Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23870 del 23/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14192/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

U. MARMI SAS DI U.J.M. E J.P. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 110/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata nel 2007, per l’anno di imposta 2006, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito IVA che la società contribuente asseriva di avere maturato nel 2005, e che in quell’anno non aveva però esposto in dichiarazione. L’Agenzia. sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

I giudici di merito hanno ritenuto, invece, che il credito può utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando cosi l’appello del Fisco.

La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer tale credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito.

Non si è costituito il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, l’Agenzia fa valere la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere che, pur non avendo dichiarato il credito IVA nell’anno di maturazione, il contribuente possa comunque esporre tale credito con la dichiarazione successiva, non oltre due anni.

Ritiene invece l’Agenzia che il diritto alla detrazione si esercita solo con la dichiarazione annuale. Questi primi due motivi sono infondati.

Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta. assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

Va dunque confermato l’orientamento espresso dalla decisione impugnata, su questo punto.

Con altro motivo, l’Agenzia denuncia violazione delle regole di valutazione della prova (art. 115 c.p.c.). La sentenza, pur sollecitata sul punto. non avrebbe adeguatamente affrontato la questione della effettiva prova del credito IVA fatto valere dal contribuente.

Il motivo è fondato, in quanto la CTR ha basato il suo convincimento sulla mancata contestazione del credito da parte dell’Agenzia, la quale invece aveva espressamente contestato la sufficienza dei documenti addotti dal contribuente a prova del suo credito (solo una sorta di mastrino che riepilogava i movimenti di “dare” ed “avere”).

L’Agenzia dunque ha assunto una posizione difensiva che non può considerarsi come non contestazione dei fatti allegati dal contribuente, e che impone conseguentemente una effettiva valutazione di tale contestazione.

PQM

La Corte. accoglie il terzo motivo di ricorso. rigetta gli altri due. Cassa e rinviàalla CTR Toscana in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA