Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23859 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14594-2019 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA MONTE

ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE BERNARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO CATALDI, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP., in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, in VIA PIETRO OTTOBONI, 37, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO SERAFINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

SAMBENEDETTO, con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2031/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con citazione notificata l’11.11.10, P.R. convenne innanzi al Tribunale di Sulmona la Banca di Credito cooperativo di Roma, r.l., chiedendo la risoluzione per inadempimento di una transazione tra loro contratta, con condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 153.278,65 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre agli interessi e rivalutazione. Al riguardo, l’attore espose che: con lettera del 16.7.07, la banca convenuta aveva accettato una sua proposta transattiva formulata per la definizione di un debito di Euro 35.000,00; per il recupero di tale credito, la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e, successivamente, aveva pignorato alcuni immobili di proprietà dell’attore; con la suddetta lettera, la banca aveva ricevuto il pagamento iniziale della somma di Euro 10,000,00, conferendo mandato al proprio difensore perché rinunciasse alla procedura esecutiva e alla relativa vendita forzata, fissata per il 30 luglio successivo; non ostante la raggiunta transazione – cui l’attore aveva aderito al fine di evitare la vendita forzata degli immobili di sua proprietà – la banca non depositò alcuna rinuncia all’azione esecutiva, rendendosi così inadempiente all’obbligo negoziale assunto, procedendo alla vendita coattiva; il 12.9.07, la stessa banca rinunciò tardivamente all’azione esecutiva, con conseguente estinzione della procedura.

La banca si costituì eccependo l’infondatezza della domanda in quanto assumeva che l’attore non aveva accettato la proposta transattiva.

Con sentenza emessa il 15.2.13 il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che dalla condotta della banca non era derivato alcun danno per l’attore e che, pertanto, l’inadempimento ascritto alla parte convenuta era da considerare di scarsa importanza. Avverso la sentenza, il P. propose appello che la Corte di L’Aquila, con sentenza emessa 29.10.08, respinse, osservando che: tra le parti non era stato raggiunto un accordo transattivo, in quanto la lettera della banca convenuta aveva modificato i termini della proposta, con la conseguenza che la stessa proposta era divenuta una nuova proposta di contratto, a norma dell’art. 1327 c.c.; era da confermare la motivazione del Tribunale sull’insussistenza di un danno per l’attore, in quanto, qualora la vendita coattiva non fosse stata eseguita, l’attore non avrebbe visto mutare il suo patrimonio; infatti, la non contestata somma ricevuta dall’attore a seguito della vendita, per Euro 9513,35, risultava in linea con il valore della quota di sua spettanza sugli immobili pignorati in base al valore commerciale stimato dal Tribunale; non era stato dimostrato il danno da lucro cessante; l’attore non era l’unico soggetto legittimato a chiedere il risarcimento dei danni, attesa la comproprietà dei beni oggetto della procedura esecutiva; in conclusione, l’inadempimento della banca non era grave, non avendo causato uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.

P.R. ricorre in cassazione con tre motivi; resiste la banca con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo del ricorso principale denunzia falsa applicazione degli artt. 1326 e 1327 c.c., nonché erronea motivazione su punto decisivo della causa, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la lettera della banca, in risposta alla proposta dell’attore, ne avesse modificato il contenuto (in modo da configurare una nuova proposta ex art. 1327 c.c.), mentre essa avrebbe invece rappresentato l’accettazione della stessa proposta.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1453 e 1455 c.c., nonché motivazione contraddittoria, in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’inadempimento della banca convenuta fosse stata di scarsa gravità, poiché la vendita forzosa degli immobili pignorati, di cui era comproprietario, non avrebbe determinato un mutamento del suo patrimonio. Al riguardo, il ricorrente lamenta che la gravità del danno determinato dall’accertato inadempimento della banca fosse in realtà correlato alla violazione del sinallagma, posto che la transazione era stata finalizzata proprio ad evitare la vendita coattiva degli immobili. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1223 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della causa; al riguardo, il ricorrente si duole della vendita dell’immobile di cui era comproprietario, indipendentemente da quanto argomentato dal Tribunale in ordine al fatto che la somma conseguita dalla procedura forzata corrispondesse al valore reale del bene staggito, circostanza da ritenere comunque erronea poiché i lotti espropriati erano stati venduti per una somma molto inferiore al valore stimato, sicché il ricorrente assume che il danno lamentato fosse da calcolare in tale differenza oltre al lucro cessante per Euro 50.000,00 presunto per il mancato guadagno per la perdita della disponibilità degli immobili.

Il ricorso incidentale condizionato ha per oggetto l’accertamento della compensazione parziale del credito vantato dall’attore con il debito nei confronti della banca.

Il ricorso principale è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti inerenti alla questione della proposta transattiva, ovvero prospetta una diversa interpretazione dei fatti relativi alla mancata accettazione dalla proposta transattiva e alla modifica del relativo contenuto attraverso la lettera inviata dalla banca all’attore. Al riguardo, la Corte territoriale, con adeguata motivazione, incensurabile in questa sede, ha ritenuto che il ricorrente non avesse accettato la proposta della banca, formulando a sua volta un’ennesima proposta.

Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono assorbiti dall’inammissibilità del primo e, comunque, inammissibili perché diretti al riesame dei fatti circa la non gravità dell’inadempimento ascritto alla banca e i danni che sarebbero stati cagionati dallo stesso inadempimento, oggetto in questa sede di insindacabile valutazione della Corte d’appello.

Il ricorso incidentale della banca, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale, non va dunque esaminato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5.600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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