Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23861 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23861

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5378-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO,

10/A, presso lo studio dell’avvocato MARINA MESSINA, rappresentato e

difeso dagli avvocati DOMENICO BARBONI, ANNAMARIA NARDONE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MIUR – URS –

AMBITO TERRITORIALE DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 644/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/10/2015 R.G.N. 288/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANNAMARIA NARDONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.A., docente di scuola secondaria di secondo grado con contratto di supplenza dal 9 gennaio 2012 al 30 giugno 2012, a seguito di alcune segnalazioni del personale della scuola, veniva sospeso dal servizio dal 21 marzo 2012 fino alla definizione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico. In data 8 maggio 2012 riceveva dal competente Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.p.d.) la formale contestazione degli addebiti. A conclusione del procedimento, con atto del 22 giugno 2012, veniva destituito dal servizio. Il P. impugnava il predetto provvedimento, assumendone l’illegittimità, e chiedeva il risarcimento del danno pari alla retribuzione globale dovutagli sino alla scadenza del contratto (30.6.2012).

2. Il Giudice di primo grado riteneva fondata l’eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta, in quanto il licenziamento non era stato impugnato entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, così come previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.

3. La Corte di appello di Milano confermava tale pronuncia, disattendendo la tesi dell’appellante secondo cui il termine di decadenza poteva trovare applicazione solo alle impugnative dei licenziamenti intimati nel corso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o anche nell’ambito di contratti lavoro a termine ma solo allorchè siano implicate questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

4 Osservava la Corte territoriale che la L. n. 183 del 2010, art. 32 titolato “decadenza e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato”, al comma 2, prevede, in maniera esplicita, che le disposizioni di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificate dall’art. 32, comma 1 si applicano a tutti i casi di invalidità del licenziamento. La decadenza dall’impugnativa del licenziamento precludeva l’accertamento giudiziale dell’illegittimità dello stesso e l’esame della domanda risarcitoria.

5. Per la cassazione di tale sentenza P.A. propone ricorso affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il MIUR. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorso, denunciando falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e L. n. 183 del 2010, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza per avere omesso di considerare che il citato art. 32, comma 4 prevedendo l’estensione della disciplina della decadenza ai contratti lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa legge e con decorrenza dalla scadenza del termine, sta a indicare la volontà del legislatore di ritenerla applicabile ai soli casi in cui l’impugnazione sia diretta a contestare la legittimità del termine e non invece ai casi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro intervenuti prima della scadenza del detto termine, ipotesi che ricorre nel caso in esame.

1.1. Si sostiene che le ipotesi legali di decadenza sono da considerare tassative e restano soggette al divieto di interpretazione analogico-estensiva, tanto più in assenza di eadem ratio tra le ipotesi contemplate dalla norma ed altre ritenute assimilabili.

1.2. Si rileva inoltre che il ricorrente non aveva agito per ottenere la tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18 ma aveva impugnato il recesso ante tempus per ottenere il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse fino alla scadenza naturale del contratto, ipotesi estranea alla disciplina decadenzale suddetta.

2. Il ricorso è infondato.

3. la L. n. 183 del 2010, art. 32 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) nel testo pro tempore vigente, così detta, al comma 1: “la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. in L. n. 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto il comma 1-bis, secondo cui “In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.

L’art. 32, comma 2 ha poi introdotto una previsione di portata generale, da intendere quale norma di chiusura del sistema, che “Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 come modificato dal comma 1 presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.

I commi 3 e 4 stesso articolo hanno poi ulteriormente esteso l’operatività del suddetto regime, stabilendo che “Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 come modificato dal comma 1 presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3); c) al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1,2 e 4 e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1,2 e 4 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27 si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

4. Occorre premettere che nel caso in esame non si pone una questione relativa alla disciplina intertemporale, essendo il contratto di lavoro a tempo determinato stato stipulato con decorrenza dal 9 gennaio 2012. La fattispecie si colloca interamente in epoca successiva al 1 gennaio 2012 (cfr. in argomento Cass. n. 26163 del 2016, in relazione all’entrata in vigore del comma 1-bis, il cui dettato normativo è stato oggetto di ripetuti interventi ermeneutici da parte di questa Corte: vedi Cass. n. 9203 del 2014; n. 15434 del 2014; n. 24233 del 2014; n. 13563 del 2015; n. 22824 del 2015; cfr. anche SS.UU. n. 4913 del 2016).

5. Come è stato già osservato da questa Corte, l’art. 32 cit., comma 6 nel modificare la L. n. 604 del 1966, art. 6 “ha sostanzialmente creato una nuova fattispecie decadenziale, costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro tempi ristretti” (Cass. n. 22824 del 2015). Sotto la dicitura “Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato” il legislatore è intervenuto per modificare, in primo luogo, ed in via generale, la disciplina dell’impugnazione dei licenziamenti. E’ stato introdotto, accanto al termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (già esistente), un ulteriore termine di duecentosettanta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Tali termini sono stati successivamente modificati dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero) rispettivamente in novanta e centottanta giorni. Il secondo comma ha espressamente sancito la regola della operatività del termine di decadenza in tutti i casi in cui il lavoratore contesti la validità del licenziamento.

6. Con i commi 3 e 4, si è operata un’ulteriore estensione, stabilendo che il regime delle decadenze trova applicazione a fattispecie che prima della L. n. 183 non ne erano toccate. E’ stata così prevista l’applicazione della disciplina della decadenza anche ad altre forme contrattuali ed atti datoriali. Per l’effetto, occorre impugnare stragiudizialmente nel termine di sessanta giorni (poi divenuti novanta) e quindi proporre l’azione giudiziaria nel termine successivo di duecentosettanta giorni (poi centottanta): i licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3); il trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1,2 e 4 e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

7. Quanto al contratto a tempo determinato, il legislatore non ha disciplinato in modo autonomo il regime delle decadenze per il tempestivo esercizio dell’azione giudiziaria, ma, come si evince dalla formulazione letterale dell’art. 32, si è limitato ad estendere anche ai contratti a tempo determinato l’applicazione delle disposizioni del novellato L. n. 604 del 1966, art. 6.

8. Per quanto interessa nella presente sede, è sufficiente rilevare l’art. 32, nel definire il campo di applicazione della nuova norma, la estende “…anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. Trattasi di una norma di chiusura che deve intendersi riferita a tutte le ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato (v. Cass. n. 22627 del 2015, n. 26163 del 2016 e n. 74 del 2017), con la sola esclusione della ipotesi del recesso intimato durante il periodo di prova (Cass. n. 7801 del 27 marzo 2017). A nulla rileva il riferimento, contenuto nella L. n. 604 del 1966, al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poichè la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2 ha comunque espressamente incluso nell’alveo applicativo del regime decadenziale dettato dall’art. 6 “tutti i casi di invalidità del licenziamento”, a prescindere dalla natura del rapporto (se a tempo determinato o a tempo indeterminato).

9. Non si ravvisa alcuna ragione di ordine ermeneutico per la quale l’ipotesi del licenziamento per giusta causa irrogato quale sanzione disciplinare in costanza di un regolare rapporto di lavoro a tempo determinato debba restare estraneo al campo di applicazione definito dalla anzidetta norma di chiusura.

10. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: la L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 nel testo vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Legge Fornero), che prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, si applica, in forza del comma 2 del citato art. 32, costituente norma di chiusura, “a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, ivi compresa l’ipotesi di recesso ante tempus intimato per giusta causa in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

11. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

12. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA