Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2387 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso l’avvocato AIELLO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

24/07/2008, n. 116/08 VG.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Catania, con decreto del 10 gennaio 2004 2008, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere ad G.A. un indennizzo di Euro 10166,90 oltre agli interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di responsabilità contrattuale davanti al Tribunale di Gela con citazione del 13 giugno 1991, e definito in primo grado il 10 gennaio 2004, ed in appello con sentenza 20 febbraio 2008 della Corte di appello di Caltanissetta, osservando: a) che il procedimento in primo)-, grado aveva avuto durata ragionevole per i primi 3 anni,e perciò eccessiva per anni 9 e mesi 11/mentre in appello la durata ragionevole doveva essere ritenuta pari ad anni 2;

per cui aggiungendo mesi 3 di ritardo dovuti a rinvii chiesti dalle parti, la durata irragionevole diveniva di anni soli 3 mesi; b) che doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 1000 per anno.

Che il G. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 2 motivi relativi alla durata del processo ed alla entità del danno liquidato; e che il Ministero ha resistito con controricorso, osserva:

A) E’ vero che in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al provvedimento che lo definisce, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; ma detto principio da un lato risponde allo scopo di escludere che resti nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza. E dall’altro non esclude che il giudice debba valutare la durata ragionevole delle varie fasi che compongono il procedimento in base ai principi stabiliti dalla Cedu per ognuno di detti segmenti.

Il che la Corte di appello ha fatto rilevando che il giudizio di primo grado era stato definito entro un termine irragionevole più elevato di anni 9 e mesi 11 rispetto a quello previsto dalla Corte europea per tali tipologie di processi (tre anni); mentre invece quello di appello aveva avuto una durata che escludendo i rinvii addebitabili alle parti, eccedeva di soli mesi 3 il termine di ragionevole durata per il caso concreto stabilito in 2 anni, e pur esso conforme a quello indicato dalla Corte europea per un giudizio di impugnazione.

C) La Corte di appello, infine, dalla durata complessiva del processo di primo grado, pari ad anni 12, mesi li, ha sottratto soltanto quella di anni 3 ritenuta ragionevole dalla Convenzione europea, perciò addebitando tutto il ritardo pari ad anni 9 mesi 11, interamente alle disfunzioni dell’apparato giudiziario/per cui sotto tale profilo il ricorrente è privo di interesse a prospettare la distinzione tra le varie tipologie di rinvii non avendone il decreto impugnato attribuito alcuno al comportamento delle parti. Mentre per quanto riguarda quelli del giudizio di appello ad esse addebitate per soli 3 mesi, ha applicato proprio la regola che dalla durata di cui all’art. 2 della legge sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti soltanto nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari.

E’ circostanze, che spetta alla P.A. evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo;e proprio in base alla regola suddetta ha ritenuto che detti 3 mesi dovevano essere detratti dalla durata suddetta perchè non addebitabili all’apparato giudiziario; per cui la doglianza del G. si risolve in un dissenso dalla valutazione in questione ritenuta illogica ed incongrua. E sotto tale profilo non gli bastava elencare i rinvii e prospettarne una propria ricostruzione, su di lui gravando,invece, l’onere della precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte;e soprattutto quello di corredare ciascuno di detti vizi addebitati al decreto impugnato con lo specifico quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

La censura va conclusivamente dichiarata inammissibile, ed il ricorrente in base al principio della soccombenza, condannato al pagamento delle spese processuali, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Ministero della Giustizia in complessivi Euro 800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA