Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23874 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 6043-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IGINO

GIORDANI 14, presso lo studio dell’avvocato DANIELA BRUNETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIA CALAFIORE giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FRANCESCA

CERONI che chiede che la Corte di Cassazione, riunita in Camera di

consiglio, respinga l’istanza per regolamento di competenza in

premessa precisata, dichiarando la competenza del Tribunale

ordinario di Padova;

avverso l’ordinanza n. 1906/2014 del TRIBUNALE di SIRACUSA,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il Tribunale di Siracusa, nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato da S.G. nei confronti di L.S., con ordinanza collegiale depositata il 30.1.2015 e comunicata il 31.1.2015 ha dichiarato, in accoglimento della eccezione sollevata dalla convenuta, la propria incompetenza per territorio indicando come competente il Tribunale di Padova in ragione del luogo di residenza della convenuta, che ha accertato risultare in (OMISSIS) sin dal (OMISSIS);

che avverso tale provvedimento S.G., con atto notificato il 27.2.2015, ha proposto regolamento di competenza, non resistito da L.S.;

che nel ricorso il S. lamenta che il Tribunale di Siracusa, in violazione dell’art. 38 c.p.c. e del suo diritto di difesa, non abbia disposto la acquisizione (ex art. 210 o ex art. 213 c.p.c.) di documentazione (contratto di locazione a terzi della abitazione di (OMISSIS) dal 5.12.2013 al 4.12.2014) che avrebbe consentito di provare – al di là delle risultanze del certificato storico anagrafico sulle quali è stata basata la declinatoria di competenza – che la L. non risiedeva in (OMISSIS), e che quindi, essendo la medesima irreperibile, il giudizio era stato legittimamente instaurato, a norma della L. n. 898 del 1970, art. 4, in (OMISSIS), luogo di residenza di esso attore; che il medesimo lamenta altresì che sulla competenza il tribunale si sia pronunciato senza il previo invito alla precisazione delle conclusioni;

ritenuto, in conformità con le conclusioni formulate dal Procuratore Generale, che il provvedimento impugnato merita conferma;

ritenuto preliminarmente che la emissione del provvedimento senza aver previamente invitato le parti a precisare le conclusioni, se da un lato non pone in dubbio la natura decisoria del provvedimento stesso (e quindi la ammissibilità del regolamento) che ha evidentemente definito il giudizio dinanzi al tribunale emittente, dall’altro non risulta aver prodotto nella specie concreta lesione al diritto di difesa delle parti, non in particolare con riguardo alla istanza (unica prospettata in ricorso) di acquisizione di documentazione, che era già stata formulata dall’attore;

ritenuto, quanto al mancato accoglimento di tale istanza, che, in primo luogo, l’accoglimento della stessa si sarebbe posto al di fuori degli stretti limiti segnati dall’art. 38 c.p.c., comma 4, alla acquisizione dei dati di fatto da considerare ai fini della decisione sulla competenza (che deve basarsi su quanto risulta dagli atti, non sulla assunzione di prove costituende: cfr. Cass. n. 17794/13; n. 15348/11; n. 12455/10);

che, in ogni caso, non è dato rilevare in concreto la denunciata lesione del diritto di difesa del ricorrente, atteso che: a) la eventuale conclusione del dedotto contratto di locazione non avrebbe di per sè consentito di superare la presunzione di coincidenza della residenza anagrafica con quella di fatto che trova valido riscontro oggettivo nell’esito positivo della notifica del verbale dell’udienza presidenziale effettuata alla convenuta dall’attore proprio in (OMISSIS); b) la competenza del Tribunale di Siracusa avrebbe potuto affermarsi solo ove la convenuta risultasse irreperibile, il che non risulta neppure esser stato allegato nel giudizio di merito dall’attore, il quale del resto ha proceduto alla suddetta notifica andata a buon fine;

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone, non essendovi luogo per il regolamento delle spese di questo giudizio non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Padova.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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