Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23875 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE VENETO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente pro-

tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, in virtù di

mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti MORRA Romano e Fabio

Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo,

in Roma, v. del Viminale, n. 5;

– ricorrente –

contro

G.C. (C.F.: (OMISSIS)) e G.S.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi dagli Avv.ti

Tonachella Amedeo e Maddalena Aldeghieri in virtù di procura

speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliati

presso lo studio del primo in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 5;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 612/2005, depositata

il 5 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Fabio Lorenzoni per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 G.C. e G.S. in proprio proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Verona avverso l’ordinanza n. 541 del 22 maggio 2002 con la quale la Regione Veneto aveva ingiunto loro il pagamento della sanzione di Euro 15.493,00 per la violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5 non avendo effettuato nel periodo 1996- 1997 le trattenute ad alcuni produttori per consegne di latte oltre la quota assegnata.

Nella costituzione della convenuta Regione Veneto, il Tribunale adito, con sentenza n. 612 del 2005 (depositata il 3 aprile 2005), accoglieva l’opposizione con il conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza-ingiunzione, compensando le spese del giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale rilevava la fondatezza dell’eccezione pregiudiziale dei ricorrenti relativa alla mancata notifica nei confronti del Caseificio f.lli Ghidetti del verbale di accertamento della violazione per la quale era stata emessa successivamente l’ordinanza-ingiunzione poi impugnata.

Nei confronti della indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Veneto, basato su un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso gli intimati G.C. e G.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto la Regione ricorrente ha prospettato il vizio di motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità manifesta poichè con essa era stato statuito l’annullamento dell’ordinanza opposta perchè la stessa “riferita al caseificio f.lli Guidetti con l’ordine di notifica a Caseificio f.lli Guidetti era stata notificata invece a G.C. senza alcun riferimento alla ditta Caseificio f.lli Ghidetti, con la conseguenza che la notifica al G.C. si sarebbe dovuta ritenere comunque avvenuta senza che necessitasse alcun riferimento al caseificio poichè il legale rappresentante era risultato destinatario in qualità di trasgressore.

2. Il motivo, così come prospettato (ed al di là dei possibili profili di inammissibilità perchè, mediante la sostanziale deduzione di un vizio di motivazione, con esso si tende a risollecitare, nella presente sede di legittimità, il riesame del merito in ordine all’accertamento della ritualità della notificazione del verbale di accertamento nei confronti del Caseifico Ghidetti s.n.c, senza che, peraltro, sia stata dedotta la possibile violazione di legge riconducibile alla L. n. 689 del 1981, art. 14), è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, con l’adozione di una motivazione essenzialmente logica e sufficiente, che l’ordinanza- ingiunzione a carico della ditta Caseificio f.lli Guidetti non era stata preceduta da una rituale notificazione, nei suoi confronti, del verbale di accertamento presupposto, con la conseguente ritenuta estinzione dell’obbligazione sanzionatola a carico della società stessa, quale responsabile in via solidale con il suo legale rappresentante. Invero, con specifico accertamento di fatto insindacabile in questa sede siccome adeguatamente motivato, il Tribunale veronese ha rilevato che il verbale era stato notificato solo ai legali rappresentati della società in proprio senza che, da apposita relata, lo stesso fosse stato propriamente e tempestivamente recapitato anche alla indicata società, con la conseguente illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione riferita alla medesima società ed irritualmente notificata a G.C. (senza, peraltro, alcun riferimento alla ditta Caseificio f.lli Ghidetti).

Del resto la conclusione a cui approdato il suddetto Tribunale si pone in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es, Cass. n. 1502 del 1996; Cass. n. 5885 del 1995 e Cass. n. 4291 del 2002), secondo la quale, nel caso in cui la violazione, per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell’esercizio delle relative funzioni, la contestazione dell’infrazione mediante notificazione eseguita solo nei confronti della persona fisica, i quale responsabile della trasgressione, non è idonea anche nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 presuppone – a norma della L. n. 689 del 1981, art. 14 ed a pena di estinzione della relativa obbligazione di pagamento della sanzione – che le sia tempestivamente contestata (immediatamente o mediante notificazione) l’infrazione del soggetto di cui deve rispondere.

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

3. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese relative alla presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della il Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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