Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23861 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.B. (Ndr: testo originale non comprensibile) TOLENTINO SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo

STUDIO LEGALE AMBROSIO – FERRANTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FERRI GIACOMO MARIA;

– ricorrenti –

contro

AMM.PROV. MACERATA in persona del Presidente pro tempore SILENZI

Giulio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 14, presso lo

studio dell’avvocato CUCCULELLI LUCIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MESCHINI PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 848/2005 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10.4.03 la Tolentino s.r.l., in persona del legale rappresentate, proponeva opposizione avverso l’ordinanza, emessa il 10.3.2003 dalla provincia di Macerata, per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1 in relazione alla mancata annotazione di rifiuti non pericolosi nel registro di carico e scarico. Si costituiva in giudizio l’amministrazione opposta chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza in data 19.12.2005 il GOT del Tribunale di Macerata rigettava il ricorso compensando fra le parti le spese del giudizio;

rilevava che l’obbligo di annotare i rifiuti, nel relativo registro di carico e scarico, grava anche su colui che è succeduto, nel deposito, al soggetto che li ha prodotti; che la società aveva detenuto i rifiuti per almeno un anno e mezzo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Z.B., in proprio e nella qualità di legale rappresentate della Tolentino s.r.l., sulla base di quattro motivi di ricorso illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso la Provincia di Macerata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12; come emerso dalla testimonianza resa da C.N., i rifiuti rinvenuti dai carabinieri del NOE erano incorporati, da circa 25 anni, in una zona dello stabilimento destinato a cartiera della Tolentino s.r.l.; peraltro, al momento del sopralluogo, la bonifica di tale zona non era iniziata ed era rimasta nello stato in cui era stata rilevata dalle precedenti gestioni, sicchè erroneamente era stata attribuita a detta società la qualità di smaltitore di rifiuti, considerato anche che il suo amministratore era stato condannato per abbandono di rifiuti, con sentenza del tribunale penale di Macerata n. 871/02;

2) contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia laddove, da una parte, era stata ascritta alla Tolentino s.r.l. l’illegittima omissione di o-pera di bonifica e smaltimento di rifiuti prodotti dai propri aventi causa e, dall’altra, era stata attribuita alla stessa la qualifica di smaltitore;

3) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il giudicante addebitato alla società ricorrente l’omessa rimozione dei rifiuti prodotti da altri, ipotesi per la quale era intervenuta sentenza penale di condanna per abbandono di rifiuti; nella specie la responsabilità della cartiera riguardava, invece, l’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 12 del Decreto Ronchi in ordine alla tenuta del registro di carico e scarico;

4) omessa motivazione su due punti decisivi della controversia, in relazione ai motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice per assorbimento; in particolare, nella sentenza impugnata non si era tenuto conto che, secondo l’interpretazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11 e art. 12, la produzione e non la detenzione dei rifiuti andava annotata sul registro di carico e scarico entro una settimana dalla produzione del rifiuto e, per contro, entro il termine stesso di una settimana, andava annotata lo scarico di rifiuti di cui il produttore si fosse disfatto; la società Tolentino era tenuta, quindi, ad annotare lo scarico dei rifiuti che altri aveva in precedenza prodotto, solo al momento in cui se ne fosse disfatta; sotto il profilo dell’elemento psicologico il Giudice di merito aveva poi omesso di rispondere al rilievo che la Z., responsabile coobbligato con la Tolentino s.r.l., non era consapevole che il contenuto della discarica abusiva, da altri creata, riguardasse rifiuti soggetti alla iscrizione nel registro di carico e scarico, avuto riguardo anche al fatto che nessuna opera di smaltimento era stata iniziata.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il GOT ha ritenuto la società ricorrente obbligata alla bonifica dei rifiuti prodotti da altri, attribuendole, al tempo stesso, la qualifica di produttore e smaltitore di rifiuti, con conseguente obbligo di annotazione degli stessi nel registro di carico e scarico.

Osserva il Collegio: 1) ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, all. B, lett. D, art. 15, il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, costituisce operazione di smaltimento ove tale deposito ecceda la durata di un anno (art. 6, lett. m, n. 3);

2) l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico (art. 12, comma 1) grava sui soggetti che svolgono operazioni di smaltimento a titolo professionale (art. 11, comma 3);

3) lo smaltimento dei rifiuti, non a titolo professionale, realizza la diversa fattispecie sanzionata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 di gestione di rifiuti non autorizzata, rispetto alla quale non è esigibile la tenuta del registro e l’annotazione di essi da parte del produttore.

Nella specie è stato accertato che la Tolentino s.r.l. non svolgeva attività di smaltimento rifiuti a titolo professionale e che, per l’abbandono dei rifiuti speciali di cui non era produttrice, perchè risalenti alla propria dante causa, l’amministratore della stessa società aveva subito condanna penale.

Il GOT ha, quindi, applicato il disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1, senza che ne ricorressero i presupposti, affermando apoditticamente, che l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico ” grava non solo sulle imprese che producono il rifiuto, ma anche su coloro che svolgono operazioni di recupero e smaltimento”, senza tener conto del tenore delle disposizioni sopra evidenziate.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri e la cassazione senza rinvio della sentenza 19.12.2005, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio e annulla l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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