Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23874 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 29/10/2020), n.23874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1982/2016 R.G., proposto da:

l “Equitalia Sud S.p.A.” (società unipersonale soggetta

all’attività di direzione e coordinamento dell’ “Equitalia

S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del procuratore speciale

Giugliano Giuseppe, in virtù di procura speciale a mezzo di

scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio D.L.M.

da Roma il 16 marzo 2015, rep. n. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avv. Vincenzo Polisi, con studio in (OMISSIS), elettivamente

domiciliato presso l’Avv. Roberto Diddoro, con studio in (OMISSIS),

giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sede in

Napoli, in persona del Direttore pro tempore, e dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze, con sede in Roma, in persona del

Ministro pro tempore;

– intimati –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli l’8 giugno 2015 n. 5515/1/15 non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

marzo 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

rilevato che nessuno è comparso per la ricorrente;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Basile Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo ed il secondo motivo, nonchè per il rigetto del terzo

motivo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata l’8 giugno 2015 n. 5515/1/15 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli accoglieva l’appello proposto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti dell’Equitalia Sud S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 15 novembre 2013 n. 833/08/2013, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di tre inviti per omesso pagamento e maggiorazione del contributo unificato per l’importo complessivo di Euro 4.500,00 in relazione ad altrettanti atti di appello nell’anno 2012; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso dell’agente della riscossione sul rilievo che l’omessa indicazione del valore della controversia (ai fini della determinazione del contributo unificato) negli atti di appello poteva essere sanata con dichiarazione resa dal difensore prima dell’iscrizione a ruolo della causa (anche in caso di prenotazione a debito). La Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione di primo grado, sul presupposto che la prenotazione a debito del contributo unificato per gli agenti della riscossione era consentita soltanto nei procedimenti di esecuzione forzata e di riscossione coattiva, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 157, e del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, art. 48.

2. Avverso la sentenza di appello, “Equitalia Sud S.p.A.” proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 12 gennaio 2016 ed affidato a tre motivi; la Commissione Tributaria Regionale della Campania ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essersi limitata a ritenere l’inapplicabilità della prenotazione a debito per l’agente della riscossione.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 6 e 6 quater, e art. 14, comma 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze potesse pretendere non soltanto il pagamento del contributo unificato da calcolarsi in funzione del valore della causa, ma anche il pagamento del contributo unificato nella misura massima di Euro 1.500,00 ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48, comma 1, e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 157, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che le citate disposizioni sono applicabili soltanto ai procedimenti di esecuzione forzata e di riscossione coattiva, che appartengono alla cognizione del giudice ordinario.

4. Il primo motivo ed il secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati per l’intima connessione, sono fondati.

5. Anzitutto, occorre verificare se, nel giudizio tributario, la maggiorazione del contributo unificato sia dovuta per l’omessa indicazione del valore della causa nelle conclusioni del ricorso originario, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 6 quater, lett. f, e art. 14, comma 3 bis.

In proposito, la ricorrente ha richiamato la nota del Ministero della Giustizia del 29 settembre 2003, a tenore della quale, per i giudizi civili, “(…) deve ritenersi che, seppure l’art. 14 T.U., faccia espresso riferimento alla “dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo”, possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo, purchè la medesima sia antecedente all’iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore. Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all’art. 13 T. U. – che determina gli importi del contributo unificato – la ratio della norma è quella di determinare “la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi”; conseguentemente, sembra evidente che l’effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all’art. 13 T.U., comma 6, si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all’atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all’atto introduttivo, purchè sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell’iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell’atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l’importo del contributo unificato da versare. La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d’ufficio (art. 168 c.p.c.)”.

Peraltro, tali principi sono stati espressamente estesi al giudizio tributario (in risposta a specifico quesito) con la direttiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012, a tenore della quale, “in analogia con l’orientamento espresso dal Ministero della Giustizia per le giurisdizioni di propria competenza (Cfr. nota del 29 settembre 2003) si ritiene che qualora la dichiarazione del valore della lite non venga resa nelle conclusioni del ricorso, è possibile sanare tale omissione mediante la precisazione, anche in un atto separato, del valore della causa. La precisazione del valore deve essere, comunque, sottoscritta e datata dal difensore o dalla parte e deve esser resa non oltre il termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’atto. Il termine dei trenta giorni risulta coerente con l’art. 248 TUSG, per la notifica dell’invito al pagamento e consente di sanare l’omissione della dichiarazione del valore della lite anche nei casi di deposito dei ricorsi a mezzo posta”.

Condividendo tale interpretazione, anche alla luce della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011, questa Corte ritiene di ampliarne la portata anche alla c.d. “nota di iscrizione a ruolo”, che, ove munita dei predetti requisiti (cioè, data e firma della parte o del difensore), è pienamente idonea a contenere la specificazione del valore della causa ed a consentire l’integrazione dell’elemento mancante nel ricorso al fine di soddisfare l’indicazione richiesta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14, comma 3 bis. Ciò in quanto si può considerare raggiunto in tal modo lo scopo della norma, che è unicamente quello di determinare la misura del contributo unificato in relazione al valore della causa, per quanto tale adempimento segni il dies ad quem per non incorrere nella sanzione prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 16.

5. Viceversa, il terzo motivo è palesemente infondato.

Come è noto, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato già vigente nell’ambito del processo civile e del processo amministrativo.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 11, dispone che “il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico (…)”.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, lett. q) art. 3, stabilisce che per “amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito” si intende “(…) l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”.

Sono amministrazioni dello Stato i Ministeri e i loro Uffici periferici; agli stessi sono equiparati – per effetto del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, – le Agenzie Fiscali (Entrate, Dogane e Territorio) previste dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, cui è demandata la gestione di tributi erariali. Nulla è stato disposto, invece, in tale occasione con riguardo ad “Equitalia S.p.A.”, che, allo stato della normativa vigente, non può essere considerata come “amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito”.

