Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23863 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1945-2015 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ELVIRA LOMBARDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 429/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/11/2014 R.G.N. 366/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA;

udito l’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/10 – 4/11/2014, la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo che l’aveva condannata a corrispondere a G.A. la pensione di vecchiaia, decorrente dall’1.10.2003, sulla base della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati nell’arco di venti anni di contribuzione, tenendo conto dell’anzianità contributiva pari a 41 anni.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, era inapplicabile nella fattispecie, dato che al momento dell’adozione della delibera di liquidazione della pensione non era ancora entrata in vigore la Legge interpretata n. 296 del 2006, nè quest’ultima legge poteva essere applicata a pensioni, come quella in esame, liquidate prima del mese di gennaio del 2007. Inoltre, nel regime dettato dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 296 del 2006, la garanzia del rispetto del principio del pro-rata, prescritto per le Casse di previdenza private, aveva carattere generale e trovava applicazione anche rispetto alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, con disapplicazione delle delibere non rispettose del principio del c.d. “pro-rata temporis”.

Per la cassazione della sentenza ricorre con due motivi la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali.

Resiste con controricorso il G..

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, assumendo che tale violazione è consistita nel fatto che la Corte di merito, nel ritenere che l’art. 1, comma 763, della legge finanziaria del 2007 non era applicabile al presente giudizio ha escluso la sanatoria prevista dalla stessa disposizione della predetta legge finanziaria, così come interpretata in maniera autentica dalla norma di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, sulla base dell’erroneo rilievo che alla norma contemplante la sanatoria non potesse attribuirsi natura retroattiva.

In pratica, secondo la ricorrente, la norma di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, modificatrice della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ha previsto, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, la sanatoria in via retroattiva delle delibere adottate dalle forme di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria e, quindi, anche della Cassa Nazionale in favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali, che non hanno applicato rigorosamente il principio del “pro-rata”, conservandone, pertanto, la piena legittimità ed efficacia.

2. Col secondo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione, sotto il profilo dell’applicazione del c.d. principio del pro rata, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, assumendosi che non si è tenuto conto del fatto che tale norma impone di liquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia sulla base di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo per effetto di successivi provvedimenti normativi, con esclusione del diritto del pensionando di salvaguardare periodi di anzianità contributiva per i quali non è maturato alcun diritto a pensione e di conservare nell’ambito dello stesso sistema il criterio quantitativo di determinazione della pensione a sè più favorevole.

3. Osserva la Corte che con riguardo alla materia oggetto dei motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, va registrato, da ultimo, l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 18136 del 16.9.2015, hanno fissato i seguenti principi:

“A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell’art. 3, comma 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la medesima L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 13, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 novembre 2003)”.

4. Orbene, rilevato che nel caso di specie la pensione fu liquidata in data 1.10.2003, ne consegue che la soluzione adottata dalla Corte di merito risulta essere in linea coi principi affermati nella citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, per cui il ricorso va rigettato.

In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno sollecitato l’intervento delle Sezioni unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

Il contributo unificato di cui in dispositivo va posto a carico della ricorrente che è risultata soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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