Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23867 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 03/09/2021), n.23867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21059 R.G. proposto da

DEKAR – DEALER NETWORK CAR S.R.L., – E SIA DEIMEX, in persona dei

rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese

dall’avv. Bruno Piazzola, e dall’avv. Carlo Martuccelli, con

domicilio eletto in Roma, alla Via B. Buozzi n. 36;

– ricorrenti –

contro

F.C.A ITALY, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata

e difesa dagli avv.ti Sergio Speranza, Antonella Valenti, Romano

Valentini, e Stefano Parlatore, con domicilio eletto in Roma, Via di

S. Nicola da Tolentino n. 67;

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

e

AUTOBRAVA UAB, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Martinetti, e Pietro

Cavasola, con domicilio eletto in Roma, Via Depetris n. 87;

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 210/2016,

pubblicata il 12.2.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

19.1.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha

concluso, chiedendo il rigetto del ricorso principale con

assorbimento dei ricorsi incidentali.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 18.9.2010 la Sia Deimex, società di diritto (OMISSIS), e la Dekar s.r.l., società di diritto (OMISSIS), hanno convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Torino la Fiat s.p.a. (ora FCA Italy s.p.a.), la Autobrava Uab e la Sia Auto Italia s.p.a., esponendo che la Dekar era impresa operante nel settore della importazioni e vendita di automobili, acquistate in stati comunitari e rivendute in Italia a concessionari autorizzati e a venditori indipendenti secondo il sistema delle importazioni parallele; che, per l’approvvigionamento delle vetture sul mercato baltico ((OMISSIS)) detta società aveva appositamente costituito la Sia Deimex e che, inoltre, per l’acquisto delle vetture con marchio Fiat, la Deimex aveva intrattenuto rapporti commerciali con Autobrava e Auto Italia, importatrici ufficiali per le Repubbliche Baltiche.

A partire dal 2007, la Fiat s.p.a. si era – tuttavia – sostituita a dette concessionarie, instaurando rapporti contrattuali diretti con la Dekar, negoziando tutte le condizioni negoziali e provvedendo alla cessione diretta dei veicoli.

Hanno altresì dedotto che dal febbraio 2009 la Fiat si era tuttavia rifiutata di consegnare 1368 vetture, lamentando che le acquirenti non erano in possesso dei mandati all’acquisto da parte dei clienti finali, avendo la Fiat adottato un sistema di distribuzione selettiva e stretto accordi con le proprie filiali ai sensi del Regolamento CEE 1400/2002, sicché non poteva intrattenere rapporti commerciali con rivenditori indipendenti.

Hanno chiesto la condanna delle convenute al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 101, comma 1 TFUE, asserendo che gli accordi di distribuzione selettiva stipulati dalle convenute integravano un’intesa restrittiva della concorrenza sul mercato Europeo ai sensi dell’art. 101, comma 1 TFUE, o – in via subordinata – ai sensi della L. n. 198 del 1998, art. 9 sull’assunto che la scelta di FIAT di interrompere la consegna dei veicoli avesse dato luogo ad un abuso di dipendenza economica, instando, in ulteriore subordine, per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Si sono costituite le convenute, ad eccezione di Sia Auto Italia, resistendo alla domanda.

Esaurita l’istruttoria, con acquisizione di documenti e con l’assunzione di prove orali, il tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, respinta ogni altra domanda, ha ritenuto che le convenute dovessero risarcire il danno provocato dalla mancata consegna delle 1368 vetture, oggetto degli ordinativi di vendita, e ha condannato Fiat, in solido con Autobrava (fino alla concorrenza del 65% dell’importo liquidato) e con Sia Italia (fino alla concorrenza del 35%) al pagamento dii complessivi Euro 1.620.855,25, oltre accessori, con compensazione parziale delle spese di lite. Su appello di Fiat s.p.a., la Corte distrettuale di Torino ha riformato la decisione.

