Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2386 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 27/01/2022), n.2386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19784/2019 R.G. proposto da:

FRI-EL SAN CANIO S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe

Zizzo, e Chiara Sozzi, con domicilio eletto in Milano, via Gian

Battista Bazzoni, n. 12, presso lo studio, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 734/1/2018 della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, depositata il 20/12/2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio

2022 dal Consigliere Dott. Oronzo De Masi.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La società FRI-EL SAN CANIO, proprietaria di un parco eolico, sito in provincia di (OMISSIS), costituito da impianti di generazione di energia elettrica dotati, oltre che di navicella e rotore, di torri, proponeva una nuova rendita catastale, tramite procedura Docfa, escludendo dalla stima il valore delle torri eoliche, in quanto componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo della energia elettrica, asseritamente non rilevante fiscalmente, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.

L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava una maggiore rendita che, tra l’altro, ricomprendeva il valore della torre eolica, componente essenziale dell’aereogeneratore. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento di detta rendita catastale e l’adita Commissione tributaria provinciale di Matera respingeva il ricorso rinvenendo nella torre i caratteri che portano ad annoverarla tra le “costruzioni” soggette a stima diretta ai fini della determinazione della rendita catastale.

Su impugnazione della società FRI-EL SAN CANTO, la Commissione tributaria regionale della Basilicata confermava la prima decisione osservando che ” la torre non può essere identificata, date le caratteristiche di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo (altrimenti non avrebbe avuto un’idonea funzione) e dovendo essere realizzata con obbligatori calcoli, progetti ed autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, come una qualunque costruzione e come tale idonea ad incidere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale dell’impianto eolico”. Evidenziava che “l’Ufficio, infatti, ha determinato il valore del lotto considerando il valore del diritto di superficie prendendo in esame atti pubblici identificati nella relazione di stima, che per la loro natura pubblica non dovevano essere allegati, e del costo di realizzazione e nuovo calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonché del prezzario della regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente o perché pubblici o perché allegati”. Concludeva, quindi, nel senso che “nella relazione di stima risultano essere riportati gli elementi che determinano il valore con riferimento al costo di costruzione (non assoggettato a deprezzamento trattandosi di costruzioni successiva agli anni 1988-1989) in modo tale che il costo dell’immobile, come indicato nella relazione di stima, risulta essere dato dalla somma del valore del lotto, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, delle spese tecniche (progettazione, direzioni lavori e di calcolo), degli oneri concessione e urbanizzazione e degli oneri finanziari”, come da circolare dell’Agenzia del Territorio 10 novembre 2012, n. 6.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due articolati motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il motivo d’impugnazione viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, per avere la CTR ritenuto, in violazione della predetta disposizione, che la torre dell’impianto eolico, in quanto componente impiantistica ancorata al suolo con i caratteri della stabilità e della solidità, costituendo una costruzione dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, perché la sentenza di secondo grado reca una motivazione meramente apparente laddove disattende, senza dare conto dei percorso logico seguito, i profili impugnatori afferenti il calcolo della rendita catastale, contestato non solo per l’erronea inclusione del valore della torre, ma anche per l’attribuzione al terreno di un valore eccessivo, considerata la durata (15 anni) del diritto di superficie ed il suo rinnovo del tutto eventuale e non automatico, l’omessa attualizzazione dei corrispettivi annuali, stante la banale moltiplicazione per trenta di quello medio annuale, l’erronea individuazione dei corrispettivi effettivi avuto riguardo all’elevato numero (27) dei terreni, l’erroneo impiego dei valori delle fondazioni dichiarati nella docfa, l’erronea inclusione nel calcolo della rendita di voci riferibili a “spese tecniche”, “oneri finanziari”, “profitto dell’imprenditore”.

La prima censura è fondata e merita accoglimento come di seguito precisato.

Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale coliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile “centrale elettrica”, in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e, quindi, separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l’intervento di una norma di interpretazione autentica (D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le “costruzioni stabili” connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale.

Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all’introduzione della L. di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale “I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura” (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019).

E’ stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella dichiarazione Docfa), così come la prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.

Tale interpretazione ha trovato conferma anche nella L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (L. di stabilità per l’anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle “istruzioni di cui alla Ric. 2019 n. 10679 sez. MT – ud. 1007-2020 – 7 – circolare dell’Agenzia del territorio 30 novembre 2012, n. 6/2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi””.

Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto della L. 208 n. 2015, art. 1, comma 21 (L. di stabilità 2016), secondo il quale “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia, che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente, esclude “gli imbullonati” dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.

Vengono cioè considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l’esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell’immobile. Non v’e’ dubbio che la disposizione appena esaminata segna un repentino cambio di rotta rispetto alla regola – opposta – stabilita soltanto l’anno precedente con la L. n. 190 del 2014, e comporta l’abbassamento delle rendite catastali di molti immobili appartenenti alla categoria D, per effetto della esclusione dalla stima del valore del fabbricato delle componenti impiantistiche e tecniche che, in base alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, non vanno più considerate agli effetti fiscali.

Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Cass. n. 24924/2016, n. 34249/2019, n. 20726/2020, n. 21288/2020, n. 4160/2021) che si è formato al riguardo, il quale non si limita a considerare le sole caratteristiche strutturali del cespite e privilegia la destinazione delle componenti impiantistiche ad uno “specifico processo produttivo” in coerenza con la scelta legislativa “di sottrarre dal carico impositivo il valore di tali componenti.

Questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibili (v. ordinanza n. 6658/2021, pronunciata nei confronti della società FRI-EL GROTTOLE), ha affermato che spetta alla CTR, quale giudice di rinvio, “di accertare se la torre costituisca parte dell’impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Orbene, con specifico riferimento alla torre di sostegno, la controricorrente continua ad insistere sulla sussistenza dei caratteri “della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo”, propri delle “costruzioni” secondo quanto riportato nella circolare n. 2/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, ma non contrasta specificamente la correttezza delle deduzioni svolte dalla società ricorrente, anche sul piano eminentemente tecnico, per dimostrare “come non sussista alcuna incompatibilità tra la nozione di costruzione e quella di impianto funzionale ad una specifica produzione di energia” e come, invece, debba essere valorizzato, ai fini che qui interessano, il “profilo funzionale” delle componenti dell’impianto, unitariamente considerato, che è stato indicato dal legislatore per “definire le fattispecie destinatarie dell’esclusione”, in base alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.

Nel caso concreto, pertanto, non c’e’ spazio per un accertamento, da parte del giudice di merito, diverso da quello “qualificativo” che il legislatore ha fatto, in via generale e vincolante, con la citata disposizione, la cui non corretta applicazione rileva sotto il profilo della violazione di legge.

Quanto agli ulteriori profili censori, oggetto del secondo motivo di ricorso, è sufficiente osservare che la sentenza della CTR non può fondatamente ritenersi censurabile, sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, atteso che mostra d’essere frutto di una valutazione delle prove offerte dalle parti (l’onere della prova del maggior valore grava sull’Ufficio), attività riservata al giudice di merito le cui conclusioni, in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, non sono sindacabili in cassazione, nonché della puntuale verifica del rispetto dei criteri estimativi previsti dalla richiamata circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da censire nelle categorie catastali dei gruppi D e E (unità immobiliari a destinazione speciale e particolare), avuto riguardo all’individuazione delle tipoiogie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita catastale e del valore del bene immobiliare oggetto di classamento che non può prescindere dalla considerazione dei fenomeni di rapido degrado per vetustà ed obsolescenza tipici, in particolare, di beni aventi una vita economica breve.

L’impianto motivazionale non è talmente carente da configurare un vulnus al principio generale secondo cui, ai sensi dell’art. 111 Cost., tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (Cass. S. U., n. 22232/2016, Cass. n. 23216/2019, 13977/2019, n. 9105/2017, Cass. S.U. n. 7667/2017; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232/2016; Cass. S.U., n. 16599/2016), mentre rimane estraneo al giudizio di legittimità qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, non essendo consentito censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte della Corte di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Il ricorso, quindi, va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, perché, oltre a statuire sulle spese del presente giudizio, in accoglimento per quanto di ragione dell’originario ricorso, determini la rendita catastale dell’impianto eolico per cui è causa escludendo il valore delle torri, ai sensi della L. 208 del 2015, art. 1, comma 21.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al mezzo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenuta mediante collegamento da remoto, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

 

 

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