Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23863 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.11/10/2017), n. 23863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23578-2012 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE
CARROZZE N 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NASTI,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO POLACCO, MARIO MASCARO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BORGIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 997/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 17/10/2011 R.G.N. 1353/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 17/10/2011 la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale stessa sede del 19-26/05/2009, ha rigettato il ricorso proposto da G.V. dipendente del Comune di Borgia con la qualifica di agente del servizio di Polizia Municipale, negando allo stesso il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per il disagio derivante dalle modalità e dal luogo di pagamento della retribuzione, e ha accolto il ricorso incidentale del Comune, che aveva dedotto che le modalità di pagamento degli stipendi ai dipendenti sono quelle stabilite per il pagamento di ogni altra spesa iscritta in bilancio, e assoggettate alle norme sulla contabilità pubblica, che, in deroga al principio di cui all’art. 1182 c.c., comma 3 i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell’amministrazione debitrice (L. n. 267 del 2000, artt. 185 e 208), affidati dal Comune di Borgia con apposita convenzione alla Banca di Credito Cooperativo di (OMISSIS).
Avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione G.V. affidato a quattro motivi, mentre il Comune di Borgia rimane intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima dell’Udienza pubblica, nei termini di legge, perviene a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori di G.G., sorella del ricorrente nel frattempo deceduto, e unica erede testamentaria dello stesso, col quale si chiede che venga dichiarato estinto il giudizio o, in via subordinata, cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Udienza, il 14 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017