Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23865 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/09/2021), n.23865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22703/2016 R.G. proposto da:

L.E., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Bruno, con

domicilio in Taviano, alla Piazza Radice n. 4;

– ricorrente –

contro

SANTAMARIA S.S., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Enza Dedali, con domicilio eletto

in Roma, alla Via Tacito n. 23, presso l’avv. Cinzia De Micheli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 506/2016,

depositata il 16.5.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.12.2020

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.E. propone ricorso in tre motivi avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto parzialmente l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 369/2007 e ha condannato l’attuale ricorrente al pagamento di Euro 12.504,01 a titolo di corrispettivo della fornitura di merce indicata in atti.

La Santamaria s.n.c. – società fornitrice – resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

Il giudice distrettuale, dichiarata la tardività della domanda di risoluzione contrattuale e di condanna del vettore al risarcimento del danno, proposte solo in appello, ha precisato che le parti avevano concluso una vendita con spedizione e che i vizi denunciati dal L. erano stati provocati dal ritardo con cui la merce era stata consegnata dal vettore, sicché di essi non poteva rispondere la società venditrice, tanto più che, contrariamente a quanto sostenuto dall’acquirente, le parti non avevano perfezionato alcun accordo transattivo.

In accoglimento dell’appello incidentale della Santamaria s.s., la sentenza ha liquidato un corrispettivo pari ad Euro 12.504,00, osservando che l’acconto di Euro 6000,00, versato dal L., andava detratto dall’ammontare originario del credito, pari ad Euro 18.504,01 e non dalla minor somma di Euro 14.644,15, come invece ritenuto dal tribunale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, in fase monitoria, la Santamaria s.s. aveva richiesto il pagamento di Euro 14.664,15, pari alla differenza tra il credito iniziale (Euro 18504,01) e l’acconto di Euro 3859,15, mentre l’opponente aveva sostenuto di aver corrisposto Euro 6000,00. La società creditrice aveva, tuttavia, ribadito – in sede di formulazione delle conclusioni – la richiesta iniziale di Euro 14.644,15, per cui la Corte distrettuale, liquidando la somma di Euro 12.504,00, sarebbe incorsa nel vizio di ultra-petizione.

Il motivo è infondato.

La domanda originaria era volta ad ottenere il pagamento dell’importo di Euro 14.664,15 a titolo di residuo prezzo della merce compravenduta.

La somma riconosciuta dalla sentenza impugnata, pari ad Euro 12504,01, è stata quantificata in base a diversa modalità di detrazione degli acconti (Euro 6.000,00): mentre il tribunale aveva sottratto tale importo dalla somma richiesta in fase monitoria (Euro 14.665,15), la Corte ha ritenuto di dover scomputare l’acconto dall’ammontare originario del credito, pari ad Euro 18.504,01, documentato dalle fatture (cfr. sentenza, pag. 7).

E’ perciò escluso sia che la sentenza abbia attribuito un importo superiore a quello richiesto (avendo liquidato, a titolo di saldo del prezzo, una somma inferiore a quella oggetto di domanda), sia che abbia valorizzato fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli allegati a fondamento della pretesa o oggetto di eccezione: il giudice si è limitato a ridimensionare, sotto il profilo quantitativo, il credito azionato in giudizio, all’esito di un autonomo apprezzamento delle circostanze dedotte dall’opponente, individuando il metodo di detrazione degli acconti in relazione all’originario ammontare del credito, per come documentato dalle fatture, senza sconfinare dall’ambito oggettivo della domanda, dalle questioni dibattute o valorizzando elementi non ritualmente acquisiti.

Il vizio di extra-petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, o se introduca nel processo un titolo (“causa petendi”) nuovo e diverso da quello enunciato dalle parti (Cass. 29200/2018; Cass. 17897/2019).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1492 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza immotivatamente dichiarato l’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, benché il ricorrente avesse chiarito che la domanda di risarcimento del danno, tempestivamente proposta, conteneva – per implicito- anche quella di risoluzione del contratto.

Il motivo è per più aspetti inammissibile.

Stabilire se la parte avesse inteso proporre anche l’azione di risoluzione è questione di mera interpretazione delle allegazioni di parte, rimessa al giudice di merito e sindacabile in questa sede solo per vizi della motivazione, dovendo escludersi che l’una domanda (diretta ad ottenere il risarcimento del danno contrattuale) comporti automaticamente anche la proposizione di quella volta ad ottenere lo scioglimento del contratto.

In ogni caso, la sentenza ha escluso qualsivoglia addebito a carico della venditrice e, pertanto, la risoluzione non poteva essere in alcun caso disposta, il che rende irrilevante l’errore denunciato.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, asserendo che la Corte di merito abbia erroneamente negato efficacia ad un accordo transattivo intervenuto tra le parti e ciò a causa del difetto di prova, in capo all’agente, del potere di contrarre in nome e per conto della venditrice, mentre la sussistenza di tale potere era stato accertato dal giudice di primo grado con statuizione passata in giudicato.

Il motivo è inammissibile in virtù del fatto che la Corte distrettuale ha in realtà ritenuto – in base all’esame delle testimonianze – che non vi fosse alcuna prova dello stesso perfezionamento di un tale accordo transattivo (cfr. sentenza, pag. 4), mentre la carenza dei poteri rappresentativi in capo all’agente è stata posta in rilievo solo per rafforzare il giudizio di infondatezza del relativo motivo di impugnazione, il che esclude di per sé che il giudice di appello sia incorso nella violazione denunciata.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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