Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23865 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Peccenini Flavio in virtù

di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente

domiciliata in Roma, piazza Augusto Imperatore, n. 22, presso lo

studio dell’Avv. Guido Pottino;

– ricorrente –

contro

S.P., rappresentato e difeso, in virtù di mandato a

margine del controricorso, dagli Avv.ti Belli Bruno e Antonio Giovati

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma,

corso Trieste, n. 87;

– controricorrente –

e

MAGHEZANI Cav. GUIDO & FIGLIE S.P.A., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

mandato a margine del controricorso, dagli Avv.ti Belli Bruno e

Antonio Giovati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

primo, in Roma, corso Trieste, n. 87;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Parma-sez. dist. Di Fidenza n.

49/2005, depositata il 31 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Guido Maria Portino, per delega, nell’interesse della

ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la

dichiarazione di inammissibilità o, comunque, di infondatezza del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 in data 29 novembre 2004, S.P., in proprio e quale legale rappresentante della s.p.a. Maghezani Guido & figlie, proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Parma-sez. dist. di Fidenza, avverso l’ordinanza n. 2620/SA del 28 ottobre 2004, con la quale la Regione Emilia Romagna gli aveva ingiunto (nella duplice qualità) il pagamento della sanzione di Euro 7.762,53 in ordine alla violazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, e art. 11, comma 2, per aver omesso di trattenere il prelievo supplementare, relativamente all’annata 1996-1997, per cinque produttori, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato per prescrizione e, comunque, per la sopravvenuta caducazione dell’obbligatorietà del precetto di cui alla L. n. 468 del 1992, art. 5, commi 3 e 4 in seguito all’emanazione della circolare prot. n. 10732 del 12 aprile 1999 della stessa Regione Emilia Romagna.

Nella costituzione della convenuta Regione Emilia Romagna, il Tribunale adito, con sentenza n. 49 del 2005 (depositata il 31 marzo 2005), accoglieva l’opposizione, annullando l’impugnata ordinanza- ingiunzione e compensando le spese del giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale rilevava che l’obbligo della trattenuta del prelievo supplementare in via anticipata L. n. 468 del 1992, ex art. 5, comma 3, art. 4 e art. 11, comma 2, era venuto meno in virtù della successiva disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del Reg. CE n. 3950 del 28 dicembre 1992 alla luce della sentenza della Corte Europea del 29 aprile 1999;

inoltre, lo stesso Tribunale evidenziava che la ditta opponente non era nemmeno tenuta ad adottare idonee “forme di garanzia” alternative, poichè la consuetudine locale costituiva, di per sè, garanzia sufficiente ad assicurare i versamenti delle somme riportate nel verbale di contestazione.

Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Emilia Romagna, basato su un unico complesso motivo, al quale hanno resistito, con distinti controricorsi, l’intimato S.P. (in proprio) e la s.p.a. Maghezani Guido & figlie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo formulato la Regione ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, e art. 11 del Reg. CE n. 3950 del 28 dicembre 1992, del D.M. 25 ottobre 1995, della sentenza della Corte Europea di Giustizia del 29 aprile 1999 e della circolare 12 aprile 1999, n. 10732 della stessa Regione Emilia Romagna, oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c. A fondamento di detta doglianza l’ente ricorrente ha chiesto a questa Corte di accertare se il Tribunale di Parma-sez. dist. di Fidenza avesse violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c. ed altre norme di diritto statuendo che l’obbligo imposto agli acquirenti di trattenere il prelievo supplementare in via anticipata L. n. 468 del 1992, ex art. 5, commi 3 e 4, art. 11, comma 2 non fosse più tale in virtù delle successive disposizioni contenute nell’art. 2, comma 2, del Reg. CE 28 dicembre 1992, n. 3950 o alla luce del D.M. 25 ottobre 1995 e della sentenza della Corte Europea 29 aprile 1999. La stessa ricorrente ha, inoltre, chiesto di verificare se il menzionato Tribunale avesse errato nell’applicazione, alla fattispecie, della circolare 12 aprile 1999 prot. 10732 della Regione Emilia Romagna- Assessorato all’Agricoltura.

2. Rileva il collegio che il motivo, così come complessivamente svolto, è infondato e deve essere, perciò, respinto.

2.1. Innanzitutto non può ritenersi configurata la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. (sotto il profilo di un supposto vizio di ultrapetizione) poichè i ricorrenti, con la proposizione dell’originario atto di opposizione dinanzi al Tribunale emiliano, avevano invocato l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione impugnata fondando la loro domanda sia sul motivo dell’estinzione dell’inerente obbligazione per prescrizione sia, in ogni caso, prospettando l’insussistenza del loro obbligo, quali acquirenti, di trattenere il prelievo supplementare in via anticipata imposto ai sensi della L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 in tal modo, perciò, deducendo, quale “petitum” posto a fondamento della loro azione, la richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio riconducibile anche all’inapplicabilità, nei loro confronti, della predetta normativa, poi valutata dal giudice dell’opposizione alla stregua del quadro normativo complessivamente pertinente oltre che della specifica giurisprudenza comunitaria sviluppatasi sulla questione. Al riguardo si ricorda che, sul piano generale, il vizio di ultrapetizione o di extrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell’azione (o dell’eccezione), pervenendo ad una pronuncia non richiesta o eccedente i limiti della domanda (od eccezione), dovendosi, perciò, escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c. tutte le volte in cui la pronuncia (come verificatosi nella specie) vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene (eventualmente) fondata su argomentazioni giuridiche diverse od ulteriori rispetto a quelle prospettate, essendo, oltretutto, riconosciuto al giudice il potere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio ed all’azione esercitata, purchè non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti stessi così come indicati dalle parti medesime.

2.2. Ciò posto, deve ravvisarsi anche l’infondatezza del motivo riferito alla censura della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il regolamento CE n. 3950 del 1992, con la previsione normativa di cui all’art. 2, n. 2, aveva comportato l’eliminazione dell’obbligo degli acquirenti di trattenere il prelievo supplementare, anche alla luce della sentenza della Corte europea del 29 aprile 1999, senza tener conto – secondo la prospettazione della ricorrente – che la legislazione successiva alla citata L. n. 486 del 1992 aveva, invece, unicamente stabilito modalità alternative alle trattenute, quali forme di garanzia costituite dal produttore che potessero, tuttavìa, assicurare alla Comunità il versamento del prelievo dovuto per la violazione delle cc.dd. “quote latte”. In proposito, infatti, occorre evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte – sulla premessa che la Corte di giustizia aveva affermato, con la sentenza del 29 aprile 1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione, prevedendo una facoltà, non imponeva, tuttavia, alcun obbligo agli acquirenti – hanno statuito, con la sentenza n. 26434 del 12 dicembre 2006 (pienamente condivisa da questo collegio), che la L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia con la richiamata decisione, e vanno, pertanto, disapplicati (in tal senso v., da ultimo, ad es., Cass. n. 6551 e n. 11642 del 2010). Peraltro, con la stessa sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito – in questo modo confutando le ulteriori argomentazioni dedotte dall’ente ricorrente – che, d’altra parte, la ritenuta incompatibilità non viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (rimanendo irrilevanti le disposizioni eventualmente previste con altre fonti di tipo secondario).

Alla stregua del riportato orientamento delle Sezioni unite (al quale si è, in effetti, conformato il Tribunale di Parma-sez. dist. di Fidenza con la sentenza impugnata), il ricorso della Regione Emilia- Romagna deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, per ciascuna delle parti controricorrenti, nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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