Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23875 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 6077/2015 proposto da:
C.M.D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO DOSI,
rappresentato e difeso dagli avvocati INES ANNA D’ARGENZIO,
FRANCESCA EVELINA VILLANTI, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato LUIGI STRANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA CAPORALE,
giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;
– resistente –
avverso il provvedimento n. 3683/2014 V.G. del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositato il 29/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
è solo presente l’Avvocato Gianfranco Dosi difensore della
ricorrente; è solo presente l’Avvocato Enrico Gai (delega Strano)
difensore del controricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che il Tribunale Ordinario di Brescia, adito da C.A. con ricorso ex art. 710 c.p.c., per la modifica, quanto all’affidamento dei figli minori, delle condizioni della separazione da D.R.M., all’udienza del 29 gennaio 2015, ritenuta la propria competenza sul rilievo che la sentenza emessa dallo stesso tribunale in data 25.7./5.8.2013 nel giudizio di separazione, che ha pronunciato anche sull’affidamento dei figli, è passata in giudicato, ha affidato al consulente tecnico d’ufficio nominato con precedente provvedimento l’incarico di aggiornare all’attualità l’accertamento già svolto nel giudizio di separazione;
che D.R.M. ha proposto tempestivo ricorso per regolamento necessario di competenza, deducendo che la sentenza emessa nel giudizio di separazione sia da considerare definitiva solo quanto alla pronuncia sullo status coniugale, mentre ha disposto non definitivamente sull’affidamento solo temporaneo dei tre figli (ai Servizi Sociali, con collocazione presso la madre), disponendo il prosieguo del giudizio con rimessione in istruttoria: il che escluderebbe, a norma dell’art. 709 ter c.p.c., la competenza del tribunale in sede di procedimento ex art. 710 c.p.c., essendo tuttora competente il medesimo tribunale in sede di giudizio di separazione, non ancora definito sul punto;
che la ricorrente ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice della causa per separazione giudiziale – in tal senso ha concluso anche il Procuratore Generale, mentre C.A. resiste chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, a decidere sulle proposte istanze di modifica delle condizioni della separazione;
ritenuto che costituisce condizione di ammissibilità del regolamento di competenza la possibilità di scelta tra due giudici diversi, e cioè non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n. 2524/05; S.U. n. 1045/00);
che tale condizione non ricorre nella specie, essendo entrambi i giudizi (quello di separazione giudiziale e quello per le modifiche delle condizioni della separazione) pendenti dinanzi al Tribunale di Brescia; che non induce a diverse considerazioni il disposto dell’art. 709 ter c.p.c., comma 1, là dove, con riguardo al procedimento di cui all’art. 710 c.p.c., prevede la competenza del tribunale del luogo di residenza del minore come distinta dalla competenza del giudice del procedimento di separazione in corso: tale distinzione, in tanto acquista rilievo ai fini del regolamento di competenza, in quanto si tratti per l’appunto di Uffici giudiziari diversi;
ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del regolamento si impone;
che la adozione di tale decisione in virtù di rilievo d’ufficio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo regolamento;
PQM
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016