Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23873 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 03/09/2021), n.23873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18130-2016 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICA IANNOTTA;

– ricorrente –

contro

IPPO 2009 SRL, IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO E LEGALE RAPP.TE

PRO-TREMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA N. 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato TOMMASO MARCHESE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio tra origine dalla richiesta del pagamento dei compensi professionali proposta dall’Avv. I.G. nei confronti della Ippo s.r.l., che aveva assistito innanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello di Milano.

1.1. La causa aveva ad oggetto l’accertamento della natura locatizia intercorrente tra la Ippo 2009 s.r.l. e la GESTA s.r.l. – o la sua qualificazione in termini di rapporto di servizi – oltre all’accertamento della responsabilità della Gesta s.r.l. e la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, previo rilascio dell’immobile.

1.2. A seguito di revoca del mandato da parte della Ippo s.r.l., l’Avv. I. inviava la nota spese in data 16.10.2013.

1.2. La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 4.7.2016 accoglieva per quanto di ragione la domanda della Ippo 2009 s.r.l. e liquidava al difensore la somma di Euro 6130,05 di cui Euro 5.400,00 per spese.

1.3. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la corte di merito liquidava i compensi professionali ai sensi del D.M. n. 140 del 2012 in quanto le prestazioni professionali erano state rese anche successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto.

1.4. Quanto al valore della causa, la corte osservava che la domanda aveva ad oggetto l’accertamento della natura locatizia del rapporto in essere tra le parti, chiesto dalla Gesta s.r.l. e il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo sicché il suo valore era da considerare indeterminabile.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l’Avv. I.G. sulla base di due motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso la Ippo 2009 s.r.l.

2.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché carente della sommaria esposizione dei fatti di causa in quanto l’atto si dilungherebbe su altri giudizi in relazione ai quali l’Avv. I. non aveva formulato richiesta di compenso, come per la fase svoltasi innanzi al Tribunale di Roma. In secondo luogo, il ricorso sarebbe inoltre inammissibile sotto il profilo della carenza di autosufficienza, della commistione dei motivi di fatto con quelli di diritto e della violazione del protocollo d’intesa raggiunto con il Consiglio Nazionale Forense il 17.12.2015.

1.1. L’eccezione non merita accoglimento.

1.2. Il ricorso, benché prolisso e non aderente ai criteri redazionali raccomandati dal Protocollo di Intesa con gli Avvocati, consente di ricostruire la vicenda fattuale e le censure volte al provvedimento impugnato, discernendo quelle relative al vizio motivazionale ed alla violazione di legge.

1.3. Indubbiamente l’eccessiva prolissità del ricorso, che si dilunga in quaranta pagine, non corrisponde alla tecnica prevista dal citato protocollo che, tuttavia, è uno strumento di soft law, in quanto contenente raccomandazioni per la redazione degli atti processuali, dalla cui violazione non derivano però sanzioni di carattere processuale.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 e dell’art. 11 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito ritenuto applicabile il D.M. n. 140 del 2012 nonostante il rapporto di mandato fosse sorto prima dell’entrata in vigore del citato decreto e si fosse esaurito prima della sua entrata in vigore. Infatti l’ultimo atto difensivo, ovvero la partecipazione all’udienza di sospensiva sarebbe stato compiuto il 26.6.2012 mentre la legge sarebbe entrata in vigore il 23.8.2012. Nell’ambito dello stesso motivo, il ricorrente contesta che la sentenza delle Sezioni Unite N. 17405/2012 possa applicarsi nei rapporti tra professionisti e clienti ma solo in relazione alle liquidazioni giudiziali.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Giova precisare che il rapporto tra l’Avv. I. e la Ippo s.r.l., secondo gli accertamenti svolti dalla Corte d’appello, non era stato regolato da un contratto che prevedesse i criteri per la liquidazione dei compensi, non essendo equiparabile ad un accordo contrattuale il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della Ippo 2009 s.r.l., in cui afferma che l’avv. I., con nota del 26.1.2011 aveva comunicato che avrebbe applicato i minimi tariffari e, in caso di accoglimento della domanda, i valori medi.

2.3. Quanto all’applicazione della normativa applicabile, ai fini della liquidazione del compenso, la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza N. 17045 del 12/10/2012, n. 17405, che interpretando il D.M. n. 140 del 2012, art. 41 ha stabilito che deve farsi riferimento al momento in cui è stata esaurita la prestazione professionale, anche se essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

2.4. Il D.M. n. 55 del 2014 disciplina i criteri di liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, attraverso l’unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di “compenso”, che tenga conto degli elementi dei quali l’art. 4 del decreto ministeriale ai fini della liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, ecc.), elementi che sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza.

2.5. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, detti criteri sono applicabili in via generale e “destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente” (così in motivazione la sentenza delle Sezioni Unite 17045/2012). La pronuncia delle Sezioni Unite individua dunque l’ambito di applicazione del D.M. n. 140 del 2012 anche nelle ipotesi in cui la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto.

2.6. Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 D.M. un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

2.7. Hanno affermato in motivazione le Sezioni Unite” non potrebbe invece condividersi l’opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui – come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare – il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cassu n. 8160 del 2001)”.

2.8. Le sezioni semplici hanno applicato il principio di diritto sopra enunciato in modo consolidato, ribadendo che in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell’esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l’attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (Cassazione civile sez. II, 19/12/2017, n. 30529; Cassazione civile sez. III, 27/07/2017, n. 18680).

2.9. Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato che le prestazioni professionali erano state rese dall’Avv. I. anche dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012 e che quindi l’attività era stata esaurita nel vigore della nuova normativa, né il ricorrente ha allegato che la revoca del mandato fosse antecedente al 23.8.2012, data in cui è entrato in vigore il D.M. n. 140 del 2012.

2.10. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che è al momento della cessazione del rapporto che deve essere fatto riferimento e, nella specie, al omento in cui è stato revocato il mandato oppure il difensore vi abbia rinunciato (Sez. 2 -, Ordinanza n. 21943 del 02/09/2019, Rv. 654913 01; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015, Rv. 635827 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 22/07/2004, Rv. 574870).

2.11. Ne consegue che, anche ai fine della corresponsione del compenso, è corretto il principio affermato dalla corte di merito che ha applicato i compensi di cui al D.M. n. 140 del 2012, avendo accertato che le prestazioni professionali erano state concluse dopo l’entrata in vigore del decreto citato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, artt. 5 e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito determinato il compenso professionale adottando, come parametro di riferimento il valore indeterminabile, avuto riguardo all’accertamento della natura locatizia del rapporto mentre avrebbe dovuto considerare il valore dell’immobile pari ad Euro 18.110.000,00 ed avrebbe dovuto liquidare anche la fase cautelare.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto che il valore della causa non poteva essere equiparato al valore dell’immobile in quanto la domanda era volta ad accertare la natura locatizia del rapporto tra le due società; la Ippo s.r.l., intervenuta quale avente causa della parte originaria, aveva chiesto l’accertamento della responsabilità per occupazione sine titolo dell’immobile ed il rilascio sicché il valore della causa non era affatto determinato, né determinabile al momento della domanda.

2.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, possono essere definite di valore “indeterminabile” le cause venti ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, in quanto tale indeterminabilità del valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza, cioè, di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al momento di proposizione della domanda o di espletamento della prestazione professionale (Cassazione civile sez. II, 27/05/2016, n. 11056 arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3024. del 07/02/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 19/03/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7757 del 20/07/1999).

2.4. Del resto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, è stato lo stesso ricorrente a dichiarare nell’atto d’appello che il valore della causa era indeterminabile e, su tale valore, ha pagato il contributo unificato.

2.5. Quanto all’omessa liquidazione del compenso per la fase cautelare, osserva il collegio che la regolamentazione delle spese della fase cautelare in corso di causa deve avvenire con la sentenza che definisce il giudizio di merito, applicando i principi generali di cui all’art. 91 c.p.c. Il provvedimento cautelare richiesto al giudice istruttore della causa pendente nel merito concreta, difatti, un subprocedimento incidentale inserito nel procedimento principale e pertanto la regolamentazione delle spese processuali del primo, essendo questo privo di autonomia, non può che essere disposta, come per tutte le altre spese processuali che si sostengono nel corso del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo (cfr. Cass. 7921/96; Cass. 3436/2011).

2.6. Ne consegue che le spese della fase cautelare incidentale relativo all’istanza di sospensiva della sentenza di primo grado non potevano essere liquidate in via autonoma ma andavano ricomprese nella liquidazione complessiva del giudizio di merito e ciò in ragione del carattere unitario della prestazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 26 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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