Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23871 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4066/2012 proposto da:

D.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO LUIGI ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

COSTANZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO

MARINELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS);

– intimata –

avverino la 5entenza n. 1149/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/07/2011 R.G.N. 2290/2009.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO:

che con sentenza depositata il 30.7.2011 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di D.C., dirigente sociale (dal 24.10.2000) e poi coordinatrice del Servizio di assistenza sociale presso l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (OMISSIS), di riconoscimento della qualifica dirigenziale e del pagamento delle differenze retributive dall’ottobre 2000 ritenendo che l’assenza della posizione dirigenziale nella pianta organica aziendale nel settore dei servizi sociali impedisse il conferimento della qualifica (non potendosi considerare tale, bensì atto di macro-organizzazione, la determinazione 14.7.1998 dell’Assessorato alla Sanità della Regione delle Linee guida per l’istituzione del Servizio sociale delle aziende sanitarie) e rilevando che era mancato l’accertamento comparativo dello svolgimento di mansioni dirigenziali rispetto a quelle conferite mediante c.d. posizione organizzativa;

che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la D. prospettando due motivi di ricorso;

che l’Azienda ospedaliera è rimasta intimata.

CONSIDERATO:

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 251 del 2000, art. 7, comma 2, (come novellato dal D.L. n. 81 del 2004, convertito dalla L. n. 138 del 2004), artt. 41 e 42 del c.c.n.l. integrativo dell’Area dirigenza sanitaria non medica dell’8.6.2000 nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che in base alla disposizione normativa citata è sufficiente che l’Azienda istituisca un Servizio sociale affinchè derivi automaticamente il riconoscimento, al responsabile, della qualifica dirigenziale (a prescindere dall’individuazione di quella posizione, nella pianta organica, come posizione dirigenziale) ed avendo ritenuto superfluo affrontare la questione dell’estensione della disciplina economica delle figure dirigenziali non mediche ai soggetti chiamati a ricoprire il ruolo svolto dalla D., come previsto dalle parti sociali in sede di istituzione della qualifica unica di dirigenza delle professioni sanitarie e di disciplina degli incarichi transitori provvisori;

che, alla luce del tenore lessicale della L. n. 251 del 2000, art. 7, comma 2, come novellato dal D.L. n. 81 del 2004, risulta chiaramente, in applicazione del canone ermeneutico dettato dall’art. 12 preleggi, l’insussistenza di un obbligo di conferimento dell’incarico di dirigente per il Servizio di assistenza sociale;

che, invero, il citato art. 7 prevede, al comma 1, che “Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio” e, al comma, 2 che “Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla L. 26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale”, dal cui tenore risulta, senza perplessità di carattere eseggico, la facoltà dell’ente pubblico di istituire, nella pianta organica, posti dirigenziali e di procedere al conferimento nonchè l’obbligo di predeterminare i criteri per l’assegnazione;

che la Corte distrettuale ha correttamente interpretato la disposizione normativa procedendo in base al palese significato grammaticale e sintattico delle parole usate;

che la suddetta interpretazione si conforma, altresì, ai principi – affermati da questa Corte – in materia di pianta organica degli enti pubblici (che è formulata sulla base dei principi generali dettati dalla legge, ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, normativi e non, cfr. Cass. n. 10320/2017, ed esprime la predeterminazione delle esigenze organizzative nonchè i vincoli di bilancio dell’ente, cfr. Cass. nn. 147373/2010, 10605/2004) e di conferimento degli incarichi dirigenziali (la cui attribuzione richiede la preventiva formalizzazione, in concreto, dei criteri di selezione, al fine di consentire la verifica, ex post, del rispetto dei principio di correttezza e buona fede; Cass. n. 9347/2011);

che il ricorso va, pertanto, respinto, senza regolazione delle spese di lite in assenza del controricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA