Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23873 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 25/09/2019), n.23873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27435/2014 proposto da Consorzio COIMBA

TRASPORTI, rappresentata e difesa dall’avv.to A. Damascelli con

domicilio eletto in Roma via Alberico II n. 33;

– ricorrente –

Contro

L’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 679/13/14 depositata il 24/03/2014.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 11/04/2019.

Fatto

RILEVATO

Il “COIMBA”, consorzio di autotrasportatori costituitosi nel 1993, ha proposto ricorso per cassazione avverso la CTR Puglia n. 679/13/14 che aveva rigettato l’appello alla decisione della CTP di Bari, anch’essa sfavorevole.

In particolare D “Consorzio” si oppone all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate di Bari notificato il (OMISSIS) relativo all’anno 2005. L’atto aveva rettificato la dichiarazione dei redditi recuperando a tassazione” tra l’altro una maggiore imposta IVA di Euro 13.700,00 derivante dai maggiori imponibili ai fini IRES. Tale importo scaturiva dal disconoscimento della deducibilità dei “costi” relativi ad un servizio c.d. navetta di trasporto merci (bevande (OMISSIS)) da un deposito presso lo scalo ferroviario “(OMISSIS)” di Bari ad altro nella vicina località di Modugno. Giova precisare che:

– Il Consorzio COIMBA effettuava servizio di trasporto dei prodotti “(OMISSIS)” per conto della società Fastlog, che ne curava la distribuzione nelle regioni meridionali.

– La merce giungeva per ferrovia allo scalo barese, veniva, nell’immediato, immagazzinata in un vicino deposito, per poi essere trasferita in quello di Modugno, da dove veniva avviata ai clienti finali tramite gli autotrasportatori consorziati nel COIMBA.

– I due depositi facevano capo alla società ATL, “concessionaria” del deposito di Bari (di proprietà delle Ferrovie) e proprietaria di quello di Modugno. La società li utilizzava entrambi per le attività di immagazzinamento dei prodotti “(OMISSIS)”.

– I rapporti tra la Fastlog e il Consorzio erano disciplinati da un contratto del 2004, relativo al trasporto, mentre quello tra la Fastlog e la ATL da due contratti del 2001, uno di locazione e l’altro per la “logistica”, riguardanti il solo deposito di Modugno.

– Il trasferimento delle merci dal deposito presso lo scalo ferroviario di Bari al deposito in Modugno (indicato come servizio “navetta”), veniva assicurato da COIMBA, che ne sosteneva il costo, pur non essendo espressamente previsto dal contratto con la Fastlog.

Ciò premesso, Il Consorzio sostiene che il “costo” per tale servizio poteva essere detratto in quanto non “ribaltabile” a carico della committente perchè fuori contratto, ma “inerente” alla sua attività d’impresa come “servizio accessorio all’attività di trasporto” …. “connesso all’esecuzione di un rapporto contrattuale formalizzato con la committente”.

In esito, dunque, al rigetto dell’appello da parte del giudice regionale, il Consorzio ha proposto il ricorso in esame in base ad un unico motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in combinato disposto con l’art. 2967 c.c..

Ha presentato controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque respingersi il ricorso che, lamentando formalmente la violazione di legge, tenderebbe ad una revisione delle valutazioni di fatto effettuate dal giudice di merito ed a lui riservate.

Diritto

CONSIDERATO

Il motivo appare inammissibile.

Il Consorzio lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, ma in realtà non pone in discussione il significato o la portata applicativa della disposizione richiamata, ma piuttosto, come si vedrà, la valutazione del giudice di merito sui dati fattuali emergenti dai rapporti del Consorzio con la società Fastlog e con la società ATL, anche alla luce dei contratti intercorsi, rispettivamente, tra il ricorrente e la Fastlog e questa e la ATL.

Giova, al riguardo, ricordare la giurisprudenza di questa Corte, che si ribadisce, secondo la quale si ha violazione di legge quando l’interprete erra nell’individuare la norma applicabile o nella sua interpretazione. Aspetto che attiene alla fase iniziale di ricerca e interpretazione della norma regolatrice del caso concreto. Si ha, invece, falsa applicazione quando l’interprete, individuata esattamente la portata precettiva della norma, la applica ad una fattispecie estranea a quella dalla norma descritta. Aspetto che attiene alla fase successiva di applicazione della norma al caso da regolare.

Il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3, va, quindi, tenuto distinto dalla denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnata dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è invece esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito sottratta perciò al sindacato di legittimità. (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Sez.1, Ord. N. 3314 del 05/02/2019)

Orbene, la CTR ha assunto a base della sua ricostruzione della vicenda che i due locali, utilizzati per il magazzinaggio dei prodotti “(OMISSIS)”, fossero entrambi nella disponibilità dall’ATL: a) il deposito presso lo scalo merci di Bari, in quanto ne era “concessionaria” per atto concessorio dell’ente proprietario; b) il deposito di Modugno, quale proprietaria.

In particolare, il contratto tra la stessa società ATL e la Fastlog affida alla prima la gestione del deposito di Modugno per il magazzinaggio e la movimentazione delle confezioni di bevande, per conto della seconda. La gestione di tale deposito si era resa necessaria perchè le merci, come è pacifico, dovevano partire per la distribuzione alla clientela dalla suddetta località.

E’ pure incontestato che quel contratto nulla prevedesse circa l’utilizzazione del deposito in Bari.

E’ inoltre acclarato che la merce, giunta allo scalo ferroviario del capoluogo pugliese, fosse, nell’immediato, scaricata in un deposito, presso lo stesso scalo, nella disponibilità di ATL che ne era la concessionaria.

Le merci, dal deposito di Bari dovevano, quindi, giungere a quello di Modugno, indicata come destinazione dei colli spediti a Fastlog e di partenza degli automezzi per il trasporto e la distribuzione ai clienti. Da quella località prendevano avvio, infatti, i trasportatori consorziati, in esecuzione del contratto con la Fastlog, che nulla prevedeva in merito al tragitto da Bari a Modugno.

Che il servizio di trasporto avesse come sito di partenza il deposito di Modugno, si evince anche dal fatto che la fatturazione relativa – come precisa lo stesso ricorrente – lo indicava, appunto, come luogo di inizio del tragitto per le varie destinazioni. Il corrispettivo del trasporto era perciò commisurato ai percorsi che si irradiavano da quella località, per cui il servizio “navetta” si presentava non solo del tutto estraneo all’ambito del rapporto con Fastlog, ma anche privo di qualsiasi accessorietà rispetto alle prestazioni dovute da COIMBA, che avevano inizio soltanto con il servizio di trasporto da Modugno. Per tali ragioni l’utilizzazione del deposito barese appare, rispetto alla posizione di Fastlog, indifferente e frutto di scelte altrui.

Alla stregua di tali risultanze, la CTR ha ritenuto che lo spostamento della merce tra i due siti, utilizzati da ATL per svolgervi l’attività di logistica, costituisse una movimentazione della merce interna e strumentale alla sua organizzazione aziendale, impostata, per sua scelta e comodità, nel senso che i prodotti “(OMISSIS)” venivano scaricati all’arrivo, data la vicinanza al terminale ferroviario, nel deposito di Bari e poi trasferiti in quello di Modugno, unico indicato per la confluenza e la partenza delle confezioni di bevande.

Da quanto suindicato, escluso che il servizio “navetta” potesse essere ricondotto al rapporto Coimba/Fastlog, la CTR, ha desunto che esso fosse funzionale all’assetto aziendale adottato dalla ATL. Ha perciò ritenuto di poter concludere che l’assenza di uno specifico rapporto contrattuale tra COIMBA e ATL, non giustificasse il mancato “ribaltamento” del costo a carico di tale società. Evidenziando, a ulteriore supporto di tale induzione, che i due soggetti, pur giuridicamente distinti, dividessero la stessa sede sociale e che la medesima persona fisica fosse il rappresentante legale dell’uno e dell’altra.

La CTR ha dunque operato una motivata valutazione dei fatti di causa nel senso suindicato, alla quale il Consorzio ricorrente ha opposto una sua, alternativa a quella del giudice di merito sottratta al sindacato di legittimità.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso perchè, in concreto, il motivo di ricorso non evidenzia alcuna violazione della norma indicata, ma prospetta cesure di merito con le quali intende contestare, nel giudizio di legittimità, improponibili ragioni di fatto, che hanno indotto il competente giudice del merito a ritenere assente il requisito della inerenza dei costi di trasporto dallo scalo ferroviario al deposito di Modugno contabilizzati dal “Consorzio”, in quanto ritenuti costi relativi ad un servizio di pertinenza di altra società, secondo l’interpretazione delle clausole contrattuali affidate al giudice di merito.

Consegue la condanna al pagamento delle spese di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate. Dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2001, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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