La sentenza ha – difatti – respinto anche la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, rilevando che, a partire dal 2007 tra Fiat e la Dekar esisteva un accordo diretto di fornitura dei veicoli, secondo quantità e modalità concordate di volta in volta, ma che la casa automobilistica non aveva mai inteso derogare alla disciplina del Regolamento comunitario n. 1400/2002, né inteso vendere ad operatori esterni alla propria rete di distribuzione, non muniti di mandato dei clienti finali.

Secondo la Corte territoriale, non solo non vi era alcuna prova che le parti avessero inteso derogare al sistema della distribuzione selettiva ma, inoltre, dalle missive del giugno 2009, inviate alle concessionarie baltiche e a Fiat, emergeva la consapevolezza, da parte delle acquirenti, della facoltà di Fiat di rifiutare la consegna delle vetture in assenza dei mandati.

In definitiva, Sia Deimex e Dekar erano ben consapevoli di poter acquistare i veicoli solo come intermediari, mentre il comportamento tenuto in passato da Fiat – che, pur consapevole che le controparti operavano come rivenditori indipendenti, aveva comunque dato esecuzione ai contratti – non poteva creare alcun affidamento circa l’assunzione da parte di Fiat di un obbligo di fornire le auto in totale deroga alla disciplina del regolamento CE”.

La cassazione della sentenza è chiesta da Dekar e da Sia Deimex con ricorso in quattro motivi.

Fca Italy s.p.a., già Fiat s.p.a., resiste con controricorso e con ricorso incidentale in due motivi, illustrato con memoria.

Autobrava Uab ha depositato controricorso e ricorso incidentale in cinque motivi.

In replica ai ricorsi incidentali, la Dekar e la Sia Deimex hanno depositato controricorso, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4, e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione del regolamento CEE 1400/2002 e dell’art. 116 c.p.c., artt. 1218, 1256,1355,1372 c.c., art. 1453 c.c. e ss., artt. 1467,2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, imputando alla Corte d’appello di aver ritenuto legittimo il rifiuto di Fiat s.p.a. di consegnare i veicoli per il fato che il Regolamento comunitario 1400/2002 vieterebbe le cessioni di beni a rivenditori indipendenti da parte delle imprese che abbiano adottato il sistema di distruzione selettiva.

Per contro, detto regolamento non conterrebbe – in proposito – alcun divieto, ma si limiterebbe a fissare esclusivamente le condizioni di validità degli accordi verticali di distribuzione tra le imprese produttrici e i distributori selezionati.

La normativa comunitaria non imporrebbe neppure l’assunzione del sistema della distribuzione selettiva, che resta meramente opzionale, e non fisserebbe obblighi di comportamento a carico delle imprese estranee agli accordi di distribuzione, come già riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria in relazione al precedente Regolamento n. 123/1985.

Difatti, Autobrava e Sia Auto Italia non avevano mai preteso di estendere alle ricorrenti la disciplina degli accordi di distribuzione instaurati con Fiat s.p.a., né era stata mai concordata, come condizione necessaria per la consegna dei veicoli, l’esibizione dei mandati di acquisto dei clienti finali.

Al contrario, le società del gruppo Fiat avevano sempre accettato i precedenti ordini di acquisto con la consapevolezza che la Dekar e la Sia Deimex erano rivenditori indipendenti e solo a partire dal 2009, era stata illegittimamente rifiutata la consegna delle vetture già ordinate ove non fossero stati esibiti i mandati, invocando le limitazioni contemplate dall’intesa verticale di distribuzione che, però, nessun effetto poteva produrre nei confronti delle imprese non aderenti.

Neppure era lecito ritenere, in mancanza di una specifica allegazione da parte delle convenute, che gli ordinativi di acquisto presupponessero – quale condizione implicita per la consegna dei veicoli – l’obbligo di esibizione dei mandati, mentre il fatto che Sia Deimex e Dekar si fossero dichiarate disponibili ad esibirli aveva costituito solo l’estremo tentativo dii ottenere l’esecuzione degli ordini.

