Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23867 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 29/10/2020), n.23867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 66-2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENACO 5, presso

lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANTI UMBERTO;

– ricorrente-

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE BELLUNO AGENZIA ENTRATE;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente-

avverso la sentenza n. 22/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA;

riportate le conclusioni del P.G. Dott. Sorrentino Federico che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il contribuente C.P., premesso di essere socio al 77,67% della Cagi Immobiliare srl, una piccola società familiare di costruzioni, con sede in Belluno, che operava sul mercato con modalità particolarmente prudenti, e che la stessa nel 2009 era oggetto di una verifica da parte della Agenzia delle Entrate, ufficio di Belluno, a seguito della quale quest’ultimo notificava avviso di accertamento per l’anno 2005 con il quale, con metodo analitico induttivo, veniva rettificato in aumento l’imponibile ai fini ires, iva e irap, esponeva che, a seguito della rettifica del reddito societario, era egli stesso destinatario di avviso di accertamento per lo stesso anno 2005, ai fini irpef.

Il contribuente impugnava l’avviso ai fini irpef, così come la società impugnava il proprio avviso, davanti alla CTP di Belluno che, a causa del rigetto del ricorso societario, respingeva conseguentemente anche il ricorso personale del socio.

Appellava il socio alla CTR del Veneto la quale, per lo stesso motivo, respingeva il gravame, sulla base del rigetto anche di quello relativo al reddito societario,

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre il socio Paolo Canal sulla base di un motivo.

Si costituisce l’ufficio al solo fine della partecipazione all’udienza, senza depositare controricorso.

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il ricorso il contribuente ha chiesto la riunione del presente procedimento a quello relativo all’accertamento del reddito societario, pendente davanti a questa Corte con n. 1701/13, atteso che la ragioni dell’accertamento contro il socio trovano fondamento esclusivo in quelle relative all’accertamento contro la società.

Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso, infatti, non è formulato ai sensi dell’art. 366 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, che contenga i motivi per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata, con l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate. Divenuto irrilevante il riferimento all’art. 366-bis c.p.c. ed al principio di diritto in esso contenuto, a seguito dell’abrogazione di quest’ultima norma, resta, però, il fatto che tali motivi non possono che dedurre dei vizi della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

Il ricorso in questione, invece, non deduce alcun vizio della sentenza e non ne chiede la cassazione, ma chiede esclusivamente la riunione con il procedimento relativo all’avviso di accertamento a carico della società.

Questa Corte (sez. VI-1, ord. n. 20910 del 2017) ha affermato che

La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.

Del resto, sulla base del principio (sez. IV, n. 17224 del 2020) secondo cui

In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonchè l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia,

e se si considera che questa Corte ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità, ricorsi in cui, pur essendo stato dedotto formalmente il motivo denunciante la violazione di norme di diritto, si è, però, omesso di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. (sez. VI-2, ord. n. 5001 del 2018) o ricorsi “assemblati” in cui, pur essendo stati formalmente dedotti i motivi, tuttavia questi coprivano una minima parte dell’atto, consistente per il resto nella riproduzione di una serie di documenti, (sez. V, n. 8245 del 2018), il ricorso, come quello di specie, nel quale i motivi non sono stati neppure formalmente dedotti, è suscettibile a maggior ragione di essere dichiarato inammissibile.

Non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese, non vi è da provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2019 e del 24 settembre 2020, a seguito di riconvocazione.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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