Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23862 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 29/10/2020), n.23862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26283-2014 proposto da:

DITTA R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO PICCONE FERRAROTTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 659/2014 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

MILANO, depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dal tacito diniego dell’Ufficio Delle Entrate a provvedere al rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione della ditta R. presentata per l’anno 1979

Avverso il silenzio, la ditta R.L., (a cui subentrava l’erede R.C.E.), proponeva ricorso che era integralmente accolto dalla Commissione Provinciale di Milano, sentenza confermata anche dalla Commissione Regionale.

L’Agenzia Delle Entrate proponeva ricorso contro tale ultima decisione, presso la Commissione Centrale Tributaria, che in riforma della decisone impugnata, riteneva insussistente il diritto al rimborso essendo il credito Iva sorto dopo la cessione di Azienda, avvenuta il 23 giugno 1979, mentre le fatture considerate al fine del credito iva erano state registrate successivamente.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente deducendo:

1) Violazione dell’art. 345 c.p.c., e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 23;

2) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19,25,35 bis e 57.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il contribuente presentava memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame il ricorrente sostanzialmente deduce che la commissione Centrale Tributaria aveva illegittimamente, in violazione del principio del divieto dello ius novorum in fase di impugnazione ed applicabile anche al processo tributario, valutato una questione nuova introdotta in appello dall’Ufficio impositore circa l’utilizzo di fatture registrate dopo la cessione di azienda, sebbene in primo grado l’Agenzia nulla aveva obiettato sul credito in questione. Tale motivo è infondato. Nel caso l’insussistenza del denunziato vizio emerge dalla stessa sua prospettazione atteso che la contribuente lo intravede nel fatto che l’Ufficio non ha contestato in primo grado le sue diverse e/o contrarie allegazioni fattuali. Ma la mancata contestazione in primo grado della pretesa (nel caso la parte assume il diritto al rimborso dell’Iva versata in eccesso), non impediva all’Agenzia la contestabilità dei fatti posti a fondamento della pretesa dal contribuente nel ricorso originario, in sede di appello, questione poi riproposta alla Commissione Centrale.

E’ appena il caso di ricordare (Cass. 3, 23 luglio 2004n. 13830;) che nel vigente ordinamento processuale civile non esiste un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, per cui, affinchè un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorchè non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione ma è necessario che lo stesso sia esplicitamente ammesso da controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento. I fatti allegati da una parte, quindi, possono considerarsi “pacifici”, esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (Cass. 8 agosto 2000 n. 10434; Cass. 20 ottobre 2000 n. 13904). Nel caso, l’ufficio in primo grado non presentò alcuna memoria rimettendosi al giudice (vedi ricostruzione dei fatti del ricorrente) circa l’esistenza del credito, il che ha ovviamente impedito in radice il verificarsi stesso di una situazione processuale di non contestazione dei fatti addotti dalla contribuente.

Il motivo con cui il ricorrente, adducendo che l’Agenzia nel contestare in appello il credito del contribuente, questione poi riproposta davanti alla Commissione Tributaria Centrale, avesse introdotto un tema nuovo di indagine, deve essere disatteso.

L’onere della prova del credito iva spettava al contribuente e non essendo stato tale diritto mai riconosciuto dall’Agenzia, sicchè l’aver messo in dubbio l’esistenza del credito in appello fa escludere che trattasi di eccezione nuova, in quanto costituisce eccezione, in senso tecnico, lo strumento processuale con il quale si faccia valere un fatto giuridico nuovo avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente. Nel caso la statuizione della sentenza gravata non si pone in contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, che “In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui l’appellante, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o istintiva della pretesa, ma non limita la possibilità dell’amministrazione di difendersi in giudizio perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza della pretesa (nel caso credito per iva in eccesso versata) non costituiscono a loro volta eccezione in senso tecnico “, così Cass. 3338/11; conformi sent. 12008/11, 8316/12. In definitiva essendo oggetto di impugnazione con il ricorso proposto per instaurare la lite, il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso presentata; in tale ipotesi, l’attore, anche in senso sostanziale, è il contribuente con la conseguenza che non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello gravante sull’Ufficio, soccombente in primo grado, le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituendo mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale. La questione relativa alla inesistenza del credito va qualificata come mera difesa, in quanto configurata come contestazione della sussistenza, in tutti i suoi elementi, del fatto costitutivo del diritto al rimborso del credito. (cfr., ex aliis, Cass. nn. 11682 del 2007, 1133 del 2009, 21314 del 2010, 29613 del 2011).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’errore di diritto in cui sarebbe incorso la Commissione Centrale Tributaria nel non riconoscere il diritto di credito.

Occorre premettere che nel caso de quo vi è stata una cessione di azienda, il che implica che è cambiato solo il titolare mentre l’impresa continua sicchè le fatture successive alla cessione di azienda non potevano essere imputate al precedente titolare. Nel caso si tratta di fatture di acquisto pacificamente successive alla cessione e quindi fiscalmente non potevano più essere imputate a suo favore dal cedente.

Infine, il che pare dirimente, il conferimento dell’azienda a un terzo comporta il subentro generalizzato dell’acquirente negli obblighi e nei diritti IVA maturati in capo al cedente. Nella sostanza, sebbene la cessione del credito IVA non deve inderogabilmente seguire la sorte degli altri beni di cui è composta l’azienda oggetto di cessione, occorre pur sempre una pattuizione opponibile alla Agenzia delle Entrate dello scorporo di un tale credito. Nel caso mai è stato dedotto (e men che mai provato come risulta dalla lettura del ricorso) che le parti in sede contrattuale abbiano, in deroga al principio secondo cui la cessione dell’azienda comporti il conferimento nell’azienda ceduta anche dei crediti dell’azienda ceduta, compreso il credito dell’IVA pagata in eccedenza, pattuito l’esclusione dalla universalità dei beni dell’azienda conferita al cessionario taluni cespiti già di pertinenza dell’azienda, come previsto dall’art. 2558 c.c., (“se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”). In conformità con il suddetto principio questa Corte (Cass., Sez. V, 9 aprile 2009, n. 8644; Cass., Sez. V, 12 marzo 2008, n. 6578, cui ha fatto seguito Cass., Sez. VI, 1 agosto 2018, n. 20415), ha affermato il difetto di legittimazione attiva del cedente l’azienda alla richiesta di rimborso del credito IVA, ove il credito IVA sia stato oggetto di cessione unitamente agli altri beni. Ciò posto ed atteso che, secondo gli ordinari canoni civilistici, la cessione di azienda comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell’art. 2558 e segg., c.c., (cfr. Cass. 21229/06, 195 4/04, 5141/02, 1963/ 90), si deve necessariamente inferire che il credito iva, già vantato dall’impresa individuale facente capo R.L., fu, per effetto del conferimento e a far tempo da questo, trasferito a terzi ai sensi dell’art. 2559 c.c., con conseguente perdita di legittimazione a pretendere il correlativo rimborso, il che combacia con quanto affermato nella sentenza impugnata in cui si afferma che il credito iva richiesto in realtà era inesistente per il ricorrente.

Tenuto conto che l’Agenzia in primo grado nulla aveva obiettato e della complessità delle questioni, le spese del grado di legittimità vanno compensate.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – -quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

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