Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23879 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23879 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 07/05/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lucio Di Gregorio, in proprio e nella qualità di erede
di Alfredo Di Gregorio, elettivamente domiciliato in
Roma, via Muzio Clementi 51, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Itri, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano
Crocamo, che dichiara di volere ricevere le
comunicazioni al fax n.09742638 ovvero all’indirizzo
p.e.c. stefanocrocamo@puntopec.it ;
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia;

1.4023
2013

– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli

Data pubblicazione: 22/10/2013

emesso il 27 novembre 2009 e depositato il 2 febbraio
2010, R.G. n. 621412008;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 21 ottobre 2008, Lucio Di
Gregorio in proprio e nella qualità di erede di
Alfredo Di Gregorio, deceduto il 2 febbraio 1998,
ha chiesto alla Corte di appello di Napoli la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio civile svoltosi in primo grado davanti
al Tribunale di Vallo della Lucania dal 15
gennaio 1991 al 21 aprile 2007.
2. La Corte di appello di Napoli ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in euro 817
l’indennità spettante al ricorrente a titolo di
quota ereditaria (pari a 1/5) del risarcimento di
pertinenza del de cuius sulla base di una stima
in 4 anni e 1 mese della durata eccessiva del
giudizio svoltosi sino al decesso di Alfredo Di
Gregorio e in euro 3.617 l’indennità spettante
per il periodo successivo alla costituzione in

2

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la

giudizio dell’odierno ricorrente sulla base di
una stima in 5 anni e 2 mesi della durata
eccessiva di tale parte del giudizio.
3.

Ricorre per cassazione Lucio Di Gregorio
affidandosi a tre motivi di ricorso con i quali
deduce: a) omessa motivazione e violazione degli

89/2001 e 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei

diritti

dell’uomo

e

delle

libertà

fondamentali quanto alla duplicazione dei periodi
di durata ragionevole (pari ognuno a tre anni)
computati dalla Corte di appello in riferimento
alla indennità iure successionis e a quella iure
proprio; b) la omessa e erronea motivazione e la
violazione e falsa applicazione degli artt. 519 e
521 del codice civile per non aver considerato la
rinuncia alla eredità da parte della madre e per
non aver conseguentemente diviso per quattro la
somma spettante al

de cuius; c)

la omessa e

erronea motivazione e la violazione e falsa
applicazione degli artt. 3 comma 3 della legge n.
89/2001 e 6 paragarafo l della C.E.D.U.
4. Non svolge difese il Ministero della Giustizia.
Ritenuto che
5. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di
questa Corte (cfr.
ottobre 2011)

Cass. civ. n. 21646 del 19

ha chiarito che, in tema di equa

riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001
n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta

3

artt. 2, secondo e terzo comma, della legge n.

anteriormente al decorso del termine di
ragionevole durata del processo presupposto,
l’erede

ha

dell’indennizzo

diritto

al

iure proprio

riconoscimento
dovuto al

superamento del predetto termine, soltanto a
decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne

haereditatis” che “iure proprio”, non può
assumersi come riferimento temporale di
determinazione del danno l’intera durata del
procedimento, ma è necessario procedere ad una
ricostruzione analitica delle diverse frazioni
temporali al fine di valutarne separatamente la
ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la
possibilità di un cumulo tra il danno morale
sofferto dal dante causa e quello personalmente
patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel
processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il
pregiudizio patito “iure proprio” e quello che lo
stesso soggetto può far valere “pro quota” e
“iure successionis”, ove già entrato a far parte
del patrimonio del proprio dante causa.
6. Sono invece fondati il secondo e terzo motivo di
ricorso in quanto la Corte di appello ha reso una
motivazione insufficiente sulle ragioni per cui
ha ritenuto la presenza di cinque coeredi del Di
Gregorio Alfredo e una motivazione non congrua
circa il criterio applicato per la liquidazione
della equa riparazione per il periodo successivo

4

consegue che qualora l’erede agisca sia “iure

alla costituzione in giudizio dell’odierno
ricorrente. Non potendo ritenersi che la presenza
in giudizio di altri coeredi possa avere
alleviato il disagio per la durata non
ragionevole del processo.
7. Va pertanto accolto il ricorso, per quanto di

impugnato e rinvio alla Corte di appello di
Napoli affinché colmi le lacune e appiani le
incongruenze logiche sopra indicate. Alla Corte
di Napoli, in diversa composizione, spetta anche
di regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato, e rinvia alla Corte di appello di Napoli
che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.

ragione, con conseguente cassazione del decreto

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