Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23866 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13577-2012 proposto da:

P.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BRANDINO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4707/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2011 R.G.N. 7698/09.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 4707/2011, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del 22.4.2009 emessa dal Tribunale della stessa città con cui era stata respinta la domanda, proposta da P.L., diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro intercorso con poste Italiane spa dal 9.2.2000 al 29.2.2000 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.1994 e L. n. 56 del 1987, art. 23 per essere stata ritenuta assorbente l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso;

che avverso tale decisione P.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, e dell’art. 2967 c.c. per l’erroneo accoglimento della eccezione di risoluzione per mutuo consenso fondato sui seguenti elementi: a) durata del contratto a termine di gg. 20; b) accettazione delle competenze di fine rapporto; c) lasso temporale trascorso di circa 6 anni e 9 mesi dalla cessazione del contratto alla prima contestazione della illegittimità del termine; d) attività lavorativa subordinata e autonoma prestata dopo il rapporto a termine; 2) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 della L. n. 56 del 1987, art. 23 e in relazione all’art. 8 CCNL 1984 e degli accordi sindacali per non avere la Corte territoriale valutato che la società, nella stipulazione del contratto a termine, aveva violato la disciplina di legge e di contratto; 3) l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla omessa motivazione sul termine di durata del rapporto in quanto la stipulazione era avvenuta per esigenze eccezionali in un periodo in cui nessun strumento pattizio consentiva la deroga a quella che era la regola ordinaria del contratto a tempo indeterminato; 4) l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla omessa esplicitazione circa le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente;

che il primo motivo è fondato perchè, nell’accertamento della “volontà chiara e certa delle parti, d’accordo con loro, di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (cfr. Cass. n. 15043/2000; Cass. n. 4003/1998), la Corte di merito non ha considerato altre circostanze, di natura decisiva, come l’inserimento della lavoratrice nelle graduatorie di assunzione della società nonchè il contenuto della circolare (allegata in atti) con la quale la società aveva indirizzato agli uffici decentrati la disposizione di non stipulare in nessun caso contratti a tempo determinato con i soggetti che avevano in atto un contenzioso giudiziale o extragiudiziale nei confronti di Poste Italiane spa con riferimento al/ai contratto/i stipulati in precedenza con l’azienda (cfr. in termini Cass. n. 10026/2017; Cass. n. 6008/2016);

che la sentenza impugnata va/pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà valutare la fattispecie anche alla luce delle circostanze omesse, al fine di accertare se all’epoca sussistesse un interesse della lavoratrice ad avere ancora rapporti di lavoro con la società, e regolare il regime delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA