Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23878 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27360/2013 proposto da:

DI ANA 2000 s.r.l., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via

degli SCIALOJA 3, presso lo studio LEGALIT, rappresentata e difesa

dall’avv. ARMANDO BUTTITTA (pec: armandobutitta.pecavvpa.it), giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) TRAPANI, in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla Via LORENZO VALLA 2, presso

lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO DELLA PORTA, rappresentata e

difesa dall’avv. FRANCO CAMPO (pec:

franco.campo.avvocatitrapani.legamail.it) giusta Delib. 17 dicembre

2013, n. 5779 e procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1723/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 07/11/2012 e depositata il 28/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa. Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Palermo, per ciò che in questa sede ancora interessa, ha respinto l’appello proposto da Diana 2000 s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che, operata la compensazione fra i crediti vantati dalla società nei confronti della A.U.S.L. Trapani (OMISSIS) a titolo di arricchimento senza causa – per aver eseguito in suo favore le prestazioni oggetto di un contratto d’appalto di servizi di lavanderia stipulato nel 1998 anche dopo la sua scadenza e presso un presidio ospedaliero non indicato in contratto – ed i crediti restitutori vantati dalla committente per aver versato somme maggiori di quelle effettivamente dovute per tale titolo, aveva condannato l’appellante a pagare all’appellata la somma di Euro 27.338,29 oltre interessi.

La sentenza è stata impugnata da Diana 2000 con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha resistito con controricorso.

2) I primi tre motivi del ricorso investono il capo della sentenza impugnata che ha liquidato il credito da indebito arricchimento spettante alla società sottraendo al corrispettivo previsto contrattualmente il 30%, corrispondente al presumibile utile di impresa.

La ricorrente sostiene che tale percentuale sarebbe stata arbitrariamente determinata sulla base di insussistenti dati di comune esperienza, atteso che nei contratti stipulati con la P.A. l’utile di impresa viene usualmente calcolato nella misura del 10% del fatturato, secondo quanto previsto dalla L. n. 2248 del 1865, ed, attualmente, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 134 e si duole che sul punto i giudici del merito abbiano aderito alle incongrue valutazioni del ctu.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono inammissibili perchè attinenti ad una questione che è stata decisa dal primo giudice e che, non risultando aver formato oggetto di impugnazione (in sede d’appello la quantificazione dell’indennizzo era stata contestata solo in relazione all’omessa considerazione del mancato guadagno, valutabile anche in termini di perdita di chances), deve ritenersi coperta da giudicato interno.

3) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia respinto la domanda di pagamento della somma di Euro 8.639,66 contrattualmente dovutale, in base al rilievo che il ctu ne aveva accertato l’avvenuta corresponsione.

Il motivo appare inammissibile per difetto di specificità, in quanto si limita a negare che il ctu avesse compiuto il predetto accertamento ma non richiama i passi della consulenza atti a smentire l’assunto del giudice d’appello secondo cui, al contrario, il consulente aveva dato conto dell’avvenuto pagamento di tutte le fatture emesse dall’appaltatrice, nè chiarisce da quali, fra i documenti prodotti in causa, dovrebbe desumersi l’eventuale erroneità dei riscontri contabili da questi operati.

4) Con il quinto motivo la ricorrente si duole del rigetto della domanda di pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, formulata nell’atto di citazione in appello e non, come erroneamente affermato dalla corte del merito, solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Il motivo appare manifestamente fondato.

L’indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va infatti liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, con la conseguenza che il giudice deve determinarlo maggiorandolo anche d’ufficio della rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, nonchè degli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. n. 1889/013).

Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilità dei primi quattro motivi e per l’accoglimento dell’ultimo, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate da Diana 2000 nella memoria depositata.

La sentenza impugnata non fa menzione di un motivo d’appello volto a lamentare l’arbitraria ed eccessiva determinazione del presumibile utile d’impresa da sottrarre al corrispettivo pattuito in contratto, nè affronta tale questione in motivazione: il provvedimento, nel quale si legge, testualmente, che l'(allora) appellante: “ha sostenuto l’erroneità della quantificazione…, atteso che non è stato preso in considerazione il mancato guadagno, da valutare quantomeno in termini di perdita di chance”, si sofferma infatti unicamente ad illustrare i motivi per i quali l’indennizzo ex art. 2041 c.c., non può essere comprensivo del lucro cessante.

La ricorrente – che sostiene tardivamente in memoria che la metodologia adottata dal primo giudice per la determinazione percentuale dell’utile di impresa aveva formato espresso oggetto di gravame – avrebbe pertanto dovuto richiamare, in ossequio al principio di specificità del ricorso, i passi dell’atto d’appello dai quali emergeva che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di secondo grado e denunciare il vizio di omessa pronuncia sul punto.

Va ribadito il difetto di specificità anche del quarto motivo di censura, per le ragioni già indicate nella relazione. La corte territoriale ha infatti recepito integralmente le conclusioni del ctu, affermando che questi “aveva dato conto” dell’avvenuto pagamento di tutte le fatture emesse sino al marzo 99 (aveva cioè accertato che le fatture erano state saldate e che non vi erano residui di incassare): spettava dunque alla ricorrente sia di riportare in ricorso la parte della relazione del ctu oggetto della censura in esame, sia di chiarire se, ed in quali esatti termini, essa fosse stata contestata nel corso del giudizio di merito (fra molte, Cass. nn. 12988/010, 12984/06, 3105/04).

In conclusione, dichiarati inammissibili i primi quattro motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione al quinto motivo, che è fondato, e rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi del ricorso ed accoglie il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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