Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23870 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA LATTE SAVOIA QUATTRO, in persona del legale

rappresentante protempore, e COOPERATIVA LATTE SAVOIA CINQUE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate

e difese dall’Avv. Scaparone Paolo in virtù di procura speciale a

margine del ricorso ed elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere

Flaminio, n. 46, presso il dr. Gian Marco Grez;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI TORINO (P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro-tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa, in

virtù di mandato a margine del controricorso, dagli Avv.ti Cerulli

Irelli Vincenzo e Silvana Gallo ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del primo, in Roma, v. Dora, n. 1;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Alba – sez. dist. di Bra n.

177/2005, depositata il 4 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Paolo Botasso, per delega, nell’interesse delle

ricorrenti;

udito l’avv. Lorizio per delega per i controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi formulati ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 la s.c.a.r.l. Cooperativa Latte Savoia Quattro e la s.c.a.r.l. Cooperativa Latte Savoia Cinque, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Alba – sez. dist. di Bra, avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 138648/2004 e n. 138651/2004, regolarmente notificate, con le quali la Provincia aveva loro distintamente ingiunto la sanzione amministrativa di Euro 103.291,00, in relazione alla violazione delle norme di cui alla della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 3 e 4, e della L. n. 79 del 2000, art. 1, comma 5 per non aver effettuato la materiale trattenuta del prelievo supplementare su latte consegnato oltre quota dai produttori, nella campagna 2001-2002, ovvero per non aver comunque acquisito idonee forme di garanzia immediatamente esigibili.

Nella costituzione dell’opposta Provincia di Torino, il Tribunale adito, con sentenza n. 177 del 2005 (depositata il 4 giugno 2005), respingeva le opposizioni, confermava i provvedimenti impugnati e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio. A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale rilevava che non poteva dubitarsi della qualifica di “primo acquirente” attribuibile alle aziende ricorrenti, così come della circostanza che l’accantonamento delle somme corrispondenti alla trattenuta da effettuare a titolo di prelievo supplementare da parte della stessa azienda non era avvenuto e nè erano state predisposte le cautele necessarie a garantire l’effettiva materiale disponibilità degli importi dovuti a titolo di prelievo. Inoltre, il giudicante piemontese riteneva che non poteva discutersi della configurabilità, in capo alle medesime aziende, di un vero e proprio obbligo e non di una mera facoltà di trattenuta del prezzo, osservandosi, in proposito, come la della L. n. 468 del 1992, art. 5 non si poneva in contrasto con la disciplina comunitaria del settore, essendo finalizzato proprio a rendere certo il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla CEE con l’istituzione delle cc.dd. quote latte.

Nei confronti della suddetta sentenza hanno proposto un unico ricorso per cassazione le due richiamate società cooperative, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, basato su un unico complesso motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimata Provincia di Torino. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il complesso motivo dedotto le ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, al D.M. 25 ottobre 1995, art. 1 e alla L. n. 79 del 2000, art. 1, comma 5 congiuntamente al vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. A sostegno della formulata doglianza le ricorrenti hanno inteso, essenzialmente, contestare la sentenza impugnata (anche in ordine al percorso motivazionale adottato) con riferimento – nell’interpretazione della della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, – alla ritenuta imposizione, a carico dell’acquirente, di un obbligo di operare un materiale accantonamento delle somme trattenute in contrasto con la disciplina nazionale e comunitaria che non stabiliscono alcun vincolo di destinazione delle somme trattenute, rilevandosi, altresì, come, alla stregua della sentenza della Corte di Giustizia CE del 29 aprile 1999, si sarebbe dovuto ritenere che gli acquirenti avevano la mera facoltà di trattenere su prezzo del latte pagato al produttore l’importo da quest’ultimo dovuto a titolo di prelievo supplementare senza, tuttavia, che potesse ritenersi a loro imposto alcun obbligo in tal senso.

2. Rileva il collegio che il motivo dedotto dalle ricorrenti è fondato alla stregua dell’evoluzione giurisprudenziale (soprattutto successiva alla proposizione del ricorso) sviluppatasi sulla specifica questione della qualificazione dell’adempimento della trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte previsto a carico degli acquirenti dalla della L. n. 468 del 1992, art. 5 e sanzionato dalla della L. n. 468 del 1992, art. 11.

In proposito, infatti, occorre evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte – sulla premessa che la Corte di giustizia aveva affermato, con la sentenza del 29 aprile 1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione, prevedendo una facoltà, non imponeva, tuttavia, alcun obbligo agli acquirenti – hanno statuito (superando i pregresso difforme orientamento di cui alla sentenza n. 1236 del 2002, presa in considerazione nella decisione impugnata), con la sentenza n. 26434 del 12 dicembre 2006 (pienamente condivisa da questo collegio), che la della L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia con la richiamata decisione, e vanno, pertanto, disapplicati (in tal senso v., da ultimo, ad es., Cass. n. 6551 e n. 11642 del 2010). Peraltro, con la stessa sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito che la ritenuta incompatibilità, d’altra parte, non viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (rimanendo irrilevanti le disposizioni eventualmente previste con altre fonti di tipo secondario).

Alla stregua del riportato orientamento delle Sezioni unite il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può, in questa sede, procedere a pronunciare direttamente sul merito della controversia (in relazione al disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 1 nella sua versione, “ratione temporis” applicabile, antecedente alla modificazione introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006), con il conseguente accoglimento dell’opposizione proposta dinanzi al Tribunale di Alba- sez. dist. di Bra ed annullamento delle ordinanze-ingiunzioni nn. 138648/2004 e 138651/2004 della Provincia di Torino emesse a carico delle odierne società ricorrenti e dalle medesime ritualmente impugnate.

6. Sussistono giusti motivi, in virtù della precedente incertezza giurisprudenziale determinatasi sulla questione risolta con la richiamata sentenza delle Sezioni unite, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio svolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla entrambe le ordinanze-ingiunzioni impugnate. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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