Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23859 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (c.F. (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

in forza di procura a margine del ricorso, dall’avv. Mannino

Sebastiano e dall’avv. Barbantini Goffredo ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale Giulio Cesare

n. 14;

– ricorrente –

contro

– Srl ALFRA IMMOBILIARE in liquidazione (c.f.) in persona della

liquidatrice sig.a C.E.; rappresentata e difesa

dall’avv. Fazio Felice ed elettivamente domiciliata presso lo studio

del medesimo in Roma, via Taranto n. 44, giusta procura a margine del

ricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso r.g.n. 3299/2007) proposto da:

– Srl ALFRA IMMOBILIARE in liquidazione (c.f.) in persona della

liquidatrice sig.ra C.E.; rappresentata e difesa

dall’avv. Felice Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio

del medesimo in Roma, via Taranto n. 44, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. (c.f.) rappresentato e difeso, in forza di procura

a margine del ricorso, dall’avv. MANNINO Sebastiano e dall’avv.

Goffredo Barbantini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza 5175/05 della Corte d’Appello di Roma, pubb.ta il

24705/05;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

6/10/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore del ricorrente B., avv. Goffredo Maria

Barbantini, che ha concluso per l’accoglimento del proprio ricorso ed

il rigetto di quello avversario;

Udito il procuratore del contro ricorrente, ricorrente incidentale

condizionato srl Alfra Immobiliare in liquidazione, avv. Felice

Fazio, che ha concluso per l’accoglimento del proprio ricorso ed il

rigetto di quello avversario;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale e per la declaratoria di

improcedibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso

incidentale autonomo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. citò, con atto notificato il 14/2/1989, la srl Alfra Immobiliare innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse emessa sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo di vendita non concluso; a sostegno della domanda espose che con scrittura privata del marzo 1987 aveva, tra le altre pattuizioni, compromesso in acquisto dalla convenuta l’appartamento sito all’interno (OMISSIS); la mansarda sita all’interno (OMISSIS) ed il box di un fabbricato siti in via (OMISSIS), immobili che già conduceva in locazione;

offrì altresì di pagare il residuo prezzo, originariamente pattuito in L. 510 milioni.

La società convenuta resistette alla domanda affermando che non vi sarebbe stato alcun impegno negoziale da parte propria a trasferire la proprietà dei locali sopra descritti; il Tribunale adito respinse la domanda, accogliendo la prospettazione della convenuta ma la Corte di Appello accolse l’impugnazione del B., limitando peraltro il trasferimento alla mansarda – interno (OMISSIS) – e al box – ma non all’appartamento – int. (OMISSIS) – in quanto ritenne che solo i primi due locali fossero stati menzionati nelle prime righe del c.d.

preliminare – quelle in cui si sarebbero fissati gli elementi in cui sarebbe andato a vertere l’accordo.

Contro tale decisione hanno proposto separati ricorsi il B. – al fine di vedersi riconoscere la proprietà anche dell’immobile all’interno (OMISSIS) – e la Alfra Immobiliare – perchè fosse sancita l’insussistenza di un accordo diretto alla futura vendita degli immobili- ; dette parti hanno altresì depositato reciproci controricorsi e la società anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza; dal momento che è stato notificato per primo l’atto del B., l’impugnazione della società assumerà la veste di ricorso incidentale; non sussiste pertanto la causa di improcedibilità di quest’ultimo ricorso quale sostenuta dal PG – a cagione del fatto che il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere contenuto nel controricorso e non già esser proposto in via autonoma – dal momento che, come visto, le parti hanno notificato, pressochè contemporaneamente – tra il 9 ed il 15 gennaio 2007 – contrapposti ricorsi, proponendo, in conseguenza di ciò, controricorsi diretti a confutare le ragioni avversarie.

1 – Per ragioni di pregiudizialità logica va esaminato per primo il ricorso della Alfra Immobiliare, in quanto diretto a contestare la natura di contratto preliminare alla scrittura privata poi richiamata in sentenza.

