscrizioni.

L’accertamento, che non risulta specificamente contestato dalla ricorrente, è sufficiente a sorreggere la statuizione di inammissibilità della domanda di revocazione.

La G. avrebbe infatti potuto far valere la predetta ragione di inesistenza dei crediti già nel corso del concordato, chiedendo che i creditori non venissero ammessi al voto (L. Fall., artt. 175 e 176) ed, in caso di rigetto dell’istanza, in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa, deducendo in tale sede che – una volta esclusi quei crediti ai fini del conteggio delle maggioranze – il concordato sarebbe stato approvato.

3) Resterebbe assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta che il tribunale potesse ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda di revocazione.

Si propone pertanto di rigettare il ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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