Stante inoltre l’assenza – nel Regolamento n. 1400/2002 – di un divieto di cessione delle vetture a rivenditori indipendenti e la limitata efficacia soggettiva dell’intesa verticale, vincolante solo tra le parti aderenti, le ricorrenti non erano tenute a dimostrare di aver concluso con Fiat un accordo di deroga al sistema di distribuzione selettiva, avendo pienamente assolto l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ossia il perfezionamento degli ordini di acquisto senza ulteriori riserve o condizioni.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1398,1399,1476,2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si imputa alla sentenza di aver erroneamente dato rilievo alla mancanza di prova che i funzionari Fiat fossero stati autorizzati a stipulare accordi di vendita in deroga al regolamento 1400/2002. Non sussistendo – invece – alcun obbligo in capo alla Fiat di cedere i veicoli esclusivamente agli intermediari accreditati, tale prova non era affatto necessaria, tanto più in considerazione dell’inopponibilità degli accordi verticali nei confronti delle ricorrenti. In ogni caso, competeva a Fiat dimostrare di aver conferito ai propri manager il potere di contrattare in deroga alle disposizioni del regolamento 1400/2002.

Del tutto immotivata sarebbe la conclusione assunta dalla Corte di merito quanto al fatto che, con riferimento alle forniture anteriori al 2009, Fiat avesse comunque ratificato l’operato dei propri funzionari, dando esecuzione agli ordinativi di vendita.

Infine, l’affidamento che le ricorrenti avevano riposto nella regolare esecuzione degli ordinativi già accettati non poteva venir meno – a partire dal 2009 – per la sola esistenza dell’accordo di distribuzione selettiva e comunque l’efficacia dei contratti conclusi dai manager Fiat non poteva venir meno in virtù dell’ipotetica conoscenza da parte delle acquirenti dei vincoli contrattuali intercorrenti tra la Fiat e le proprie concessionarie, prevalendo la buona fede delle acquirenti, intesa come incolpevole convincimento di negoziare con un soggetto legittimato.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Le motivazioni della sentenza impugnata non consentirebbero di individuare l’iter logico seguito dalla Corte di merito riguardo – in particolare – alla necessità che le ricorrenti dimostrassero che Fiat si era impegnata a consegnare le vetture in deroga al regolamento 1400/2002 e agli accordi contrattuali con le proprie distributrici, prova che il giudice distrettuale avrebbe ritenuto erroneamente ed immotivatamente necessaria.

1.1. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e appaiono infondati.

Non è in discussione che tra Fiat s.p.a., Autobrava e Sia Auto Italia, concessionarie autorizzate per le Repubbliche baltiche, fosse in essere, sin da epoca anteriore alla costituzione di rapporti commerciali con le ricorrenti, un accordo di distribuzione selettiva in forza del quale Fiat era tenuta ad intrattenere rapporti commerciali esclusivamente, nel territorio della Lituania ed Estonia, con la propria rete di concessionari autorizzati, mentre questi ultimi potevano cedere le vetture solo a clienti finali o a intermediari muniti di mandato, con esclusione di eventuali rivenditori indipendenti.

Trattavasi di accordo verticale stipulato in regime di esenzione ai sensi dell’art. 101, par. 3 TFUE.

La norma (al pari di quanto disponeva l’art. 81 TEC) sanziona con la nullità gli accordi tra imprese, poste ad un diverso livello della rete di commercializzazione, che abbiano l’effetto di limitare la concorrenza.

In deroga al regime di nullità degli accordi lesivi della concorrenza, l’art. 101, par. 3, dispone che le previsioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: a) a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese e a qualsiasi pratica concordata, o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di: (i) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; (ii) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

1.2. Già secondo il tribunale, l’accordo verticale operante nell’ambito della galassia Fiat era pienamente rispettoso delle condizioni di esenzione previste dal paragrafo terzo dell’art. 101 TFUE.

