Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23859 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23859

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18352-2013 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

VENETO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 12, presso lo studio dell’avvocato

STUDIO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI CECINATO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 23/01/2013 R.G.N. 631/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GAETANO VENETO;

udito l’Avvocato LUIGI CECINATO.

Fatto

FATTO E MOTIVI

D.B.V., dipendente del Comune di Taranto in qualità di Comandante del Corpo dei Vigili Urbani, aveva convenuto in giudizio il Comune chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti ai comportamenti vessatori, discriminatori e persecutori, posti in essere dal (OMISSIS) (data di pensionamento anticipato) dal Sindaco della città C.G., da altri Amministratori e da alcuni collaboratori o dipendenti.

La sentenza del Tribunale, che in parziale accoglimento del ricorso aveva condannato il Comune, al risarcimento del danno quantificato in Euro 252.500,00, è stata riformata dalla Corte di Appello di Taranto, che ha respinto le domande proposte dal D.B..

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale, ha escluso la legittimazione passiva del Comune affermando che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli autori dei singoli comportamenti avendo questi agito come semplici privati e per fini estranei all’Amministrazione.

La Corte territoriale ha rilevato che la quasi totalità dei fatti esposti nel ricorso introduttivo del giudizio era stata oggetto del giudizio penale definito con la sentenza penale n. 3253 del 2003, con la quale, erano stati assolti, eccezion fatta per il Vice Sindaco R., tutti gli autori delle condotte denunciate dal D.B., in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 323 c.p.p., con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”.

La Corte territoriale ha ritenuto che la puntuale ricostruzione, ad opera del giudice penale, dei rapporti tra il D.B. ed i diversi amministratori che si erano succeduti nel corso degli anni e del clima di conflittualità creatosi con l’elezione del Sindaco C., vincolante, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., nel giudizio civile promosso dal lavoratore, consentiva di escludere che gli atti adottati ed i comportamenti posti in essere dal Sindaco C., dagli amministratori e dai funzionari fossero animati da intenti vessatori e di affermare, di contro, che essi miravano a risolvere i contrasti insorti tra il D.B. e l’Amministrazione e di evitare che fosse compromesso il regolare funzionamento del reparto cui il D.B. era stato assegnato.

Ha rilevato che la sentenza penale era stata trascurata dal giudice di primo grado il quale aveva valorizzato solo l’esito della prova orale; che le condotte denunciate come mobbizzanti e coincidenti con quelle valutate in sede penale erano legittime anche sul versante del rapporto di lavoro tra il D.B. e il Comune, avuto riguardo ai numerosi cambiamenti nella titolarità delle cariche istituzionali, alla qualifica dirigenziale del D.B., al fatto che l’Amministrazione aveva dimostrato di non volere dare alcun seguito alle intraprese iniziative disciplinari, alla non inamovibilità del D.B. dall’incarico di Comandante del Corpo dei Vigili Urbani, al fatto che il mutamento dell’incarico era stato concordato e non imposto.

La Corte territoriale ha poi ritenuto che: il sequestro dell’Ufficio istituzionalmente destinato al Comandante dei VV.UU era privo di reale significatività, sotto il profilo della denunciata vessatorietà, perchè il D.B. aveva informato solo il Prefetto del suo rientro nel possesso delle funzioni di Comandante; le condotte dell’Amministrazione successive al 1997 rivestivano importanza minore sotto il profilo quantitativo e sotto il profilo del grado di lesività perchè lo stesso ricorrente aveva riconosciuto che, successivamente al venir meno dell’incarico di Sindaco in capo al C., erano cessate le sue “sofferenze; le polemiche insorte in ordine alla gestione dell’incarico di Comandante e che avevano portato alla iniziativa del D.B. di istituire una commissione di inchiesta volta a risolvere i problemi sorti all’interno del Corpo dei VV.UU, si erano presto dissolte; la attivazione della visita collegiale presso la C.M.O. era stata effettuata su richiesta dello stesso lavoratore e non vi era stata alcuna dichiarazione di inidoneità all’esercizio delle funzioni di comandante del Corpo dei VV.UU; gli articoli di stampa non erano correlabili ad attività del Comune; solo una lettura dietrologica avrebbe consentito di attribuire ai comportamenti posti a base della domanda risarcitoria motivazioni non esplicitate o scopi inconfessati; la pretesa di unificare accadimenti lontani nel tempo e riferibili ad interlocutori diversi anche per orientamento politico in un disegno finalizzato ad esautorare il D.B. dalle funzioni e a costringerlo alle dimissioni non aveva trovato alcun riscontro; le dimissioni erano state frutto di una libera scelta, in ordine alla quale era mancata la prova della esistenza di una fragilità psicologica del lavoratore.