1/a – Va premesso che, essendo stata pubblicata, la sentenza di appello, il 30 novembre 2005, non trova applicazione il regime dei “quesiti” di cui all’art. 366 bis c.p.c., in vigore solo per le decisioni pubblicate tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 e quindi inutile si appalesa l’articolazione in tal senso del ricorso della Alfra Immobiliare.

1/b – Quest’ultima fa valere la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3-5, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, relativo alla interpretazione del documento denominato ex adverso “contratto preliminare” assumendo che la Corte territoriale avrebbe male interpretato le risultanze di causa conferendo carattere di impegno alla stipula del contratto definitivo ad una mera disponibilità unilaterale da parte del B. all’acquisto, alla quale non era seguita analoga e complementare disponibilità alla futura vendita da parte di essa esponente; sindaca altresì la società l’utilizzo di documenti in copia, oggetto di querela di falso e comunque contestati; lamenta infine che la Corte romana abbia ritenuto inammissibile la querela stessa – proposta dal difensore privo di procura ad hoc. 1/c – Il complesso motivo è inammissibile perchè, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente non ha riportato il contenuto del negozio della cui erronea interpretazione si duole, rendendo quindi impossibile uno scrutinio da parte di questa Corte del percorso ermeneutico seguito dal giudice del merito; ulteriore causa di inammissibilità risiede nel fatto che la violazione delle norme sull’interpretazione negoziale abbisognerebbe di una specifica censura – con riferimento alle norme di esegesi che si assumono non rispettate e con l’indicazione dei canoni interpretativi che si assumono negletti o male applicati, riducendosi altrimenti il lamentato vizio nella mera non condivisione della interpretazione giudiziale che, nel caso di specie, è stata congruamente motivata.

La critica infine alla inammissibilità della proposta querela di falso deve dirsi, a sua volta, inammissibile perchè non prende in esame la ragione giuridica posta dal primo giudice a sostegno di tale decisione.

2 – Il B. lamenta la ” violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1162 c.c. e segg. sia perchè la scrittura privata del marzo 1987 faceva riferimento ad entrambi i locali abitativi ( appartamento + mansarda, oltre al box) in quanto condotti in locazione sia perchè sarebbe stato incongruo il prezzo pattuito (L. 510 milioni), per la sola mansarda e per il box; osserva poi criticamente che la sentenza resa a sensi dell’art. 2932 cod. civ. non può che essere conforme al contratto che si sarebbe dovuto concludere – e, per discendenza logica, al preliminare- ; sottolinea infine che la Alfra Immobiliare non avrebbe eccepito alcunchè sulla consistenza dei beni oggetto di – contestato – preliminare.

2/a – Il motivo è fondato.

Va innanzi tutto dato atto che il riferimento alle norme di ermeneutica deve dirsi compiuto in relazione all’art. 1362 c.c. e segg. (anzichè agli art. 1162 e segg.); in secondo luogo appare indubitabile, dal tenore del motivo, che la censura era diretta a sindacare il percorso motivazionale della gravata sentenza, lamentandosene la insufficienza; ciò posto è di chiara evidenza che gli elementi logici, testuali ed extratestuali illustrati dal ricorrente e sopra riportati, avrebbero dovuto essere vagliati dalla Corte di Appello al fine di pervenire all’identificazione dell’oggetto – complesso – dell’accordo, anche ili relazione al fatto che la questione dell’identificazione dei beni oggetto dell’accordo del marzo 1987, come quelli condotti all’epoca in locazione dal B., non aveva formato oggetto di specifica doglianza innanzi alla Corte territoriale.

3 – La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata a diversa sezione della stessa Corte di Appello di Roma per nuovo esame, alla luce delle indicazioni sopra esposte; il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; rigetta quello proposto dalla Alfra Immobiliare;

accoglie per quanto di ragione quello di B.A., cassando la gravata decisione; rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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