Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23867 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15410-2012 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1753/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/03/2012 R.G.N. 213/09.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 16 marzo 2012, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma, e rigettava la domanda proposta da P.A. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti relativamente al periodo 13.7/30.9.2000 “per necessità di espletamento del servizio di sportelleria in concomitanza di assenze per ferie nonchè in funzione delle punte di più intensa attività stagionale” ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 e dei successivi accordi integrativi;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essersi il rapporto tra le parti risolto per mutuo consenso; che per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;

che entrambe la parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, lamenta lo scostamento della Corte territoriale dai criteri viceversa accolti da questa Corte ai fini della ravvisabilità nel protratto comportamento inerte del lavoratore nell’adire il giudice per la declaratoria di nullità del contratto a termine di una volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore medesimo; che la medesima censura è riproposta nel secondo motivo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1;

che analogamente è a dirsi per il terzo motivo in cui il vizio di violazione di legge è prospettato con riguardo all’art. 1372 c.c.;

che, con il quarto motivo, si deduce in relazione al disposto dell’art. 2729 c.c., comma 2, la non conformità a diritto del ricorso a presunzioni semplici ai fini della definizione del giudizio;

– che, con il quinto motivo, si prospetta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale fondato la pronunzia, in difetto di specifica allegazione da parte della Società, sull’attribuzione al ricorrente di un comportamento lesivo del principio di correttezza e buona fede;

– che, con il sesto motivo si deduce l’inconfigurabilità ai sensi dell’art. 1175 c.c. del comportamento contrario a buona fede addebitato al ricorrente dalla Corte territoriale;

– che il primo motivo merita accoglimento alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, di recente ribadito dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 27.10.2016, n. 21691, secondo cui la mancata impugnazione della clausola appositiva del termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale comportamento omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi parimenti significativi della predetta volontà abdicativa, così che la stessa risulti in modo univoco, per essersi il giudice del merito, cui è rimessa la relativa valutazione, discostato da tale insegnamento per aver attribuito rilievo ai predetti fini al solo elemento dell’accettazione del TFR, privo in realtà del necessario valore significante;

– che, pertanto, restando assorbiti gli altri motivi, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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