Infine, la Corte territoriale ha ritenuto che i danni non potevano essere ritenuti presunti sulla scorta delle mere deduzioni del lavoratore e che il danno esistenziale non avrebbe potuto essere quantificato in via equitativa senza personalizzazione, siccome invece statuito dal primo giudice.

Avverso detta sentenza Vincenzo d.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Taranto. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Sintesi dei motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Cost. e degli artt. 2087, 1228 e 2049 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di Appello escluso la legittimazione passiva del Comune di Taranto. Il ricorrente sostiene che il Comune era stato evocato in giudizio perchè rispondesse, ai sensi dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2087 c.c. dei danni cagionati dalla sua condotta (mancata adozione delle misure necessarie volte ad evitare l’illecito perpetrarsi di condotte in danno di esso ricorrente) e non per fatti commessi dai suoi dipendenti. Asserisce, inoltre, che ove pure si accedesse alla tesi esposta nella sentenza impugnata, secondo cui la domanda doveva essere esaminata sotto la proepttiva dell’art. 28 Cost. (responsabilità oggettiva dell’Amministrazione per fatto commesso dai suoi dipendenti), la decisione sarebbe comunque erronea avuto riguardo all’art. 1228 c.c.. Asserisce che il datore di lavoro è tenuto al risarcimento dei danni causati da fatti dolosi o colposi dei suoi dipendenti nei casi in cui l’ambiente di lavoro costituisca momento di occasionalità necessaria nel quale vengano perpetrate condotte illecite e tutte le volte in cui il dipendente utilizzi i poteri propri della funzione rivestita all’interno della Pubblica Amministrazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a diversi profili decisivi della controversia e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. Deduce l’erroneità della statuizione che ha escluso la responsabilità risarcitoria del Comune e lamenta che la Corte territoriale ha preso in esame i fatti dedotti in giudizio valutandoli sulla scorta degli accertamenti contenuti nella sentenza penale omettendo di spiegare le ragioni della condivisione di detta valutazione. Asserisce che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 651 c.p.p., che vincola il giudice civile quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla circostanza che l’imputato lo ha commesso. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente limitato la propria valutazione ai soli fatti oggetto del processo penale omettendo di valutare i fatti e le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio civile, che, secondo la prospettiva del ricorrente, erano idonei, ciascuno di per sè, ad affermare la responsabilità del Comune (a) frasi ingiuriose pronunciate dal Sindaco C. nel corso della riunione del luglio 1995 del Corpo di Polizia Municipale; b) innumerevoli e pretestuose contestazioni disciplinari; c) accertata sussistenza del reato di abuso di ufficio e di omissione di atti di ufficio da parte del Vice Sindaco in relazione ai provvedimenti favorevoli del giudice amministrativo; d) assegnazione ad esso ricorrente di una stanza adibita al deposito di documentazione; e) condotte intimidatorie tenute nei confronti degli agenti della P. Municipale schierati in favore del ricorrente; f)interrogatori degli Agenti che avevano rapporti con il ricorrente, forme di controllo sull’operato del ricorrente, invito a non rispondere alle chiamate del D.B.; g) screditamento del ricorrente in pubblico ed ai media da parte del Sindaco C.; h) comportamento del Comune in occasione del giudizio promosso ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28 da parte del Sindacato).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 1218,2043,2059 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale, pur avendo escluso la responsabilità risarcitoria in capo al Comune, ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del danno e che la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado era stata effettuata senza alcun riferimento alla sua concreta “personalizzazione”.

Esame dei motivi.