Inoltre, Fiat s.p.a – pur avendo instaurato rapporti commerciali diretti con la Dekar – non aveva inteso svincolarsi dal sistema di distruzione selettiva, né tantomeno negoziare in deroga alle prescrizioni del regolamento 1400/2002, che, peraltro, non prevedeva il venir meno degli effetti – per rinuncia implicita – delle intese volte a disciplinare la distribuzione, ove disapplicati da uno dei contraenti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 9).

Il primo giudice aveva poi posto in rilievo che – secondo l’interpretazione della giurisprudenza comunitaria – la disciplina delle intese restrittive nel mercato degli autoveicoli (Regolamento n. 123/1985), non poteva essere interpretata nel senso di “vietare ad un operatore estraneo alla rete ufficiale di distribuzione di una marca di autoveicoli determinata e che non avesse la qualità di intermediario fornito di mandato ai sensi di detto regolamento, di svolgere attività di vendita indipendente di autoveicoli di detta marca” (cfr. sentenza, pag. 10).

Le disposizioni comunitarie si limitano – invero – ad autorizzare taluni accordi di distribuzione e di servizio di vendita e post-vendita di autoveicoli che, altrimenti, sarebbero vietati, restando fermo che, benché dette intese contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e limitative della concorrenza, esse riguardano solo i rapporti contrattuali tra fornitori e distributori ufficiali della loro rete.

1.3. Il decisivo punto di contrasto tra la prima decisione, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno contrattuale, e le contrarie conclusioni cui è giunta la Corte d’appello non ha attinto – tuttavia – la portata e gli effetti della disciplina comunitaria in tema di concorrenza o la valenza degli accordi di distribuzione selettiva, quanto la concreta dinamica dei rapporti commerciali e l’individuazione del reale contenuto dei contratti conclusi tra Fiat e le imprese ricorrenti.

In nessun punto la sentenza d’appello ha, esplicitamente o implicitamente, posto in dubbio che il regolamento non contenga disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o che obblighino le parti contraenti a conformare il contenuto del loro contratto, limitandosi invece ad offrire agli operatori economici del settore degli autoveicoli la possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela al divieto dell’art. 101 TFUE (così, con riferimento all’analoga disposizione dell’art. 81 TEC: c.f., CGUE sentenza 18 dicembre 1986, causa 10/86; CGUE, sentenza 15.2.1996, causa 309/1994).

1.4. Il tribunale aveva ritenuto che, a partire dal 2007, Fiat si fosse ingerita nei rapporti inizialmente intrattenuti dalle concessionarie autorizzate, contrattando direttamente condizioni, prezzi e modalità di consegna mediante propri rappresentanti diretti, e che, nonostante il notevole volume di affari (e le migliaia di vetture cedute alla ricorrenti) rendesse evidente che Dekar e Sia Deimex non operavano come semplici intermediari, non era stata mai chiesta l’esibizione dei mandati, quale condizione per dare attuazione agli ordinativi.

Mentre nel periodo 2005-2008 gli ordini erano stati sempre eseguiti, ratificando anche l’eventuale carenza dei poteri dei funzionari Fiat di stipulare in deroga alle previsioni dell’intesa verticale (cfr. sentenza, pag. 15), a partire dal 2009, dopo la sostituzione del management, Fiat aveva chiesto alle controparti di accreditarsi come intermediari a pena di interruzione delle forniture (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 6 e 13),

In tale contesto – secondo il giudice di primo grado – Fiat non poteva rifiutare le consegne delle restanti 1348 vetture, già ordinate: nel corso di un incontro svoltosi a Vilnius il 2 aprile 2009, le parti avevano riepilogato lo stato degli ordini di acquisto già effettuati a quella data e i nuovi manager Fiat avevano garantito la consegna di tutte le autovetture già ordinate, informando le controparti che da quel momento avrebbero dovuto relazionarsi solo con Autobrava e Sia Auto Italia (cfr. sentenza, pag. 8).

Fiat, rifiutando le consegne, era tenuta a risarcire il danno proprio per non aver evaso gli ordini di fornitura di autovetture già introitati e dei quali era stata iniziata l’esecuzione (cfr. sentenza di primo grado, pag. 16).

