Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23864 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 29/10/2020), n.23864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4197/2017 R.G. proposto da:

Les Copains Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro Farnese

n. 7, presso lo studio degli avv.ti Claudio Berliri e Alessandro

Cogliati Dezza, che la rappresentano e difendono giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Arezzo, in persona

del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 10/17/16, depositata l’11 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 10/17/16 dell’11/01/2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), giudicando in sede di rinvio, respingeva l’impugnazione di Les Copains Holding s.p.a. (incorporante Tezio s.r.l., di seguito solo Les Copains) con il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2001;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) il credito nasceva da una vendita immobiliare poi transattivamente risolta, con conseguente pretesa della restituzione dell’importo versato a titolo di IVA sulla vendita da parte di Tezio s.r.l.; b) la Commissione tributaria provinciale di Arezzo (di seguito CTP), con sentenza n. 94/05/07, aveva rigettato la domanda della società contribuente; c) la CTR aveva, invece, accolto l’appello proposto da Tezio s.r.l. con sentenza n. 41/13/08; d) la S.C., con sentenza n. 20267 del 04/09/2013, cassava la sentenza della CTR e, preso atto dell’inammissibilità del condono in materia di IVA, rinviava la causa alla medesima CTR al fine di riesaminare la questione “con particolare riferimento all’eventuale credito IVA vantato dal contribuente in ordine al rimborso richiesto”

1.2. la CTR, in sede di rinvio, rigettava l’impugnazione del diniego di rimborso evidenziando che: a) l’eventuale violazione del D.P.R. 2 ottobre 1972, n. 633, art. 26 (mancata tempestiva correzione della fattura) non aveva rilievo ai fini del rimborso, essendo incontestato che il destinatario non poteva utilizzare la fattura ritirata ai fini della detrazione; b) tuttavia, la società contribuente, al fine di sanare la violazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, menzionato art. 26, aveva optato per il condono; c) il condono, peraltro, non poteva operare sui crediti che il contribuente vantava nei confronti dell’Amministrazione finanziaria: con la conseguenza “che non essendo contestata la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, da parte del contribuente (…), il contribuente non avrà diritto al richiesto rimborso la cui richiesta è fondata su presupposto illegittimo (violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26) che il contribuente ha inteso sanare proprio col condono che però non opera sui crediti che il contribuente ritenga di vantare nei confronti dell’Erario”;

2. Les Copains impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso Les Copains deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la sentenza della CTR era stata emessa in totale difformità rispetto al principio di diritto espresso da Cass. n. 20267 del 2013, cit.;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la, CTR motivato in ordine alle ragioni che hanno condotto al rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso con specifico riferimento alle deduzioni della ricorrente;

3. con il terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, Les Copains non sarebbe incorsa in alcuna violazione della menzionata disposizione, atteso che il presupposto del rimborso dell’IVA è stato indicato nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

4. con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la stessa implicitamente escluso la correttezza del procedimento seguito per l’ottenimento del rimborso IVA, erroneamente ritenendo che si sarebbe dovuto applicare il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26;

5. il secondo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente la nullità della sentenza per carenza di motivazione e la nullità della sentenza per avere escluso la legittimità del procedimento seguito per il rimborso, devono logicamente essere esaminati prioritariamente e in unico contesto, in ragione della loro stretta connessione; detti motivi vanno, peraltro, disattesi;

5.1. Les Copains si duole, essenzialmente, che la CTR abbia omesso di valutare la legittimità della richiesta di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, avendo fatto esclusivo riferimento, al fine di escludere l’accoglimento della richiesta, a pretese inadempienze D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26;

5.2. peraltro, la sentenza impugnata – indipendentemente dalla prospettazione della parte ricorrente – ha fatto applicazione delle disposizioni di diritto che, a suo parere, vengono in rilievo nella fattispecie, negando il rimborso richiesto da Les Copains;

5.3. ne consegue che, da un lato, non può ragionevolmente sostenersi l’assenza di motivazione, avendo la CTR preso chiaramente posizione sulla domanda della società contribuente, rigettandola; dall’altro, il diniego del diritto al rimborso per ragioni giuridiche diverse da quelle dedotte in ricorso non integra certamente la violazione di norme processuali, ma semmai una violazione di legge, peraltro evidenziata negli altri motivi di ricorso;

6. il primo e il terzo motivo di ricorso sono, invece, fondati;

6.1. la sentenza di questa Corte n. 20267 del 2013 ha, infatti, escluso che alla fattispecie possa legittimamente applicarsi il condono di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, per incompatibilità di detta norma con principi comunitari in materia di IVA e ha cassato la sentenza impugnata, demandando al giudice del rinvio di valutare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della domanda di rimborso senza considerare gli effetti derivanti dalla proposta domanda di condono;

6.2. sotto un primo profilo, la sentenza impugnata appare rispettosa del principio di diritto enunciato dalla S.C., ritenendo che il mancato ricorso alla procedura di variazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, da un lato, non è obbligatorio (Cass. n. 14239 del 07/06/2017; Cass. n. 7330 del 11/05/2012) e, dall’altro, non osta alla concessione del rimborso, in assenza di danno per l’Erario derivante dal possibile utilizzo del documento fiscale ritirato ai fini della detrazione dell’imposta (Cass. n. 10939 del 27/05/2015);

6.3. sotto altro profilo, peraltro, la CTR esclude il diritto al rimborso in ragione delle conseguenze del condono effettuato da parte ricorrente, condono che, secondo il principio di diritto evincibile da Cass. n. 20267 del 2013, deve ritenersi tamquam non esset;

6.4. tale profilo della sentenza viola, pertanto, il principio di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi ed appare, inoltre, in contraddizione con la corretta interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, fornita nell’altro profilo esaminato, non comprendendosi le ragioni per le quali la richiesta di rimborso in assenza di procedura di variazione non possa essere accolta visto che la CTR esclude il rischio di utilizzo della fattura ritirata.

7. in conclusione, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente;

7.1. quanto alle spese, la controvertibilità della questione affrontata nella presente controversia, giustifica la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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