Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23872 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2434/2014 proposto da:

CURATELA FALLIMENTARE DI (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CICERONE 44, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO IAIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ORTIZ SRL, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ROMOLO BALZANI 64/M4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELLA BELLANOVA, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIO NARGISO, PATRIZIA ORTIZ giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 16/2012 del TRIBUNALE di BRINDISI del

16/12/2013, depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Angelo Iaia difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Curatela fallimentare di (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione del decreto con il quale il Tribunale di Brindisi ha accolto la domanda di rivendica, avanzata dalla Ortiz s.r.l. nei confronti del Fallimento stesso, avente ad oggetto un refrigeratore industriale reperito dalla Curatela presso l’opificio della (OMISSIS) s.r.l. ed inserito tra i beni inventariati;

che l’intimata Ortiz s.r.l. resiste con controricorso;

considerato che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione della L. Fall., art. 103 e dell’art. 621 c.p.c., deducendo che gli elementi di fatto necessari a superare la presunzione iuris tantum sottesa al disposto dell’art. 621 c.p.c. – cioè l’acquisto della proprietà del bene controverso da parte della Ortiz s.r.l. con atto avente data certa anteriore al fallimento, nonchè l’affidamento del bene alla (OMISSIS) s.r.l. per titolo incompatibile con il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale – non sarebbero stati provati nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, tenendo anche presente l’illegittima ammissione della prova testimoniale;

ritenuto che il motivo di ricorso appare fondato;

che il riscontro positivo dei due elementi di fatto sopra indicati appare nel provvedimento impugnato fondarsi, da un lato, su una fattura di acquisto del macchinario in capo alla Ortiz, dall’altro su alcuni dati – la trattativa precedentemente intercorsa e non andata a buon fine tra la (OMISSIS) ed una società finanziaria per l’acquisizione del bene in leasing, la mancanza di riscontri contabili di pagamenti dalla (OMISSIS) alla Ortiz – dai quali il tribunale ha desunto logicamente la prova dell’affidamento in custodia del macchinario alla società poi fallita da parte della Ortiz;

che se, sotto il primo profilo, il tribunale pare avere omesso di considerare la necessità che l’acquisto da parte del terzo della proprietà del bene risulti da atto di data certa anteriore al fallimento (la semplice fattura non pare sufficiente a tal fine), soprattutto sotto il secondo profilo il provvedimento appare illegittimo, atteso che il tribunale ha fatto uso di presunzioni a norma dell’art. 2729 c.c., nonostante la preclusione posta ad una prova siffatta nel caso in esame dall’art. 621 c.p.c. e art. 2729 c.c., u.c., senza esporre alcuna indicazione di circostanze che glie lo potessero consentire alla stregua di dette norme di diritto: circostanze, cioè, idonee a rendere verosimile – in ragione della professione o del commercio esercitati dal terzo o dal debitore – l’esistenza del diritto del terzo sul bene reperito nell’azienda del debitore;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis, per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese delle parti e la memoria depositata dalla parte resistente, condivide le considerazioni esposte nella relazione, non trovando gli argomenti esposti in replica nella memoria (la domanda di rivendica sarebbe stata accolta in base a prove documentali dirette) riscontro nel provvedimento impugnato.

Si impone dunque, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Brindisi che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della causa, regolando anche le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Brindisi in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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