1.5. La sentenza di secondo grado è – come detto – pervenuta ad una diversa ricostruzione – in fatto – delle vicende di causa.

Il giudice distrettuale ha convenuto che: a) nonostante la piena operatività dell’accordo verticale tra De imprese resistenti, fino al 2009 Dekar e Deimex avevano acquistato i veicoli dalle concessionarie Fiat per le Repubbliche per importarli parallelamente in Italia, senza accreditarsi come rivenditrici indipendenti; b) a partire dal 2007 Fiat – sostituendosi alle proprie concessionarie autorizzate – aveva ceduto direttamente i veicoli a Dekar (avendo sempre dato esecuzione agli ordinativi, anche ratificando i contratti stipulati dai propri funzionari, non autorizzati ad operare in deroga agli accordi di distribuzione), salvo poi a rifiutare le consegne – a partire dal 2009 – proprio per il fatto che né Dekar, né Sia Deimex erano in grado di accreditarsi come meri intermediari.

Nonostante ciò, l’inadempimento contrattuale di Fiat non poteva ritenersi sussistente.

Sebbene gli accordi commerciali – nel periodo 2006-2008 – fossero stati conclusi con la consapevolezza che la vendita era avvenuta in favore di rivenditori indipendenti, quanto al periodo successivo, tale consapevolezza non poteva da sola dimostrare l’assunzione da parte di Fiat s.p.a. dell’obbligo di fornire auto in deroga al regolamento, ossia al di fuori della propria rete di distribuzione e in favore di soggetti che non rivestissero la qualità di intermediari (cfr. sentenza pag. 26).

Non solo non esisteva in atti la prova diretta dell’assunzione di un impegno in tal senso da parte di Fiat, ma inoltre Dekar e Sia Deimex, nel giugno 2009, si erano dichiarate in possesso dei mandati, mostrando di essere pienamente consapevoli che l’esecuzione dell’ordine era dovuta solo a tali condizioni (cfr. sentenza, pag. 27), il che non poteva spiegarsi altrimenti se non con il fatto che il possesso dei mandati era contemplato come requisito indispensabile per dare corso alle fornitura dei veicoli.

Ora, se è indubbio che l’esistenza dell’accordo di distribuzione selettiva non imponeva obblighi di comportamento tali da escludere la stessa possibilità di Fiat di commercializzare le vetture al di fuori della propria rete commerciale ed in contrasto con quanto previsto dall’intesa verticale (salvi gli effetti di eventuali violazioni dell’intesa verticale nei rapporti con gli operatori facenti parte della rete di distribuzione selettiva), non era neppure preclusa alla casa produttrice la possibilità di perfezionare operazioni di cessione solo con intermediari muniti di mandato, come, secondo la sentenza impugnata, era appunto avvenuto nel caso in esame.

Parimenti, sebbene il Regolamento n. 1400/2002 si limitasse a fissare null’altro che le condizioni di vallidità delle intese verticali, era – tuttavia – in facoltà del produttore di regolare i rapporti con i terzi in base alle medesime condizioni imposte alle imprese aderenti al sistema di distribuzione selettiva, ossia rifiutando di dare esecuzione ad ordini di acquisto provenienti da rivenditori indipendenti.

In definitiva, secondo la Corte d’appello, le circostanze acquisite al processo provavano che tutte le vendite concluse dalle parti (inclusa quella rimasta inadempiuta) contemplassero l’obbligo delle ricorrenti di esibire i mandati dei clienti finali: il possesso della qualifica di intermediari non era circostanza meramente inespressa e meramente presupposta ma, secondo la sentenza, prevista come necessaria dall’accordo tra le parti.

In tale contesto, era lecito ritenere che le ricorrenti non potessero confidare nella possibilità di ottenere le vetture senza esibire i mandati: la precedente condotta di Fiat, che aveva dato esecuzione ai contratti senza avanzare alcuna richiesta, non poteva valere secondo la sentenza – quale evenienza idonea a conformare diversamente il contenuto degli ordinativi (che, invece, prevedeva l’esibizione dei mandati).

