Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23865 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16765-2014 proposto da:

U.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato LORENZO DI

BACCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2014, R.G. N. 10762/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato LORENZO DI BACCO;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega orale LUIGI FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

U.S. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la società Poste Italiane chiedendo dichiararsi l’illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli in data 13/5/11, con la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex L. n. 300 del 1970, art. 18.

Costituitasi, la convenuta eccepiva l’intervenuta. decadenza dall’impugnazione del provvedimento espulsivo ex L. n. 604 del 1966, art. 6, per essere stato depositato il ricorso giudiziale il 1/6/11, ma notificato il 3/10/11, oltre il termine di 60 giorni dal licenziamento previsto dalla richiamata disposizione.

Il Tribunale adito, nel recepire la tesi accreditata dalla convenuta, rigettava il ricorso con pronuncia che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma.

Il giudice del gravame, a fondamento del decisum, argomentava, in sintesi, che il termine di impugnazione del licenziamento sancito dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, aveva carattere recettizio, potendo essere compiuto “con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore”. Nello specifico, tuttavia, il ricorso proposto in sede giudiziale – unico atto di impugnazione del licenziamento – era stato depositato entro i 60 giorni dal licenziamento, ma non notificato al datore di lavoro entro lo stesso termine, sicchè il ricorrente doveva ritenersi decaduto da ogni facoltà di impugnazione del provvedimento espulsivo.

La cassazione di tale pronuncia è domandata da U.S. con unico motivo.

Resiste con controricorso la società Poste Italiane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis nonchè dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la sentenza impugnata per aver tralasciato di considerare che, ai sensi della novella introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, la decorrenza del termine decadenziale di impugnativa del licenziamento era stata sospesa fino al 31/12/11 sicchè l’impugnativa del provvedimento, intervenuta con la notifica del ricorso giudiziale in data 3/10/11, era da ritenersi comunque tempestiva.

Si deduce invero, che i suddetti termini (60 giorni per l’impugnazione del licenziamento con qualunque atto scritto idoneo a render nota la “volontà” del lavoratore e 270 giorni per il successivo deposito del ricorso), integrandosi fra loro, costituiscono una disciplina unitaria, di guisa che la relativa decorrenza, differita al 31/12/11, osta, nello specifico, ad una declaratoria di decadenza dal diritto alla impugnazione del licenziamento, giacchè sia il ricorso giudiziale che la notifica dello stesso, erano intervenuti in epoca anteriore alla decorrenza dei termini suddetti.

Si argomenta in ogni caso, che il termine di decadenza di 60 giorni è connesso ad atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, che ben può essere realizzata anche attraverso la richiesta alla D.P.L. del tentativo di conciliazione, l’intervento dell’organizzazione sindacale ovvero il deposito di un ricorso presso la cancelleria del tribunale, in quanto atti idonei a rendere oggettivamente rilevabile la volontà del lavoratore al di fuori della sua sfera individuale.

2. Il ricorso si sottrae, in primo luogo, alla critica di inammissibilità sollevata dalla controricorrente con riferimento alla genericità della sua formulazione, che si deduce non sorretta da argomentazioni intellegibili ed esaurienti idonee ad inficiare le statuizioni della sentenza impugnata.

Le articolate modalità espositive dell’atto consentono, invero, di cogliere appieno il collegamento fra le enunciazioni e le critiche ivi contenute, con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, esplicando chiaramente le ragioni per le quali se ne chiede l’annullamento, in coerenza con i dettami di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Non risultano, quindi, vulnerati i dicta giurisprudenziali di questa Corte, secondo cui il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, inteso alla luce del canone generale della strumentalità delle forme processuali, comporta che il ricorso vada sostenuto dall’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme di legge o di principi di diritto (vedi ex aliis, Cass n. 23675 del 2013, Cass. n. 18579 del 2016, in motivazione).

3. Deve, in via ulteriore, escludersi, ogni profilo di novità della censura, prospettato dalla società con riferimento alla denunciata omessa applicazione da parte dei giudici del gravame, del disposto di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 1 bis.

Al di là di ogni considerazione in ordine alla tempestività del richiamo, da parte ricorrente, a detta disposizione nel corso del giudizio di merito, va ribadito in questa sede il principio già affermato da questa Corte, secondo cui – ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa – in base al principio “iura novit curia” sancito dall’art. 113 c.p.c., comma 1, il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (vedi ex plurimis, Cass. 24/07/2012 n. 12943, Cass. 14/3/2014 n. 6042 ed, in motivazione, Cass. 10/2/2016 n. 2651).

La qualificazione data dall’attore ai fatti dedotti con l’atto introduttivo del giudizio non è, quindi, vincolante per il giudice, che ha il potere – dovere di applicare a tali fatti le adeguate norme giuridiche, dunque anche norme diverse da quelle invocate, senza incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Deve, pertanto, escludersi ogni profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto, non introducendo alcun elemento di novità della domanda con riferimento agli elementi materiali costitutivi della stessa, si limita ad invocare l’applicazione di una disposizione di legge che si attaglia, ratione temporis, alla fattispecie scrutinata.

4. Il ricorso, oltre che ammissibile, è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.

Ed invero, come dedotto nello storico di lite, la Corte di merito ha fondato la propria decisione su una ricostruzione normativa incompleta, centrata esclusivamente sui dettami di cui alla L. 24 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 che così recita:

“1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

2. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

La Corte di merito, tuttavia, ha omesso ogni riferimento al comma 1 bis introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 54 convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10 applicabile ratione temporis alla fattispecie all’esame, che così dispone: “In sede di prima applicazione le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1996, n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.

5. Tale dettato normativo, è stato oggetto di ripetuti interventi ermeneutici da parte di questa Corte (vedi Cass. n. 9203 del 2014; n. 15434 del 2014; n. 24233 del 2014; n. 13563 del 2015; n. 22824 del 2015; cfr. anche SS.UU. n. 4913 del 2016) chè, in ordine alla questione qui scrutinata, ha espresso il seguente principio di diritto: “la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal medesimo art. 6, comma 2 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato”.

6. La Corte è pervenuta a tali approdi sul rilievo che il legislatore non ha testualmente limitato la proroga dell’efficacia del comma 1 novellato alle ipotesi in precedenza non contemplate, ma ha disposto il differimento dell’entrata in vigore del comma 1 dando per presupposto che la disposizione novellata abbia, in linea generale, una sua prima applicazione: il che va riferito proprio al diretto contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine (parimenti di decadenza) per il deposito del ricorso giudiziale, sicchè il primo e il novellato L. n. 604 del 1966, art. 6,comma 1 vengono a costituire, integrandosi fra loro, una disciplina unitaria, articolata – e qui sta appunto l’elemento generalizzato di novità – nella previsione di due successivi e tra loro connessi termini di decadenza. Ne discende che, attraverso il differimento “in sede di prima applicazione” della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 il legislatore ha inteso, con ciò stesso, differire anche il termine a partire dal quale decorre la decadenza di cui al comma 2, che diviene quindi a sua volta non applicabile anteriormente al 31.12.2011 (così in motivazione, Cass. cit. n. 9203 del 2014), rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza (vedi Cass. S.U. n. 4913 del 2016).

7. Orbene, una volta che l’interpretazione della regula luris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. n. 15144 del 2011 e, più di recente, in motivazione, Cass. 18579 del 2016).

8. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, si impone l’evidenza che la Corte distrettuale ha deciso la controversia all’esame disapplicando una norma (L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotta con D.L. n. 225 del 2010 conv. in L. n. 10 del 2011) che ratione temporis si attagliava alla fattispecie (concernente licenziamento intimato in data 13 maggio 2011, nel pieno vigore della legge citata), ed in relazione alla quale questa Corte regolatrice ha enunciato i suesposti principi in diritto.

9. Corollario di quanto sinora detto è che nello specifico, è un fuor d’opera discutere in ordine alla decadenza del lavoratore dalla impugnazione del licenziamento, giacchè i relativi termini sanciti dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, secondo l’interpretazione elaborata in questa sede di legittimità, restavano sospesi sino al 31 dicembre 2011.

L’avvio del procedimento di impugnazione in sede giudiziale da parte del lavoratore in epoca anteriore a tale data, esclude, quindi, in radice, la configurabilità di qualsiasi preclusione alla azione derivante dalla violazione di termini decadenziali non ancora vigenti, per quanto sinora detto.

Conclusivamente, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto (restando assorbita ogni ulteriore questione inerente alla attitudine del deposito del ricorso introduttivo ad impedire la decadenza dalla impugnazione).

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello designata in dispositivo che, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà a principi di diritto in precedenza enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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