Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23879 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 03/09/2021), n.23879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22867-2016 proposto da:

UNIONE CICLISTICA VITTORIO VENETO, IN PERSONA DEL PRESIDENTE

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI,

rappresentata e difesa dagli avvocati DIEGO DA ROS, LAURA PICCO;

– ricorrente –

contro

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA FCI, IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA APOLLODORO 26, presso lo

studio dell’avvocato NURI VENTURELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1399/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Unione Ciclistica Vittorio Veneto citò in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Federazione Calcistica Italiana per chiedere dichiararsi l’illegittimità del recesso esercitato dalla convenuta dal contratto concluso inter partes, avente ad oggetto l’organizzazione dei giri ciclistici per il quadriennio 2001-2004 per invalidità della clausola risolutiva espressa in quanto clausola di stile. Il contratto aveva ad oggetto l’obbligo da parte dell’Unione Ciclistica Vittorio Veneto di organizzare i giri ciclistici d’Italia under 26 per il quadriennio 2001-2004 e, sul presupposto dell’inadempimento agli obblighi contrattuali, la Federazione Calcistica Italiana si era avvalsa della clausola risolutiva espressa ed aveva esercitato il diritto di recesso.

1.1. La domanda venne rigettata dal Tribunale di Roma, che riconobbe la validità e l’efficacia della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 6 del contratto ed il legittimo esercizio del recesso ad nutum, di cui all’art. 8 dell’accordo.

1.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2.3.2018, confermò con diversa motivazione la sentenza di primo grado.

1.3. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la corte di merito ritenne valida la clausola risolutiva espressa, non ravvisandone l’indeterminatezza in quanto l’indicazione delle obbligazioni a carico dell’UCVV costituiva specificazione del generale impegno assunto dalla stessa a sopportare tutti i costi e tutte le spese dell’organizzazione.

1.4. La dichiarazione di risoluzione del contratto per l’operatività della clausola risolutiva espressa portò all’assorbimento della domanda di recesso ad nutum, il quale era previsto dall’art. 13 della convenzione senza possibilità di risarcimento o rimborsi a carico della Federazione Calcistica Italiana ma con il trattenimento, da parte dell’Unione Calcistica Vittorio Veneto, delle somme erogate a titolo di contributo a differenza della clausola risolutiva espressa.

1.5. In ragione della diversa motivazione adottata in sede di gravame con riferimento alla domanda di recesso ad nutum, la corte di merito compensò le spese del giudizio d’appello.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’Unione Ciclistica Vittorio Veneto sulla base di quattro motivi, corredati da memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza.

2.1. Ha resistito con controricorso Federazione Calcistica Italiana.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente ha proposto eccezione di inammissibilità dell’appello perché contenente domande nuove rispetto a quelle proposte in primo grado.

1.1. L’eccezione è inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta in sede di appello con appello incidentale e non per la prima volta in sede di legittimità.

2. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1456,1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 161 c.p.c.; la ricorrente contesta la validità della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 6 del contratto perché costituirebbe una clausola di stile per il generico riferimento, ai fini dell’inadempimento, a tutte le obbligazioni previste nel contratto e non ad una determinata obbligazione. In ogni caso è viziata per apparente motivazione nella parte in cui afferma, in modo apodittico, che l’indicazione delle obbligazioni a carico dell’Unione Ciclistica Vittorio Veneto costituisse specificazione degli obblighi a carico della medesima, oltre che violazione dei criteri legali di interpretazione.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, n. 32681; (Cassazione civile sez. III, 27/01/2009, n. 1950; Cassazione civile sez. III, 26/07/2002, n. 11055).

2.3. La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l’unica differenza che, per i casi previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice (Cass. 16 maggio 1997 n. 4369).

2.4. La corte di merito non si è uniformata ai consolidati principi di diritto stabiliti da questa Cortei in quanto ha ritenuto la validità della clausola risolutiva espressa anche nell’ipotesi in cui la violazione riguarda non un singolo e determinato obbligo ma l’obbligazione generale, assunta dall’Unione Ciclistica Vittorio Veneto, di sopportare tutti i costi e tutte le spese dell’organizzazione. Era invece necessaria la specifica e puntuale indicazione degli obblighi la cui violazione era stata assunta come fonte di risoluzione automatica del contratto.

2.5. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda relativa alla legittimità del diritto di recesso in quanto, pur nella diversità degli ambiti di applicazione dei due istituti, detta domanda era assorbita.

2.6. Come affermato da questa Corte, la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, n. 28995-Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, n. 28995).

2.7.Nel caso di specie, l’accoglimento della domanda di risoluzione di diritto per operatività della clausola risolutiva espressa assorbe la domanda di dichiarazione della legittimità del recesso che, a differenza della clausola risolutiva espressa, comporta il trattenimento da parte della Federazione Ciclistica Italiana delle somme eventualmente già erogate a titolo di contributo.

2.8. Restano assorbiti i restanti motivi.

2.9. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA