Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23862 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo

studio dell’avvocato CIGLIANO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli

avvocati BARANELLO GIOVANNI, IACOVELLI MATTEO CARMINE;

– ricorrente –

contro

C.V.A. in proprio e nq di Sindaco del Comune di

(OMISSIS), ettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO

77, presso lo studio dell’avvocato SPERANZA CRISTINA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 633/2005 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 25/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato SPERANZA Cristina, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso e

la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25.1.2005 C.V.A., in proprio e quale Sindaco del Comune di (OMISSIS), proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione per l’importo di L. 5.009.600, emessa dalla provincia di Campobasso per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1 essendo stato accertato, a carico del Comune, che nel registro di carico e scarico dei rifiuti era stata effettuata un’unica registrazione relativi ai rifiuti dell’anno 1997, con omissione delle annotazioni dei rifiuti entro ventiquattro ore dal conferimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza, in data 25.10.2005 il Tribunale di Campobasso annullava l’ordinanza impugnata e compensava fra le parti le spese processuali.

Rilevava che il Comune non era sottoposto all’obbligo di tenuta dei registri previsti dal D.Lgs. cit., art. 12 non rientrando tra i soggetti di cui al medesimo D.Lgs., art. 11, comma 3, posto che il successivo comma 4 ripeteva per i Comuni gli adempimenti previsti dal comma 3, e ne aggiungeva altri, “in tal modo disegnando una disciplina specifica ed autonoma per i Comuni ed altri soggetti, pertanto non compresi nel novero di quelli destinatari (soltanto) dei precetti di cui al comma 3.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Provincia di Campobasso, in persona del Presidente p.t., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso e successiva memoria il C., in proprio e nella qualità di sindaco del Comune di (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, commi 3 e 4 nonchè dell’art. 12; il giudice di prime cure, attraverso una interpretazione meramente letterale di detto decreto, art. 11, commi 3 e 4, aveva erroneamente ritenuto che per i Comuni fosse stata prevista dall’art. 11, comma 4 una disciplina speciale rispetto a quella generale di cui al comma 3 che non riguardava le amministrazioni comunali; nel caso specifico della gestione di discariche, attività espletata dal Comune resistente, era, invece, tenuto alla tenuta dei registri “chiunque” effettuasse tali gestioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 11, comma 3; sul piano logico-giuridico il discrimen tra il comma 3 ed il comma 4 dell’art. 11 doveva ravvisarsi, infatti, nel tipo di attività di gestione esercitata e non già nella qualità rivestita dai soggetti esercitanti tale attività, posto che l’obbligo di comunicare la “quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio” poteva essere adempiuto solo attraverso il controllo del materiale caricato e scaricato;

2)violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2 che qualifica la gestione dei rifiuti attività di pubblico interesse; art. 14 sul divieto generale di abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio; art. 17 sulla bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti ; art. 11 sul catasto dei rifiuti);

3)insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia(art. 360 c.p.c., n. 5), posto che gli obblighi previsti dalla legge miravano al controllo e monitoraggio continuo dei rifiuti ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione; la motivazione della sentenza impugnata era,peraltro, in contrasto con la sentenza n. 12122/ 2002 ove si statuiva che “in tema di gestione dei rifiuti, l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, previsti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 grava su tutti coloro che effettuano operazioni di recupero”, D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 33. Il ricorso è fondato. Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, adottato in attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, prevede l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, sui cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto, a carico dei “soggetti di cui all’art. 11, comma 3”. Quest’ultima norma individua tali soggetti in “chiunque” effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè “le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi …”, compresi, quindi, i Comuni.

La mancata esclusione dei Comuni da detto obbligo trova conferma nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, u.c., introdotto dalla L. n. 179 del 2002, art. 23 che esonera espressamente dall’obbligo in questione solo alcune categorie di Consorzi e non anche le amministrazioni comunali.

La giurisprudenza della S.C. è conforme a detta interpretazione normativa (Cfr. Cass. n. 16719/06; n. 12122/2002) e contraddice, invece, quella della sentenza impugnata, contrastante con la ratio delle disposizioni esaminate, diretta ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, secondo il principio generale contenuto nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Campobasso che si uniformerà alla interpretazione normativa suddetta e provvederà anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altro giudice del Tribunale di Campobasso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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