Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23876 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28897/2015 proposto da:

A.A., quale procuratore del Sig. P.B.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5838/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata l’8/3/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che l’avvocato A.A., con atto spedito per notifica il 24 novembre 2015, ha chiesto la correzione dell’errore materiale della sentenza di questa Corte n. 5838/13 per la omissione del provvedimento di distrazione delle spese liquidate in favore della parte ( P.B.) difesa dall’ A., nonostante la richiesta in tal senso ritualmente formulata in controricorso;

che la sola parte intimata, Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., non ha svolto difese;

ritenuto che la richiesta non pare superare il vaglio preliminare in ordine (prima ancora che alla integrità del contraddittorio, non essendo stato intimato anche il P.) alla tempestività della sua proposizione a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, che fissa a tal fine il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero di un anno dal suo deposito;

che infatti, pur escludendo l’ipotesi della avvenuta notificazione della sentenza, tra la data di pubblicazione della stessa (8 marzo 2013) e la richiesta di notificazione del ricorso per correzione (24 novembre 2015) è intercorso uno spazio di tempo ben superiore (considerando anche la sospensione per il periodo feriale del 2013) all’anno prescritto; che il ricorso appare dunque inammissibile;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di Consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, ove il Collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminati i dati di cui sopra, condivide i rilievi svolti nella relazione, sì che si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso perchè tardivo.

In mancanza di difese della parte intimata, non vi è luogo a regolamento di spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Rileva altresì che dagli atti il processo risulta esente da contributo, e che quindi non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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