Il primo motivo è fondato ma il suo accoglimento non comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Va osservato che il difetto di legittimazione passiva è definibile come la situazione nella quale il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l’azione può essere esercitata (v. fra le molte, Cass. 16 febbraio 2006, n. 3434).

Tanto precisato, va rilevato che la domanda risarcitoria è stata proposta dall’odierno ricorrente nei confronti del Comune, in quanto suo datore di lavoro e per fatti assunti come commessi dalle persone fisiche di volta in volta in questo inserite in rapporto di immedesimazione organica nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro.

La legittimazione passiva del Comune non doveva, pertanto, essere esclusa, potendo venire in rilievo la questione, diversa, della violazione o meno da parte del Comune dei doveri di correttezza e buona e fede e nascenti dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 2049 c.c. e, dunque, della configurabilità in capo al Comune della responsabilità in ordine alla violazione, ad opera dei suoi organi, dei doveri nascenti a suo carico dal rapporto di lavoro con il D.B. e in particolare dell’obbligo di non rimanere colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo (Cass. 10037/2015, 18093/2013).

Non esclude la legittimazione passiva del Comune la circostanza che gli Amministratori del Comune, ovvero i funzionari statali non fossero legati al Comune da un rapporto di lavoro dipendente, in quanto la responsabilità dell’amministrazione resta esclusa solo nei casi in cui l’attività dei suoi organi o dipendenti non sia riferibile all’ente pubblico per avere i soggetti agito per un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all’amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue, così escludendo ogni collegamento con le attribuzioni proprie delle loro funzioni atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A. (Cass., 80/2017, 11597/2005).

Va rilevato che la Corte territoriale, pur negando la legittimazione del Comune, ha esaminato nel merito l’attività svolta dal sindaco, C.G. e dai suoi successori, dai collaboratori e dai funzionari (vice sindaco, commissario prefettizio, assessori, dipendenti del Comune) ed ha concluso nel senso dell’assenza degli specifici connotati necessari per ricondurla ad un fenomeno di mobbing produttivo di danno.

L’affermazione riguardante la legittimazione passiva è rimasta, quindi, solo teorica, sicchè pur dovendosi correggere la motivazione nel senso sopraindicato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la sentenza non può essere cassata.

Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

La sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze n 8053 e n. 8054 del 2014 hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un “error in procedendo” che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Questa Corte ha anche precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).

Ebbene vizi di tal fatta non si rinvengono nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale, secondo un iter argomentativo lineare e niente affatto perplesso, ha, infatti, esaminato, in via analitica ed in via globale, tutte le circostanze di fatto della vicenda dedotta in giudizio esaminando i comportamenti ed i provvedimenti assunti dal ricorrente come realizzati dagli agenti pubblici, organi del Comune ovvero pubblici funzionari.

Essa, infatti, dopo avere rilevato che i fatti oggetto del giudizio penale definito con la sentenza n. 3253 del 2003 del Tribunale di Taranto erano per la massima parte sovrapponibili a quelli dedotti dal D.B. nel ricorso introduttivo del giudizio, ha richiamato con puntuale specificità il preambolo di detta sentenza e, in particolare, le pagine dedicate al conferimento al D.B. degli incarichi relativi all’organizzazione del servizio di protezione civile e delle procedure concorsuali per l’assunzione di Vigili Urbani, al conferimento dell’incarico di coordinatore della polizia Municipale ad altro funzionario, ai rapporti tra il D.B. e l’Amministrazione (nella persona del Vice Sindaco De.Co.) durante il periodo di sospensione dall’incarico del Sindaco C., alla proroga dell’incarico relativo alla protezione civile disposta dal Commissario Prefettizio, alla contestazione disciplinare del 13.12.1996, al comportamento tenuto dall’Amministrazione all’atto del rientro del D.B. nelle funzioni di Comandante della Polizia Municipale, alla adibizione del medesimo alle funzioni dirigenziali del settore attività economiche, al contenzioso sviluppatosi davanti ai giudici amministrativi, alla sospensione cautelare del 9.8.1997, alla mancata attuazione da parte del D.B. della delibera della Giunta Municipale attributiva di provvidenze economiche ai Vigili Urbani.

