Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23872 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LATTERIA AGRICOLA SANTA MARGHERITA S.C.R.L. (PI.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, e F.G.,

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ermondi Ester e Amedeo Tonachella

in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale di Villa

Grazioli, n. 5;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta

Regionale, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del

controricorso, dagli Avv.ti Fidali Viviana e Giuliano Pompa ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v.

Boncompagni, n. 71/c;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Mantova – sez. dist. di

Castiglione delle Stiviere n. 115/2004, depositata il 27 dicembre

2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Giuliano Maria Pompa per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per

l’accoglimento del terzo motivo del ricorso con assorbimento degli

altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 17 aprile 2002, il sig. F.G. e la Latteria Agricola Santa Margherita s.c.a.r.l. proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Mantova- sez. dist. di Castiglione delle Stiviere avverso il decreto n. 4595 del 2002 con il quale la Regione Lombardia aveva ingiunto loro (la seconda quale obbligata in solido) il pagamento della sanzione di Euro 20.000,00, per la violazione dell’obbligo di cui alla L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4 in relazione alla campagna lattiero-casearia 1998-1999, ovvero per non aver operato la trattenuta, a titolo di garanzia, dell’eventuale successivo obbligo di pagamento del prelievo supplementare sul prezzo del latte conferito dai soci produttori, senza essere, peraltro, nemmeno in possesso di idonea garanzia ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995 nei riguardi dei soci produttori che avevano consegnato latte oltre il proprio quantitativo di riferimento individuale.

Nella costituzione della convenuta Regione Lombardia, il Tribunale adito, con sentenza n. 115 del 2004 (depositata il 27 dicembre 2004), respingeva l’opposizione e dichiarava compensate integralmente le spese del giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale, oltre a rigettare l’eccezione pregiudiziale di estinzione dell’obbligazione, respingeva nel merito l’opposizione sul presupposto che, nella specie, si sarebbero dovuti ritenere configurati tutti i presupposti della violazione contestata e posta a fondamento dell’impugnata ordinanza-ingiunzione. Nei confronti della suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il F.G. e la Latteria Agricola Santa Margherita s.c.a.r.l., basato su quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata Regione Lombardia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 4 (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè l’omessa ed erronea motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5), sul presupposto che, nella specie, difettasse nel comportamento della società cooperativa l’elemento soggettivo che integrava l’illecito amministrativo sanzionabile e che, in ogni caso, il giudice del merito aveva ritenuto sussistente una responsabilità autonoma del primo acquirente rispetto a quella del produttore senza fornire un’adeguata motivazione al riguardo.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione del Reg. CE n. 3950/1992 in relazione alla L. n. 468 del 1992, art. 5 e alla L. n. 79 del 2000, art. 1 avuto riguardo alla parte in cui, con la sentenza impugnata, il giudice del merito aveva ritenuto che la società cooperativa fosse ugualmente obbligata ad operare la trattenuta, considerando inidonee od insufficienti e quote esistenti presso la società espressamente finalizzate a far fronte alle obbligazioni future della società, tra le quali, appunto, rientrava la trattenuta del superprelievo posto a carico della cooperativa.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione del Reg. CEE n. 3950/1992 e del Reg. CEE n. 536/1993, in ordine alla natura dell’adempimento della trattenuta ad opera delle cooperative acquirenti, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia del 29 aprile 1999, ad avviso della quale tale adempimento si sarebbe dovuto qualificare come una mera facoltà e non un vero e proprio obbligo, come, invece, ritenuto dal giudice di merito in relazione alla interpretazione della normativa nazionale in concreto applicabile e considerata non incompatibile con quella comunitaria.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 3950/1992, del Reg. CE n. 536/1993, della L. n. 468 del 1992 e della L. n. 5 del 1998, in ordine al collegamento tra l’attribuzione dei q.r.i. e l’obbligo di trattenuta in capo alle Cooperative acquirenti;

con la stessa doglianza hanno dedotto anche il difetto di motivazione della sentenza stessa.

5. Rileva il collegio che, nell’economia complessiva della valutazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, si prospetta preliminare procedere all’esame del terzo che, in conformità con quanto sostenuto dal Procuratore Generale, è da qualificarsi manifestamente fondato alla stregua dell’evoluzione giurisprudenziale (soprattutto successiva alla proposizione del ricorso) sviluppatasi sulla specifica questione della qualificazione dell’adempimento della trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte previsto a carico degli acquirenti dalla L. n. 468 del 1992, art. 5 e sanzionato dalla L. n. 468 del 1992, art. 11.

In proposito, infatti, occorre evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte – sulla premessa che la Corte di giustizia aveva affermato, con la sentenza del 29 aprile 1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione, prevedendo una facoltà, non imponeva, tuttavia, alcun obbligo agli acquirenti – hanno statuito (superando il pregresso difforme orientamento di cui alla sentenza n. 1236 del 2002, presa in considerazione nella decisione impugnata), con la sentenza n. 26434 del 12 dicembre 2006 (pienamente condivisa da questo collegio), che la L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia con la richiamata decisione, e vanno, pertanto, disapplicati (in tal senso v., da ultimo, ad es., Cass. n. 6551 e n. 11642 del 2010). Peraltro, con la stessa sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito che la ritenuta incompatibilità, d’altra parte, non viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (rimanendo irrilevanti le disposizioni eventualmente previste con altre fonti di tipo secondario).

Alla stregua del riportato orientamento delle Sezioni unite il ricorso deve essere accolto con riferimento al riportato terzo motivo, con il conseguente assorbimento delle altre doglianze (che, infatti, restano superate per effetto della ritenuta fondatezza di quella involgente la questione principale sulla natura giuridica del suddetto adempimento e sulla conseguente applicabilità o meno del relativo regime sanzionatorio). Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può, in questa sede, procedere a pronunciare direttamente sul merito della controversia (in relazione al disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 1, nella sua versione, “ratione temporis” applicabile, antecedente alla modificazione introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006), con il conseguente accoglimento dell’opposizione ed annullamento del decreto della Regione Lombardia n. 4595 del 2002 emesso a carico degli odierni ricorrenti e dai medesimi ritualmente impugnato.

6. Sussistono giusti motivi, in virtù della precedente incertezza giurisprudenziale determinatasi sulla questione risolta con la richiamata sentenza delle Sezioni unite, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio svolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie IL ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla il provvedimento sanzionatorio impugnato. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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