Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23871 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 03/09/2021), n.23871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10905-2016 proposto da:

R.M.P., R.P.A., R.G., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Trionfale N 5637, presso lo studio

dell’avvocato Ferdinando D’amario, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaurico

9, presso lo studio dell’avvocato SRL ASSOSERVIZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato Luigi Di Liberatore;

– controricorrente –

nonché contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 431/2015 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dal condominio (OMISSIS) (d’ora in poi solo Condominio) nei confronti di B.A. e R.G. in precedenza coniugati in regime di comunione legale per far accertare l’inefficacia ed inopponibilità della statuizione contenuta al punto n. 2 del verbale di separazione consensuale omologato il (OMISSIS) con cui gli stessi davano atto” che la casa coniugale con tutto l’arredo che la compone, nulla escluso ed eccettuato, per concorde volontà dei coniugi rimane assegnata al marito, il quale ne è comunque, l’unico ed esclusivo proprietario” e che fosse dichiarato che la B. era condomina al 50%;

– all’esito del giudizio di primo grado, in cui si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda, il tribunale respingeva le domande dell’attrice compensando interamente le spese di lite;

– proposto gravame da parte del Condominio, la Corte d’appello di Genova ha, in riforma della sentenzà impugnata, dichiarato la nullità della statuizione di cui al punto 2 del verbale di separazione consensuale e dichiarato che la signora B.A. è condomina del condominio attore;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da R.G., R.M.P. e R.P.A. sulla base di 3 motivi cui resiste il Condominio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio in quanto la sentenza avrebbe dovuto essere pronunciata anche nei confronti dei comproprietari M. e R.P.;

– con il secondo motivo si deduce l’erronea interpretazione della L. n. 47 del 1985 ed in particolare degli artt. 17 e 40;

– con il terzo motivo si denuncia l’erronea applicazione dei principi sottesi all’azione revocatoria per insussistenza dell’elemento soggettivo e vizio di motivazione;

– il collegio dà preliminarmente che con comunicazione a mezzo PEC del 11 gennaio 2021 il procuratore dei ricorrenti deposita istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite a seguito di atto di transazione a definizione dei rapporti intervenuto il 20 maggio 2016 di cui pure si dava conto nel controricorso;

– il collegio preso atto dell’intervenuta transazione tra i ricorrenti e il controricorrente, rileva che ciò determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse;

– la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rende inapplicabile il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inamissibilità del ricorso (cfr. Cass. 3542/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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