Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23868 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15356/2012 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE/(OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso la signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO CORDA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 123, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO DETTORI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MORGANA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 797/2011 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI –

SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 16/12/2011 R.G.N. 139/2011.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO:

che la Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ha respinto l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva condannato l’azienda a corrispondere a D.G.M. la somma di Euro 15.338,70 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata istituzione delle posizioni organizzative;

che la Corte territoriale ha ritenuto provato l’inadempimento contrattuale in quanto in base agli artt. 20 e 21 del CCNL di comparto l’amministrazione aveva l’obbligo di istituire le richiamate posizioni organizzative, sicchè doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno dell’originario ricorrente, il quale, pur non potendo vantare un diritto soggettivo a ricoprire la posizione, aveva titolo per concorrere alla relativa attribuzione;

che avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a due motivi, ai quali ha opposto difese D.G.M. con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO:

1.1. che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 per il personale del comparto sanità in quanto le posizioni organizzative devono essere istituite dalle aziende in relazione alle proprie esigenze e, quindi, non coincidono con i preesistenti servizi e presuppongono che venga portato a compimento un complesso iter, nella specie concluso solo il 24 ottobre 2005 con l’approvazione dell’elenco delle posizioni organizzative e del regolamento disciplinante la procedura di attribuzione;

1.2. che la seconda censura lamenta la violazione delle norme contrattuali sopra indicate e dell’art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione perchè la Corte territoriale ha riconosciuto il danno per l’intero periodo di vigenza del contratto senza considerare che l’istituzione delle posizioni organizzative richiedeva comunque un tempo adeguato per il conferimento degli incarichi;

2. che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che il C.C.N.L. 1998 – 2001, nel prevedere l’istituzione delle posizioni organizzative, non impone alle aziende ed agli enti di comparto un obbligo incondizionato, ma concede loro un ampio margine di apprezzamento, sicchè le decisioni assunte non sono meramente ricognitive ed esplicano, al contrario, una funzione costitutiva delle posizioni organizzative (Cass. nn. 12724 e 12556 del 2017 che richiamano Cass. n. 8297/2012, Cass. nn. 18248, 18249, 18250, 18313, 18703 del 2011).

2.1. che le richiamate pronunce, che hanno riguardato anche fattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa (Cass. nn. 12724 e 12556 del 2017), hanno escluso che prima dell’adozione dell’atto costitutivo possa essere ipotizzato un danno da perdita di chance ed hanno evidenziato la irrilevanza, ai fini del risarcimento del danno, di eventuali atti preparatori endo-procedimentali;

3. che il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

4. che nel caso di specie le posizioni organizzative sono state istituite solo con delibera del 29 novembre 2005 che ha anche previsto una procedura selettiva interna per l’attribuzione degli incarichi;

5. che pertanto la domanda, fondata su una erronea interpretazione della normativa contrattuale, può essere decisa nel merito, con il rigetto della stessa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

6. che l’inesistenza di univoche indicazioni giurisprudenziali alla data del deposito dell’originario atto introduttivo giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di merito, mentre vanno poste a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da D.G.M.. Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna il D. al pagamento in favore della Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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