Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23865 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/10/2017), n. 23865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11957-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI
rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1272/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 13/01/2012 R.G.N. 1895/10.
Fatto
RILEVATO
1. che la Corte d’appello di Torino, pronunziando sull’appello di C.S., in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto, avente decorrenza dal 9.7.2002, stipulato con Poste Italiane s.p.a. e, per l’effetto, la esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; ha condannato la società Poste alla riammissione in servizio del lavoratore ed alle retribuzioni maturate dal 15.9.2009, oltre accessori, detratto l’aliunde perceptum.
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di cinque motivi;
3. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
4. che parte ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale.
Diritto
CONSIDERATO
1. che dal verbale in data 20.7.2012. risulta che in relazione alla presente controversia è stato raggiunto un accordo transattivo; nell’ambito di tale accordo le parti hanno dato espressamente atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarato che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
1.1. che la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
2. che non si fa luogo al regolamento delle spese transattivamente regolate dall’accordo conciliativo.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017