Le amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati che siano parti del processo tributario in qualità di resistenti e di ricorrenti, nei diversi gradi di giudizio, sono comunque obbligati a dichiarare, nelle conclusioni del ricorso, il valore della lite ai fini del contributo unificato e a indicare, altresì, la norma di legge che li ammette alla prenotazione a debito in esame.

La prenotazione a debito del contributo unificato si effettua mediante la compilazione di un apposito modello, che dovrà essere acquisito al fascicolo processuale, e del registro generale delle medesime spese.

6. Ora, gli agenti della riscossione (tra i quali rientra, per l’appunto, la ricorrente) non sono contemplati tra i beneficiari della prenotazione a debito, tranne che per i procedimenti di esecuzione forzata (con riguardo alle entrate iscritte a ruolo) e di riscossione coattiva (con riguardo alle tasse ed ai diritti per gli atti giudiziari), ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48, comma 1 (“Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario”) e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 157 (“In applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio e i diritti di copia”).

Le predette procedure esecutive, che non rientrano nella cognizione del giudice tributario, ma sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, si riferiscono alla fase della riscossione coattiva disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, titolo II (artt. 45 – 91 bis).

Diversamente, il ruolo contenuto nella cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, titolo I, capo II (art. 10 – 44 bis) oggetto di impugnativa innanzi al giudice tributario, non può configurarsi stricto sensu quale atto di riscossione coattiva; trattasi, infatti, di controversia concernente i vizi propri della cartella ed eventualmente anche la legittimità dell’atto presupposto adottato dall’ente impositore.

Parimenti, gli istituti del fermo di beni mobili e dell’iscrizione ipotecaria, ricompresi tra gli atti impugnabili innanzi alle commissioni tributarie (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19), non rientrano nella procedura esecutiva, atteso che costituiscono atti prodromici, di natura cautelare conservativa della sfera patrimoniale del debitore nei limiti del credito per cui si procede (Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2006, n. 2053; Cass., Sez. Un., 23 giugno 2006, n. 14701; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2007, n. 875; Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2008, n. 2022; Cass., Sez. Un., 5 giugno 2008, n. 14831; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 641; Cass., Sez. 6, 23 novembre 2015, n. 23876; Cass., Sez. 6, 24 febbraio 2017, n. 4802; Cass., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 17111).

Ciò premesso, si ritiene che i concessionari del servizio di riscossione siano tenuti al versamento del contributo unificato, non potendosi applicare al processo tributario la prenotazione a debito prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 157, che riguarda esclusivamente le controversie relative alle procedure esecutive devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Per cui, al di fuori di tali ipotesi, in cui essi agiscono nell’esercizio delle funzioni svolte per conto degli enti impositori, tali soggetti non sono esentati dall’obbligo di pagamento delle spese elencate dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 157 (contributo unificato, spese per notifiche e diritti di copia), essendo equiparati a qualunque contribuente, come è stato chiarito anche dalla Dir. del Ministero delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 (di cui si è già detto).

7. Nella specie, l’Equitalia Sud S.p.A.” ha assunto la veste di ricorrente e, inesorabilmente, come un qualsiasi contribuente, attesa la natura impugnatoria del processo tributario, ha chiesto al giudice adito l’annullamento, e non certo la conferma, dell’atto impositivo opposto ritenuto illegittimo.

Si tratta, quindi, di una attività di difesa del proprio bilancio, che si pone esattamente agli antipodi della tipica attività di adiectus solutionis causa, che è volta, invece, all’acquisizione, anche forzosa, di entrate erariali.

Dunque, l’assunzione della qualità di ricorrente avanti ai giudici tributari comporta sempre, anche per l’agente della riscossione, soggetto, come si è visto, non ammesso per legge alla procedura di prenotazione a debito, l’obbligo di pagamento del contributo unificato; e ciò non tanto e non solo perchè nel caso di specie l’invito impugnato non è oggettivamente atto dell’esecuzione coattiva, ma soprattutto perchè l’attività svolta non è diretta alla riscossione di un tributo, ma al suo annullamento, il che comporta il venir meno di ogni ratio sottesa alle funzioni per le quali unicamente è prevista la procedura di prenotazione a debito.

8. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati soltanto in relazione all’inapplicabilità generalizzata della prenotazione a debito per gli agenti della riscossione, affermando che, “come evincibile dall’art. 3 T.U. sulle spese di giustizia, solo il legislatore, e non certo l’interprete, può disporre l’ammissione alla prenotazione a debito per le pubbliche amministrazioni; in mancanza, il contributo unificato deve essere corrisposto” e, “in tale giudizio, l’Equitalia assume la veste di ricorrente, come qualsiasi contribuente, per cui, non essendo ammessa la procedura di prenotazione a debito, è soggetta all’obbligo di pagamento del contributo unificato”.

Non altrettanto si può dire, invece, per la spettanza della maggiorazione del contributo unificato, in ordine alla quale si può ritenere che l’accoglimento dell’appello contenesse un’implicita statuizione di riconoscimento nei confronti della contribuente, che contrasta anche con i principi autoregolatori dell’azione dell’amministrazione finanziaria.

9. Pertanto, accolti il primo motivo ed il secondo motivo, rigettato il terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di parziale accoglimento del ricorso originario della contribuente nel senso della sola debenza del contributo unificato in relazione al valore della causa (secondo l’indicazione fattane nella nota di iscrizione a ruolo).

10. Stante la parziale soccombenza della ricorrente e la novità delle questioni esaminate, si possono compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo; rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario della contribuente nei limiti specificati in motivazione; compensa le spese dell’intero giudizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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