Ha anche rilevato che le ulteriori condotte addebitate dal D.B. alla Amministrazione con il ricorso introduttivo del giudizio erano di minore portata, qualitativa e quantitativa, in relazione al grado di lesività che avrebbe potuto essere loro ricollegato in relazione alla dedotta condotta mobbizzante, evidenziando che: lo stesso lavoratore nel ricorso introduttivo aveva riferito che le sue “sofferenze” erano diminuite in concomitanza con la cessazione dell’incarico di Sindaco in capo al C.; l’iniziativa del D.B. di istituire una commissione destinata a risolvere i problemi insorti all’interno del Corpo della polizia Municipale, all’esito della nota del Vice Sindaco T. nel quale era stata espressa insoddisfazione per l’operato del D.B., non ebbe seguito, in ragione del disinteresse manifestato dalla stessa Amministrazione, con successivo venir meno delle polemiche interne e sugli organi di stampa; lo stesso ricorrente aveva chiesto di essere sottoposto a visita medica Collegiale e le iniziative poi adottate dal nuovo dirigente del Personale trovavano ragione nell’invito di detta Commissione a verificare la compatibilità delle condizioni di salute del D.B. con le mansioni svolte; gli articoli degli organi di stampa e i problemi segnalati dal Sindacato dei Vigili Urbani non erano in alcun modo riferibili alla condotta del Comune, a questi comportamenti rimasto estraneo.

La Corte territoriale, diversamente da quanto opina il ricorrente, ha, dunque, autonomamente valutato le circostanze di fatto oggetto della sentenza penale irrevocabile di assoluzione n. 3253 del 2003, perchè il fatto non costituisce reato, dei diversi agenti pubblici in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 323 c.p. (con eccezione del vice Sindaco R.V.) e le ha ritenute legittime sul versante del rapporto di lavoro evidenziando che l’unico episodio significativo ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità per “mobbing” (sequestro dell’ufficio destinato al Comandante dei Vigili Urbani ed all’assegnazione di una diversa stanza) trovava ragione nel fatto che il D.B. aveva informato del rientro in possesso delle sue originarie mansioni solo il Prefetto.

L’iter argomentativo della sentenza, chiaro e lineare nelle sue articolate proposizioni motivazionali, ha, in conclusione, affrontato tutti i profili della vicenda dedotta in giudizio esaminando, in maniera puntuale, la condotta posta in essere dal Comune, e per essa dai suoi organi e dai suoi funzionari, e nel registrare la conflittualità esistente tra il D.B. ed il Comune di Taranto, sviluppatasi all’indomani della elezione del Sindaco C., è pervenuta alla conclusione che nessuno deì fatti e/o dei provvedimenti di cui il D.B. si era doluto, ciascuno da sè solo e tutti insieme valutati consentiva di ricostruire un comportamento mobbizzante e ritorsivo ai danni del lavoratore.

La Corte territoriale ha negato l’esistenza di atti a contenuto vessatorio, rilevando che i fatti denunciati, molti dei quali comunque irrilevanti o rimasti indimostrati, avevano assunto solo nella percezione soggettiva della ricorrente una valenza lesiva della sua personalità.

La Corte territoriale, in particolare, ha spiegato che i comportamenti ed i provvedimenti denunciati, in sede penale ed in sede civile, lungi dall’essere ispirati da intenti ritorsivi tesi alla emarginazione lavorativa del D.B., trovarono ragione nella esigenza di risolvere i contrasti insorti tra questi ed il Sindaco C., evidenziando che l’assegnazione del lavoratore al settore della protezione civile era stato concordato e non subito da questi e che la cessazione anticipata del rapporto di lavoro era attribuibile alla libera scelta del lavoratore la cui volontà non era risultata provata da una condizione di fragilità psicologica.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui, al di là della denuncia di errore di diritto (violazione dell’art. 651 c.c.) sollecita una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

Il terzo motivo, correlato alle statuizioni in tema di prova del danno e di sua quantificazione, resta assorbito dal rigetto del secondo motivo.

Sulla scorta delle conclusioni svolte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA