Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23873 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2701/2014 proposto da:

TRIVENETO LOGISTIC SERVICE, COOP. A RL (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VICOLO MARGANA 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

RINALDI FERRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERPAOLO FAVARON,giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) COOP. A RL, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato SILVANA MELIAMBRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTA PANIZZON giusta procura speciale a

margine a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2579/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

25/10/2012, depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Triveneto Logistic Service coop. a r.l. (d’ora in avanti TLS) ha proposto ricorso per cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il gravame da essa proposto avverso la sentenza di accoglimento della domanda, proposta dal Fallimento (OMISSIS) coop. a r.l., di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, del pagamento effettuato alla TLS da (OMISSIS) per il tramite di un terzo suo debitore;

che l’intimato Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso;

considerato che con il primo motivo di ricorso la TLS lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 (nella versione ratione temporis applicabile) e degli artt. 1268, 1269, 1324 e 1346 c.c.: la corte distrettuale avrebbe errato nel qualificare l’operazione intercorsa tra le parti come delegazione di pagamento (considerandola quindi mezzo anormale di pagamento assoggettabile a revocazione), atteso che, al contrario, tale pagamento avrebbe avuto natura coattiva riconducibile all’allora pendente procedura di pignoramento di crediti presso terzi;

che con il secondo motivo di ricorso censura, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 (nella versione ratione temporis applicabile) la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla TLS, sostenendo che a tale conclusione la corte distrettuale sarebbe pervenuta basandosi su fatti che non sarebbero idonei a provare tale sussistenza;

ritenuto che il primo motivo appare infondato: non essendo intervenuta l’assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., pare doversi senz’altro escludere che il pagamento sia stato coattivo, anche se avvenuto in pendenza della procedura esecutiva poi abbandonata dalla pignorante (come convenuto tra le parti), peraltro neanche perfezionatasi non essendo intervenuti nè la dichiarazione positiva del terzo nè l’accertamento giudiziale del credito di cui all’art. 549 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 5529/11); condivisibile dunque appare la statuizione del giudice di merito che ha ricondotto il rapporto controverso alla fattispecie della delegazione di pagamento, senza che in contrario possa assumere rilevanza l’indisponibilità del credito per il vincolo pignoratizio, che d’altra parte la prevista estinzione della procedura esecutiva avrebbe eliminato ai sensi del primo periodo dell’art. 632 c.p.c., comma 2 (cfr.: Cass. n. 26185/11); che anche il secondo motivo di ricorso non pare meritevole di accoglimento, atteso che: a) la anormalità del mezzo di pagamento fa presumere, a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, la sussistenza della “scientia decoctionis”, sì che compete alractipiens” fornire prova della sua non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell’atto non potendo invece limitarsi a sostenere la insufficienza degli elementi di fatto evidenziati dal giudice di merito a fornire la prova della conoscenza; b) la valutazione della corte distrettuale circa la inidoneità della prova fornita a superare la presunzione di legge non è censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’omessa motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), vizio qui non evocato;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese delle parti, letta anche la memoria depositata dalla ricorrente, condivide le considerazioni esposte nella relazione, non smentite dagli argomenti riproposti in memoria.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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