Non è poi decisivo stabilire se la spontanea esecuzione, da parte di Fiat, degli ordini di acquisto accettati dai manager, asseritamente privi del potere di negoziare in deroga all’accordo di distribuzione selettiva, integrasse una ratifica in senso tecnico: secondo il giudice distrettuale, l’impresa produttrice aveva comunque inteso – sin dall’inizio – impegnarsi a consegnare i veicoli solo ad intermediari accreditati, essendosi semplicemente astenuta prima del 2009, con comportamento di mero fatto, dal richiedere l’esibizione dei mandati (cfr., sentenza pag. 25).

1.6. Ricostruiti in tali termini le vicende di causa, nessuna delle doglianze sollevate in ricorso merita di essere condivisa.

Premesso che la ricognizione del contenuto dei contratti involge questioni di fatto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito (Cass. 29111/2017; Cass. 3115/2021), non sussiste anzitutto il denunciato difetto di motivazione, avendo la Corte di merito indicato, in modo logico ed intellegibile, le ragioni del proprio convincimento quanto all’insussistenza dell’inadempimento, dovendo ribadirsi che, per effetto della portata sistematica della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012, il controllo sulla motivazione è comunque circoscritto nei limiti di garanzia del minimo costituzionale, potendo essere denunciato in cassazione solo in vizio che si traduca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 8053/14).

E’ insussistente anche la violazione dell’onere della prova.

Stabilendo che la consegna dei veicoli non potesse avvenire a favore di rivenditori indipendenti, la decisione non ha fatto applicazione del criterio formale di riparto dell’onere della prova, ma ha valorizzato esaminandoli criticamente – tutti gli elementi acquisiti in istruttoria, ritenuti sufficienti ad escludere la sussistenza dell’inadempimento. L’art. 2697 c.c. è invocabile solo ove il giudice abbia posto l’onere della prova a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

2. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per aver la sentenza infondatamente ritenuto che si fosse formato il giudicato interno sulla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale proposta dalla Sia Deimex. Con l’appello incidentale, volto a contestare il quantum dell’importo liquidato in favore della Dekar, era stato implicitamente impugnato anche il capo di pronuncia con cui era stata respinta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Sia Deimex.

La censura deve essere respinta.

In primo luogo, per effetto del rigetto dei primi tre motivi e della ritenuta insussistenza di profili di responsabilità contrattuale in capo a Fiat e alle concessionarie autorizzate, non sussiste alcun interesse di Sia Deimex a contestare la pronuncia di appello, non potendo comunque mutare l’esito del giudizio.

Va – comunque – osservato che la sentenza di primo grado aveva precisato che solo la Dekar aveva riportato un pregiudizio economico a causa della mancata consegna dei veicoli, mentre Sia Deimex non aveva allegato alcun effettivo pregiudizio per il fatto di non aver potuto effettuare il necessario passaggio delle auto alla controllante Dekar (cfr. sentenza di primo grado, pag. 17).

In tale situazione, per impedire che la statuizione di rigetto la domanda risarcitoria di Deimex passasse in giudicato, era necessaria la formulazione di un motivo di appello che investisse specificamente il capo di pronuncia relativo all’an del diritto al risarcimento richiesto dalla ricorrente, essendo insufficiente la sola impugnazione della pronuncia relativamente alla congruità dell’importo liquidato a Dekar, essendosi in presenza di azioni risarcitorie autonome e che, sebbene fondate sulla medesima vicenda negoziale, riguardavano voci di danno distinte, considerato anche il diverso ruolo rivestito dalle due acquirenti nell’ambito dell’unitaria operazione commerciale.

Segue rigetto del ricorso principale e assorbimento dei due ricorsi incidentali condizionati, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali e condanna la Dekar e la Sia Deimex al pagamento solidale delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%, in favore di ciascun controricorrente. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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